XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4488




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di un rinnovamento delle istituzioni che si realizzi non solo nel rispetto dei princìpi democratici, ma anche con l'obiettivo di uno Stato più aperto, più vicino ai cittadini, capace di corrispondere meglio ai bisogni di una società in trasformazione, più esigente e ricca di elementi di partecipazione democratica.
        A cinquant'anni dal riconoscimento alle donne italiane del diritto di voto, attivo e passivo, si verifica un crescente paradosso: si moltiplicano la qualità e la quantità delle donne in tutti i campi sociali, culturali e professionali, seppure con le difficoltà legate soprattutto ad una persistente delega nei loro confronti del lavoro di cura e dei compiti familiari, nonché ad una permanente resistenza nel riconoscere loro pari condizioni di accesso ai ruoli dirigenziali; ma questo impetuoso avanzamento, qualcuno l'ha definito la rivoluzione più lunga del secolo, non trova che un marginale riconoscimento - soprattutto nel nostro Paese, ma anche in altri Stati europei - nell'accesso delle donne alle assemblee elettive e ai centri decisionali, luoghi deputati ad esprimere la garanzia effettiva del diritto di cittadinanza sociale e politica.
        Le cifre purtroppo parlano chiaro: riferendoci solo al Parlamento, nelle elezioni politiche del 13 maggio 2001 sono state elette 64 donne alla Camera dei deputati (43 con il sistema uninominale e 21 con il recupero proporzionale) e 24 al Senato della Repubblica: 88 donne su 945 parlamentari per una percentuale del 9,2 per cento.
        Eppure il principio di uguaglianza dei cittadini e della loro pari dignità sociale è già costituzionalizzato nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, non soltanto come precetto formale ma come concreta previsione per la Repubblica del dovere di rimuovere gli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
        E in questo articolo si è radicata e alimentata tutta quella produzione legislativa tesa a configurare condizioni di reali pari opportunità, identificando le situazioni di concreto svantaggio e disuguaglianza di partenza e di status tra i cittadini e in particolare tra uomini e donne.
        Si pensi alla filosofia che, a partire dagli anni ottanta - in Italia e in Europa - ha ispirato la legislazione sulle "azioni positive" in campo sociale ed economico, rivolte non solo a rimuovere situazioni di ostacolo o di discriminazione diretta o indiretta, ma a promuovere misure specifiche, anche circoscritte nel tempo e nello spazio, mirate al superamento di condizioni di concreta difficoltà.
        Il Consiglio d'Europa ha adottato fin dal 1991 una raccomandazione affinché l'eguaglianza di trattamento fra uomini e donne in tutti i campi sia iscritta come diritto fondamentale della persona umana a livello nazionale e internazionale e ha moltiplicato le iniziative volte a rafforzare il concetto di democrazia paritaria, che è ormai entrato a pieno titolo anche nei documenti internazionali.
        La Carta di Roma, sottoscritta da quindici Ministri europei il 18 maggio 1996, ha ribadito gli stessi princìpi, proiettandoli sul futuro Trattato europeo (infatti nella nuova Costituzione europea si fa riferimento appunto al recepimento di questo principio). In particolare ha affermato "la necessità di azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi decisionali in tutte le sfere della società".
        In tale senso il Governo Prodi, il 7 marzo del 1997, emanò una direttiva che dava attuazione al IV Programma d'azione europeo adottato nel 1996, che aveva come obiettivo la partecipazione equilibrata di uomini e donne nei luoghi decisionali in applicazione anche del Piano di azione sottoscritto da 189 Stati alla IV Conferenza mondiale dell'ONU di Pechino sulle donne.
        Si tratta di pochi ma significativi riferimenti al quadro internazionale (oltreché nazionale), dai quali si evince che il principio universale di uguaglianza e di non discriminazione è "norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta", cui l'Italia deve conformarsi ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione (risultandone così integrato e rafforzato l'articolo 3 della medesima Costituzione), e deve essere quindi preoccupazione costante di chi è chiamato ad un'ampia riforma istituzionale e degli strumenti di garanzia costituzionale.
        Ma non sono prevalentemente ostacoli sociali in senso ampio (culturali, di costume, di pregiudizio, di abitudine alla cooptazione interna, di discriminazione diretta e indiretta, di minore offerta di opportunità, di minore forza contrattuale delle donne) quelli che rendono tuttora più difficilmente praticabile per le donne rispetto agli uomini il diritto ad essere candidati?
        E tali ostacoli non impediscono proprio quella "effettiva partecipazione" - richiamata sempre nell'articolo 3 della Costituzione - "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" come un diritto di tutti i cittadini?
        E la misura di riequilibrio non era di fatto anche un bilanciamento del sistema maggioritario uninominale che - senza contrappesi (come ad esempio le primarie, il doppio turno, le norme di incompatibilità) - rischia di accrescere ulteriormente l'istituto della cooptazione dei candidati da parte dei vertici dei partiti, rispetto alle istanze della società civile?
        Né si vede come una misura volta a rendere possibile ad entrambi i sessi (e non in misura rigida) l'accesso alla competizione - e non certo al risultato - elettorale in condizioni di pari opportunità possa limitare o addirittura violare il diritto universale all'elettorato passivo (infatti quello attivo non sarebbe in alcun modo alterato nel suo diritto di libera scelta).
        A meno che, citando l'intervento che il 4 aprile 1997 l'onorevole Silvia Costa, allora presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità, fece di fronte alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali "l'umanità, fatta di uomini e di donne (uniduale, per dirla con Simone Weil), sia ricondotta e ridotta alla presunta universalità del solo soggetto maschile. In tal modo si rovescia il principio di uguaglianza costituzionale, che è applicato "senza distinzione di sesso, razza", ma proprio perché riconosce la pari dignità sociale della diversità di condizione umana, e non già perché la riduce ad unum" (Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, 4 aprile 1997, audizione onorevole Silvia Costa, Bollettino n. 16, pagina 484).
        Il significato più profondo e le motivazioni più autentiche della presente proposta di legge risiedono, dunque, proprio nella volontà di rendere più effettivi e pregnanti i princìpi di uguaglianza, di partecipazione e di efficacia nel nostro assetto istituzionale; ma anche di dare una nuova legittimazione ai poteri democratici, a partire dalla loro effettiva capacità di rappresentanza sociale e politica e dalla ridefinizione del sistema delle garanzie in relazione alla nuova democrazia maggioritaria.
        L'efficienza e l'efficacia delle istituzioni non si misurano solo sul piano organizzativo o funzionale, ma sulla loro capacità di tutelare l'interesse generale, il bene comune. Certamente le donne sono interessate ad un rinnovamento profondo del funzionamento e della trasparenza delle istituzioni democratiche.
        La sfida, per gli uomini e per le donne, è quella di inserirsi nei processi politici e decisionali soprattutto in una fase di transizione e di cambiamento come l'attuale: e la via maestra consiste nell'inserimento nel cosiddetto "mainstream", cioè nei processi politici in cui coesistono volontà e responsabilità personali. Sappiamo, però, che il ricorso a strumenti e misure specifici, che in qualche modo debbano surrogare una carenza di consapevolezza politica, è pur sempre una soluzione scarsamente appagante anche per le donne. Ma di fronte all'attuale rischio di "rimozione" del problema della sottorappresentanza delle donne nelle istituzioni, pur a fronte della sua persistenza, è necessario ed urgente un correttivo.
        D'altra parte, il Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Nizza (articolo 141), indica chiaramente la strada quando afferma che "la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compresi l'occupazione, il lavoro e la retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
        Come ha più volte sottolineato Marina Piazza, sino al settembre 2003 presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità, "l'empowerment, cioè il rafforzamento e la valorizzazione delle competenze femminili, e il mainstreaming, cioè il loro utilizzo in tutti i campi della politica e della società, devono assolutamente procedere di pari passo per contrastare non solo lo spreco di risorse oggi in atto nel nostro Paese, ma anche e soprattutto per raggiungere una democrazia compiuta, quindi paritaria".
        L'approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2003) fa sì che l'introduzione di correttivi che facilitino una presenza equilibrata di donne ed uomini non incorra in dubbi di costituzionalità.
        La proposta di legge che qui si presenta interviene in ordine alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, comunali e provinciali.
        Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema di assicurare una presenza alternata delle donne e degli uomini nelle liste proporzionali.
        Per ciò che concerne le candidature nei collegi uninominali, il testo prevede che nell'ambito delle liste recanti il medesimo contrassegno, ogni sesso non sia rappresentato in misura superiore ai due terzi.
        Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto che nei gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ogni sesso sia rappresentato in misura non superiore ai due terzi.
        Analoga disposizione è prevista per le liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni regionali.
        Infine, per garantire l'effettività delle disposizioni, è comminata la sanzione del mancato rimborso elettorale, qualora le liste contravvengano alle medesime disposizioni.
          Sia per le province sia per i comuni è disposto che il numero dei candidati di uno stesso sesso non possa essere superiore a due terzi del totale dei candidati. I partiti ed i movimenti politici che non ottemperano la disposizione in oggetto, sono tenuti al pagamento di una multa calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.




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