XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4501
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Profilo professionale).
1. La presente legge disciplina il profilo professionale
di autista soccorritore (AS).
2. L'AS è l'esclusivo operatore che, a seguito del
rilascio dell'attestato di qualifica conseguito al termine di
una specifica formazione professionale, svolge le seguenti
attività:
a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario,
comprendente la responsabilità della sicurezza degli occupanti
degli stessi mezzi;
b) mantenimento dell'efficienza e della sicurezza
del veicolo di soccorso affidatogli;
c) collaborazione nell'intervento di soccorso
sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento;
d) collaborazione nella messa in sicurezza
dell'area interessata dall'evento.
Art. 2.
(Contesti operativi).
1. L'AS presta la propria attività sul territorio, in
regime di dipendenza o quale volontario, delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle
organizzazioni di volontariato, delle cooperative e degli enti
pubblici e privati, che svolgono servizi di soccorso e di
trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di
emergenza.
2. L'AS svolge la propria attività in collegamento
funzionale e in collaborazione con gli altri operatori
professionalmente predisposti alle attività di soccorso.
Art. 3.
(Attività e competenze).
1. Le attività dell'AS riguardano la logistica
dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e
le direttive della centrale operativa 118 o del servizio o del
sanitario dal quale l'intervento è coordinato. Tali attività
sono individuate nelle seguenti tipologie:
a) conduzione del mezzo di soccorso sanitario;
b) collaborazione all'intervento di emergenza
sanitaria, nell'ambito delle proprie competenze;
c) supporto gestionale, organizzativo e
formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 e le competenze richieste
all'AS sono elencate, rispettivamente, negli allegati A e B
annessi alla presente legge.
Art. 4.
(Formazione professionale).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono alla formazione dell'AS e autorizzano
l'organizzazione dei corsi e delle relative attività
didattiche, in conformità alle disposizioni della presente
legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base delle richieste, autorizzano le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni
pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi
specificati dal Ministero della salute con apposite linee
guida, alla effettuazione dei corsi di formazione di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Requisiti di accesso).
1. Per l'accesso ai corsi di formazione di cui
all'articolo 4, sono necessari i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
b) possesso della patente di guida;
c) età anagrafica stabilita dalla legislazione
vigente in materia.
Art. 6.
(Organizzazione didattica).
1. I corsi di formazione per AS sono strutturati in
moduli. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici
obbligatori:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionale.
2. I corsi di formazione per AS hanno durata di 1.000 ore,
articolate nelle seguenti modalità:
a) modulo di base: 150 ore di teoria, 150 ore di
esercitazioni e 150 ore di tirocinio;
b) modulo professionale: 250 ore di teoria, 150
ore di esercitazioni e 150 ore di tirocinio.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego
dell'AS, possono prevedere ulteriori moduli didattici,
riferiti a temi specifici, finalizzati all'acquisizione di
specifiche competenze o all'inserimento dell'AS in particolari
strutture organizzative locali. Tali moduli didattici devono
essere costituiti da un massimo di 300 ore, delle quali non
più di 100 riservate ad insegnamenti teorici.
4. Il passaggio da un modulo didattico al successivo è
stabilito a seguito di una valutazione positiva
dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dal
soggetto.
Art. 7.
(Materie di insegnamento).
1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici
di cui al comma 1 dell'articolo 6 sono articolate nelle
seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e
legislativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa.
2. Le materie di insegnamento sono elencate nell'allegato
C annesso alla presente legge.
3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e
legislativa ed igienico-sanitaria, la docenza è affidata a
personale qualificato, in possesso di diploma di laurea
specifico in relazione alla materia o abilitato alla docenza
specifica. Per l'area tecnico-operativa la docenza è affidata
al personale appartenente al profilo professionale di AS
iscritto all'albo dei docenti tenuto dalla Federazione
nazionale dei conducenti di emergenza sanitaria.
Art. 8.
(Tirocinio).
1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di
un AS, presso le strutture e i servizi preposti all'emergenza
sanitaria territoriale.
2. Al termine del tirocinio è predisposta, per ogni
soggetto, una scheda riassuntiva che documenta le attività
svolte e attesta le capacità dimostrate.
Art. 9.
(Esame finale e rilascio dell'attestato).
1. La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria e
non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi
che hanno superato il limite massimo di assenze giustificate
indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente,
che non può comunque essere superiore al 10 per cento delle
ore complessivamente prescritte.
2. Al termine del corso finale di formazione i soggetti
devono sostenere una prova scritta, teorica e pratica. La
commissione di esame è nominata dai competenti organi della
regione o della provincia autonoma, ed è formata da un membro
designato dall'assessorato regionale o provinciale competente
in materia di sanità, da un docente appartenente al profilo
professionale di AS e dal responsabile della centrale
operativa del 118 territorialmente competenti.
3. In caso di assenze superiori al limite del 10 per cento
stabilito dal comma 1, il corso si considera interrotto.
L'eventuale reiscrizione è consentita secondo modalità
stabilite dalle singole strutture didattiche sentita la
competente commissione di esame.
4. Al soggetto che supera le prove finali di cui al comma
2 è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma
competente un attestato di qualifica valido su tutto il
territorio nazionale.
Art. 10.
(Crediti formativi. Regolamento
di attuazione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano il credito formativo da attribuire agli
eventuali titoli rilasciati da università, scuole statali e
parificate, enti, associazioni e organizzazioni, pubblici e
privati, attinenti al contenuto del corso di formazione per
AS.
2. Il credito formativo determinato ai sensi del comma 1
può essere attribuito esclusivamente agli operatori che
svolgono, o hanno svolto, l'attività di autista di ambulanza,
di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato
il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, prevedendo altresì, che alle disposizioni della
medesima sia data completa attuazione entro il termine massimo
di due anni.
Art. 11.
(Disposizione finale).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti appartenenti ai profili e alle
figure professionali adibiti alla conduzione dei mezzi di
soccorso sanitario, previo rilascio dell'attestato di cui
all'articolo 9, comma 4, acquisiscono il profilo professionale
unico di AS.
Allegato A
(v. articolo 3, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' DELL'AUTISTA SOCCORRITORE
1) Conduzione del mezzo di soccorso:
a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è
responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e
adottando un comportamento di guida sicura in base:
al codice della strada;
alle condizioni di traffico;
alla situazione metereologica;
alle condizioni stradali;
b) adatta la guida allo stato del paziente
trasportato, su indicazione del personale sanitario;
c) comunica con la centrale operativa attraverso
la strumentazione di bordo;
d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i
veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati,
effettuando gli interventi di manutenzione che non richiedono
l'opera di uno specialista.
2) Supporto al personale sanitario nell'intervento di
urgenza/emergenza:
a) collabora, sulla base delle proprie
responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli
operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di
appartenenza;
b) partecipa alla valutazione sulla scena
dell'intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori,
degli infortunati e del mezzo di trasporto;
c) collabora all'individuazione della necessità
di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari per il
soccorso;
d) collabora al posizionamento corretto e
adeguato del paziente;
e) collabora alla liberazione delle vie aree, al
mantenimento della temperatura corporea e al mantenimento
delle funzioni vitali del paziente;
f) aiuta nelle manovre praticate al paziente, nel
suo sollevamento e caricamento;
g) collabora a fornire assistenza psicologica al
paziente;
h) collabora nelle operazioni di immobilizzazione
con tutti i presidi a disposizione, nella compressione
digitale, nella omeostasi e nel bendaggio compressivo;
i) collabora al trasporto del paziente nei locali
di accettazione ospedaliera o della struttura sanitaria di
destinazione;
l) collabora all'attuazione di sistemi di
verifica degli interventi e alla compilazione della scheda di
soccorso per i dati di sua competenza.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:
a) controlla il veicolo, i materiali e le
apparecchiature in dotazione all'équipe di soccorso;
b) utilizza strumenti informatici di uso comune
per la registrazione dei controlli di cui alla lettera
a) e di quanto rilevato durante il servizio;
c) collabora alla verifica della qualità del
servizio;
d) collabora con il personale sanitario, al
termine dell'intervento, al ripristino:
della funzionalità completa del mezzo;
della pulizia interna e dell'eventuale
disinfezione;
dei materiali e dei presìdi di immobilizzazione
utilizzati;
e) collabora nell'organizzazione delle attività
di tirocinio relative agli operatori appartenenti al proprio
profilo professionale ed esprime il proprio parere in merito
alla loro valutazione;
f) collabora alla definizione dei requisiti di
formazione del proprio profilo professionale.
Allegato B
(v. articolo 3, comma 2)
ELENCO DELLE COMPETENZE DELL'AUTISTA SOCCORRITORE
1) Competenze tecniche:
a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e
d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature
utilizzati nell'emergenza;
b) possesso delle tecniche di guida adatte ad
ogni condizione di traffico, ambientale e metereologica;
c) conoscenza delle norme del codice della strada
e, in particolare, delle norme in materia di prevenzione degli
incidenti stradali;
d) conoscenza delle tecniche di posizionamento
del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;
e) conoscenza delle modalità d'uso di strumenti
informatici per:
registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando
i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
registrare gli interventi effettuati, primari e
secondari;
f) possesso di tecniche per il controllo dello
stress e delle altre condizioni psico-fisiche connesse
alle principali emergenze sanitarie;
g) capacità di utilizzare le apparecchiature
radio in dotazione, i codici e le tecniche di comunicazione
con le centrali operative 118;
h) conoscenza degli elementi fondamentali di
primo soccorso e delle cure di emergenza da prestare al
paziente;
i) capacità di riconoscere le principali
alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di
sintomi e di segni fisiologici;
l) conoscenza delle procedure da adottare in caso
di trattamento sanitario obbligatorio.
2) Competenze cognitive:
a) conoscenza del territorio di intervento
finalizzata all'individuazione della zona di intervento anche
in caso di indicazioni toponomastiche generiche;
b) conoscenza delle caratteristiche delle varie
tipologie di urgenza;
c) conoscenza delle normative antinfortunistiche
per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti nonché del
personale impegnato nell'intervento di soccorso;
d) conoscenza dell'organizzazione dei servizi
sanitari di urgenza/emergenza.
3) Competenze relazionali:
a) conoscenza delle tecniche del lavoro di
équipe e attitudine a partecipare alle dinamiche di
gruppo;
b) conoscenza delle norme di comportamento
relative alla figura del soccorritore e delle altre
professionalità che prestano la propria attività nelle
operazioni di soccorso;
c) capacità di individuare eventuali interventi
alternativi da prestare nell'opera di soccorso;
d) possesso di adeguati requisiti di riservatezza
e onestà morale;
e) disponibilità e attitudine a condividere le
proprie esperienze professionali con i soggetti che svolgono
attività di tirocinio per l'acquisizione del profilo
professionale di autista soccorritore.
Allegato C
(v. articolo 7, comma 2)
MODULI DIDATTICI, OBIETTIVI DI MODULO E
MATERIE DI INSEGNAMENTO
1) Modulo base (150 ore di teoria, 150 ore di
esercitazioni, 150 ore di tirocinio).
Obiettivi didattici del modulo:
a) conoscenza delle caratteristiche di base:
dei mezzi;
delle tecniche di guida e di posizionamento;
b) individuazione delle necessità primarie dei
pazienti nei vari tipi di emergenza;
c) conoscenza della rete dei servizi di emergenza
e della sua organizzazione;
d) conoscenza e capacità di utilizzazione dei
metodi di immobilizzazione, di caricamento e di trasporto;
e) conoscenza delle tecniche di rianimazione e di
base nonché delle norme di primo soccorso;
f) conoscenza delle tecniche di defibrillazione
precoce con defibrillatore automatico esterno.
Materie di insegnamento:
a) area culturale istituzionale e legislativa:
elementi di organizzazione dei servizi di soccorso;
b) area igienico-sanitaria: elementi di patologia
generale, traumatologia e trattamento delle lesioni;
c) area tecnico-operativa: tecniche base di guida
e posizionamento dei mezzi di soccorso, supporto vitale di
base e norme di primo soccorso, coadiuvazione del personale
sanitario nelle urgenze/emergenze.
2) Modulo professionale (250 ore di teoria, 150 ore di
esercitazione, 150 ore di tirocinio).
Obiettivi didattici del modulo:
a) sviluppo della consapevolezza del ruolo
dell'autista soccorritore;
b) sviluppo dei rapporti con le altre figure
professionali, operanti nell'ambito degli interventi di
soccorso;
c) conoscenza dettagliata delle
caratteristiche:
dei mezzi;
delle tecniche di guida e di posizionamento;
d) conoscenza delle apparecchiature installate a
bordo e capacità di comunicare in modo adeguato con la
centrale operativa 118;
e) conoscenza dei princìpi fondamentali di
anatomia e di fisiologia del sistema nervoso, degli apparati
locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio;
f) conoscenza delle norme fondamentali della
legislazione sanitaria e, in particolare, della organizzazione
del Servizio sanitario nazionale;
g) conoscenza dei componenti del sistema
d'emergenza e delle risorse disponibili sul territorio di
competenza.
Materie di insegnamento:
a) area culturale istituzionale e legislativa:
princìpi di etica professionale, organizzazione del Servizio
sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria,
lingua straniera;
b) area igienico-sanitaria: princìpi di anatomia
e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori,
locomotorio e cardiocircolatorio, igiene e prevenzione nel
soccorso e nei relativi mezzi;
c) area tecnico-operativa: tecniche avanzate di
guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso,
radiocomunicazione, prevenzione antinfortunistica negli
interventi di soccorso, tecnologie sanitarie per il
soccorso.
3) Modulo avanzato (facoltativo) relativo a tematiche
professionali specifiche (non più di 50 ore di teoria, 150 ore
fra esercitazioni e tirocinio).
Obiettivi didattici del modulo:
a) approfondimento delle competenze acquisite con
speciale riferimento a particolari competenze o a specifici
ambiti operativi;
b) le materie di insegnamento sono specificate
contestualmente alla definizione del modulo nelle diverse
realtà regionali e nelle province autonome.