XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4491




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169, ha elevato da uno a tre anni il mandato dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eletti nei consigli della rappresentanza militare, uniformandone la durata sia a quella del corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sia a quella degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente.
        La norma ha modificato le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza in materia di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, conformandolo alle modifiche in materia di durata del mandato apportate alla legge 11 luglio 1978, n. 382, dalla legge 9 aprile 1990, n. 89.
        Tale modifica ha determinato, tuttavia, il disallineamento di un anno circa della data di scadenza del mandato tra i delegati delle categorie in questione: mentre, infatti, la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è prevista per il mese di maggio 2005, per i delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il mandato avrà termine nel mese di aprile 2004, ossia durante il delicato periodo di concertazione sugli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale militare per il biennio 2004-2005.
        Al fine di salvaguardare la continuità degli organi rappresentativi dei volontari, assicurandone l'operatività in un periodo particolarmente importante per la rappresentanza militare, anche in relazione alla trattazione degli ulteriori temi connessi al riordino delle carriere e alla parametrazione stipendiale, si rende necessario uniformare la data di scadenza di tutti i consigli di rappresentanza del personale militare, prorogando il mandato dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        Va, infine, considerato che l'elezione dei nuovi membri dei consigli della rappresentanza militare in un'unica soluzione, eliminando duplicazioni organizzative e gestionali, risponde ad un più razionale ed economico utilizzo delle risorse nel settore.
        E' stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge con il quale, all'articolo 1, si dispone la proroga del mandato dei membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
        L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        L'attuazione del provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi e pertanto non è stata redatta la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Necessità dell'intervento normativo.

          
L'intervento normativo si rende necessario al fine di salvaguardare la continuità degli organismi di rappresentanza militare, assicurandone l'operatività in un periodo particolarmente importante per la rappresentanza militare, anche in relazione alla trattazione degli ulteriori temi connessi al riordino delle carriere e alla parametrazione stipendiale.
          A tale fine, è necessario intervenire con una normativa di rango primario, in quanto la materia è disciplinata da norme di legge.


B) Analisi del quadro normativo.

          L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169, ha elevato da uno a tre anni il mandato dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eletti nei consigli della rappresentanza militare, uniformandone la durata sia a quella del corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sia a quella degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente.
        La norma ha modificato le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza in materia di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, conformandolo alle modifiche in materia di durata del mandato apportate alla legge 11 luglio 1978, n. 382, dalla legge 9 aprile 1990, n. 89.
          La suddetta modifica ha determinato, tuttavia, il disallineamento di un anno circa della data di scadenza del mandato tra i delegati delle categorie in questione: mentre, infatti, la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è prevista per il mese di maggio 2005, per i delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il mandato avrà termine nel mese di aprile 2004, ossia durante il delicato periodo di concertazione sugli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale militare per il biennio 2004-2005.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Le norme proposte non incidono sulle leggi e sui regolamenti vigenti.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate, di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.


F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.


          2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          Il disegno di legge non contiene riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Il provvedimento non introduce modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Dalle disposizioni del provvedimento non derivano effetti abrogativi impliciti.


3. Ulteriori elementi.


A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.


B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'ˆâ4iter.

          
E' in corso di esame alla Camera dei deputati un testo unificato concernente "Nuove norme sulla rappresentanza militare" (atto Camera n. 932, onorevole Molinari, e abbinati), attualmente assegnato alla IV Commissione (Difesa) in sede referente (Comitato ristretto).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

          Il presente intervento normativo ha ad oggetto i consigli di rappresentanza militare a tutti i livelli, vale a dire COCER, COIR e COBAR.
          I destinatari diretti sono i delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eletti nei consigli della rappresentanza militare, il cui mandato è in scadenza. Si possono invece considerare destinatari indiretti tutti i soggetti rappresentati dagli organismi di rappresentanza militare, ossia l'intero personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Obiettivo dell'intervento è quello di garantire la continuità e l'unitarietà di indirizzo degli attuali consigli di rappresentanza, evitando che il disallineamento della durata del mandato in corso tra i vari componenti dei suddetti organismi possa causare dannose discontinuità nello svolgimento delle attività concernenti la rappresentanza militare.


C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

          Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità.


D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

          L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto organizzativo e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; al contrario, essa realizzerebbe economie gestionali per l'amministrazione della Difesa, in quanto consentirebbe di effettuare in un'unica soluzione l'elezione dei nuovi membri dei consigli di rappresentanza. Non sussistono, inoltre, fattori esterni che possano condizionare l'operatività dell'intervento prescelto.
E) Impatto sui destinatari diretti.

          L'impatto sui destinatari diretti è valutato in termini positivi.


F) Impatto sui destinatari indiretti.

          L'impatto sui destinatari indiretti è valutato in termini radicalmente positivi. Infatti, la continuità del mandato all'interno degli organismi di rappresentanza consentirebbe a questi ultimi, nell'attuale composizione, di proseguire e concludere la delicata concertazione per il rinnovo del trattamento economico per il biennio 2004-2005, la cui fase preparatoria è già iniziata.




Frontespizio Testo articoli