XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4531
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e
limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003,
2004 e 2005".
Art. 2.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, l'aliquota di accisa
sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti
intermedi, previste dall'allegato I annesso al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono determinate
rispettivamente in 1.036,30 euro per ettolitro anidro e in
78,63 euro per ettolitro.