XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4491
Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n.
169, ha elevato da uno a tre anni il mandato dei delegati dei
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
eletti nei consigli della rappresentanza militare,
uniformandone la durata sia a quella del corrispondente
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, sia a quella degli ufficiali e dei sottufficiali
in servizio permanente.
La norma ha modificato le disposizioni dell'articolo 13
del regolamento che disciplina l'attuazione della
rappresentanza in materia di disciplina militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.
691, conformandolo alle modifiche in materia di durata del
mandato apportate alla legge 11 luglio 1978, n. 382, dalla
legge 9 aprile 1990, n. 89.
Tale modifica ha determinato, tuttavia, il disallineamento
di un anno circa della data di scadenza del mandato tra i
delegati delle categorie in questione: mentre, infatti, la
scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei
sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
è prevista per il mese di maggio 2005, per i delegati dei
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il
mandato avrà termine nel mese di aprile 2004, ossia durante il
delicato periodo di concertazione sugli aspetti economici del
rapporto di lavoro del personale militare per il biennio
2004-2005.
Al fine di salvaguardare la continuità degli organi
rappresentativi dei volontari, assicurandone l'operatività in
un periodo particolarmente importante per la rappresentanza
militare, anche in relazione alla trattazione degli ulteriori
temi connessi al riordino delle carriere e alla parametrazione
stipendiale, si rende necessario uniformare la data di
scadenza di tutti i consigli di rappresentanza del personale
militare, prorogando il mandato dei delegati dei volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Va, infine, considerato che l'elezione dei nuovi membri
dei consigli della rappresentanza militare in un'unica
soluzione, eliminando duplicazioni organizzative e gestionali,
risponde ad un più razionale ed economico utilizzo delle
risorse nel settore.
E' stato, pertanto, predisposto il presente disegno di
legge con il quale, all'articolo 1, si dispone la proroga del
mandato dei membri in carica dei consigli della rappresentanza
militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, fino alla scadenza del
mandato degli altri membri in carica dei consigli della
rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli
ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei
volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza.
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L'attuazione del provvedimento non comporta oneri
finanziari aggiuntivi e pertanto non è stata redatta la
relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo si rende necessario al fine di
salvaguardare la continuità degli organismi di rappresentanza
militare, assicurandone l'operatività in un periodo
particolarmente importante per la rappresentanza militare,
anche in relazione alla trattazione degli ulteriori temi
connessi al riordino delle carriere e alla parametrazione
stipendiale.
A tale fine, è necessario intervenire con una normativa
di rango primario, in quanto la materia è disciplinata da
norme di legge.
B) Analisi del quadro normativo.
L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169, ha elevato
da uno a tre anni il mandato dei delegati dei volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eletti nei
consigli della rappresentanza militare, uniformandone la
durata sia a quella del corrispondente personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sia a quella
degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente.
La norma ha modificato le disposizioni dell'articolo 13
del regolamento che disciplina l'attuazione della
rappresentanza in materia di disciplina militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.
691, conformandolo alle modifiche in materia di durata del
mandato apportate alla legge 11 luglio 1978, n. 382, dalla
legge 9 aprile 1990, n. 89.
La suddetta modifica ha determinato, tuttavia, il
disallineamento di un anno circa della data di scadenza del
mandato tra i delegati delle categorie in questione: mentre,
infatti, la scadenza del mandato dei rappresentanti degli
ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente nonché dei
volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza è prevista per il mese di maggio 2005, per i
delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il mandato avrà termine nel mese di aprile
2004, ossia durante il delicato periodo di concertazione sugli
aspetti economici del rapporto di lavoro del personale
militare per il biennio 2004-2005.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Le norme proposte non incidono sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale
delle Forze armate, di esclusiva competenza degli ordinamenti
interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle
disposizioni del disegno di legge con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia
attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato
dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della
Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
E' stata verificata positivamente la coerenza con le
fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono
nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
Il disegno di legge non contiene riferimenti
normativi.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Il provvedimento non introduce modificazioni o
integrazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non derivano effetti
abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza
ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul
medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di
costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo
a quello previsto dal disegno di legge.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'ˆâ4iter.
E' in corso di esame alla Camera dei deputati un testo
unificato concernente "Nuove norme sulla rappresentanza
militare" (atto Camera n. 932, onorevole Molinari, e
abbinati), attualmente assegnato alla IV Commissione (Difesa)
in sede referente (Comitato ristretto).
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e
indiretti.
Il presente intervento normativo ha ad oggetto i consigli
di rappresentanza militare a tutti i livelli, vale a dire
COCER, COIR e COBAR.
I destinatari diretti sono i delegati dei volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eletti nei
consigli della rappresentanza militare, il cui mandato è in
scadenza. Si possono invece considerare destinatari indiretti
tutti i soggetti rappresentati dagli organismi di
rappresentanza militare, ossia l'intero personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo dell'intervento è quello di garantire la
continuità e l'unitarietà di indirizzo degli attuali consigli
di rappresentanza, evitando che il disallineamento della
durata del mandato in corso tra i vari componenti dei suddetti
organismi possa causare dannose discontinuità nello
svolgimento delle attività concernenti la rappresentanza
militare.
C) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie
per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di
disegno di legge che non presenta di per sé aspetti
progettuali di particolare complessità.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto
organizzativo e sull'attività delle pubbliche amministrazioni;
al contrario, essa realizzerebbe economie gestionali per
l'amministrazione della Difesa, in quanto consentirebbe di
effettuare in un'unica soluzione l'elezione dei nuovi membri
dei consigli di rappresentanza. Non sussistono, inoltre,
fattori esterni che possano condizionare l'operatività
dell'intervento prescelto.
E) Impatto sui destinatari diretti.
L'impatto sui destinatari diretti è valutato in termini
positivi.
F) Impatto sui destinatari indiretti.
L'impatto sui destinatari indiretti è valutato in termini
radicalmente positivi. Infatti, la continuità del mandato
all'interno degli organismi di rappresentanza consentirebbe a
questi ultimi, nell'attuale composizione, di proseguire e
concludere la delicata concertazione per il rinnovo del
trattamento economico per il biennio 2004-2005, la cui fase
preparatoria è già iniziata.