XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4552
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Partecipazione italiana all'Esposizione
universale di Aichi del 2005).
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
all'Esposizione universale che si svolgerà ad Aichi dal 25
marzo al 25 settembre 2005 (Expo 2005).
2. Per le finalità previste dal presente articolo, è
autorizzata la spesa di euro 243.980 per l'anno 2003, di euro
5.082.940 per l'anno 2004 e di euro 6.146.440 per l'anno
2005.
Art. 2.
(Commissariato generale).
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Commissariato generale del Governo italiano per la
partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del
2005.
2. Il Commissariato di cui al comma 1 cessa di essere
operante entro sei mesi dalla data di chiusura
dell'Esposizione, successivamente alla presentazione del
rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma
2.
3. Al Commissariato di cui al comma 1 sono preposti un
Commissario generale e un Segretario generale.
Art. 3.
(Commissario generale).
1. Il Commissario generale del Governo italiano per la
partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 è
nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano
ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre
1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13
gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n.
893.
3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del
Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile,
gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui
all'articolo 2.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario
generale è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di
contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i
sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione,
dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 4.
(Termini e modalità di presentazione del preventivo di
spesa e del rendiconto finale).
1. Il Commissario generale del Governo presenta al
Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da
effettuare, specificando le attività da compiere per la
partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione,
il Commissario generale del Governo presenta al Ministero
degli affari esteri il rendiconto finale delle spese
sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto è trasmesso dal
Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari
competenti.
Art. 5.
(Segretario generale).
1. Il Segretario generale del Commissariato è nominato tra
i funzionari della carriera diplomatica, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
delle attività produttive.
2. Il Segretario generale esercita le sue funzioni in
raccordo con il Commissario generale, che sostituisce in caso
di assenza o di impedimento.
Art. 6.
(Struttura di supporto
del Commissario generale).
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del
supporto di:
a) un dirigente designato dal Ministero degli
affari esteri o dal Ministero delle attività produttive,
collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata
dell'incarico, con funzione di direttore
amministrativo-contabile;
b) cinque unità di personale dipendente dal
Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di
comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi
ordinamenti.
Art. 7.
(Collaborazione con la Fondazione
"Italia in Giappone 2001").
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
Commissariato generale può avvalersi del supporto della
Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2
della legge 10 agosto 2000, n. 252.
2. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro
346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.
Art. 8.
(Incarichi di consulenza).
1. Il Commissario generale è autorizzato, in Italia e
all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza,
anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare
contratti di collaborazione con personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche
professionalità.
2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono
rinnovabili e non possono superare il periodo di cui
all'articolo 2, comma 2.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro
1.281.990 per l'anno 2005.
Art. 9.
(Trattamento economico).
1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche
amministrazioni, il Segretario generale e il direttore
amministrativo - contabile sono collocati per la durata
dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione
analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle
quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione
legislativa o regolamentare.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
stabilita l'indennità spettante al Commissario generale, al
Segretario generale e al direttore amministrativo - contabile
per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data
di conferimento dell'incarico. Essa non ha natura retributiva
e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi
oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle sue varie
fasi. Tale indennità, che non può essere superiore a quelle
spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente
ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il
Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile
alle competenze stipendiali di base metropolitane.
3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è
corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle
sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni
vigenti.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro
514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.
Art. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con
funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal
Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attività
produttive.
2. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro
59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.
Art. 11.
(Candidatura della città di Trieste
per l'Esposizione riconosciuta 2008).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000
per l'anno 2004 per le operazioni promozionali, anche
collegate all'informazione, della candidatura di Trieste a
città ospitante dell'Esposizione riconosciuta 2008, nonché di
sostegno alle attività del Bureau international des
expositions (BIE).
Art. 12.
(Deroga all'articolo 26 della legge
16 gennaio 2003, n. 3).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000
per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del
Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie
competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione
dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in deroga
all'articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui alla presente legge, pari complessivamente ad euro
333.980 per l'anno 2003, ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad
euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno
2006, si provvede, quanto ad euro 333.980 per l'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri; quanto ad euro 9.673.440 per
l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro
145.550 per l'anno 2006, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.