XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4488
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di un rinnovamento delle istituzioni che
si realizzi non solo nel rispetto dei princìpi democratici, ma
anche con l'obiettivo di uno Stato più aperto, più vicino ai
cittadini, capace di corrispondere meglio ai bisogni di una
società in trasformazione, più esigente e ricca di elementi di
partecipazione democratica.
A cinquant'anni dal riconoscimento alle donne italiane del
diritto di voto, attivo e passivo, si verifica un crescente
paradosso: si moltiplicano la qualità e la quantità delle
donne in tutti i campi sociali, culturali e professionali,
seppure con le difficoltà legate soprattutto ad una
persistente delega nei loro confronti del lavoro di cura e dei
compiti familiari, nonché ad una permanente resistenza nel
riconoscere loro pari condizioni di accesso ai ruoli
dirigenziali; ma questo impetuoso avanzamento, qualcuno l'ha
definito la rivoluzione più lunga del secolo, non trova che un
marginale riconoscimento - soprattutto nel nostro Paese, ma
anche in altri Stati europei - nell'accesso delle donne alle
assemblee elettive e ai centri decisionali, luoghi deputati ad
esprimere la garanzia effettiva del diritto di cittadinanza
sociale e politica.
Le cifre purtroppo parlano chiaro: riferendoci solo al
Parlamento, nelle elezioni politiche del 13 maggio 2001 sono
state elette 64 donne alla Camera dei deputati (43 con il
sistema uninominale e 21 con il recupero proporzionale) e 24
al Senato della Repubblica: 88 donne su 945 parlamentari per
una percentuale del 9,2 per cento.
Eppure il principio di uguaglianza dei cittadini e della
loro pari dignità sociale è già costituzionalizzato
nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, non
soltanto come precetto formale ma come concreta previsione per
la Repubblica del dovere di rimuovere gli "ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese".
E in questo articolo si è radicata e alimentata tutta
quella produzione legislativa tesa a configurare condizioni di
reali pari opportunità, identificando le situazioni di
concreto svantaggio e disuguaglianza di partenza e di
status tra i cittadini e in particolare tra uomini e
donne.
Si pensi alla filosofia che, a partire dagli anni ottanta
- in Italia e in Europa - ha ispirato la legislazione sulle
"azioni positive" in campo sociale ed economico, rivolte non
solo a rimuovere situazioni di ostacolo o di discriminazione
diretta o indiretta, ma a promuovere misure specifiche, anche
circoscritte nel tempo e nello spazio, mirate al superamento
di condizioni di concreta difficoltà.
Il Consiglio d'Europa ha adottato fin dal 1991 una
raccomandazione affinché l'eguaglianza di trattamento fra
uomini e donne in tutti i campi sia iscritta come diritto
fondamentale della persona umana a livello nazionale e
internazionale e ha moltiplicato le iniziative volte a
rafforzare il concetto di democrazia paritaria, che è ormai
entrato a pieno titolo anche nei documenti internazionali.
La Carta di Roma, sottoscritta da quindici Ministri
europei il 18 maggio 1996, ha ribadito gli stessi princìpi,
proiettandoli sul futuro Trattato europeo (infatti nella nuova
Costituzione europea si fa riferimento appunto al recepimento
di questo principio). In particolare ha affermato "la
necessità di azioni concrete a tutti i livelli per promuovere
la partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi
decisionali in tutte le sfere della società".
In tale senso il Governo Prodi, il 7 marzo del 1997, emanò
una direttiva che dava attuazione al IV Programma d'azione
europeo adottato nel 1996, che aveva come obiettivo la
partecipazione equilibrata di uomini e donne nei luoghi
decisionali in applicazione anche del Piano di azione
sottoscritto da 189 Stati alla IV Conferenza mondiale dell'ONU
di Pechino sulle donne.
Si tratta di pochi ma significativi riferimenti al quadro
internazionale (oltreché nazionale), dai quali si evince che
il principio universale di uguaglianza e di non
discriminazione è "norma di diritto internazionale
generalmente riconosciuta", cui l'Italia deve conformarsi ai
sensi dell'articolo 10 della Costituzione (risultandone così
integrato e rafforzato l'articolo 3 della medesima
Costituzione), e deve essere quindi preoccupazione costante di
chi è chiamato ad un'ampia riforma istituzionale e degli
strumenti di garanzia costituzionale.
Ma non sono prevalentemente ostacoli sociali in senso
ampio (culturali, di costume, di pregiudizio, di abitudine
alla cooptazione interna, di discriminazione diretta e
indiretta, di minore offerta di opportunità, di minore forza
contrattuale delle donne) quelli che rendono tuttora più
difficilmente praticabile per le donne rispetto agli uomini il
diritto ad essere candidati?
E tali ostacoli non impediscono proprio quella "effettiva
partecipazione" - richiamata sempre nell'articolo 3 della
Costituzione - "all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese" come un diritto di tutti i cittadini?
E la misura di riequilibrio non era di fatto anche un
bilanciamento del sistema maggioritario uninominale che -
senza contrappesi (come ad esempio le primarie, il doppio
turno, le norme di incompatibilità) - rischia di accrescere
ulteriormente l'istituto della cooptazione dei candidati da
parte dei vertici dei partiti, rispetto alle istanze della
società civile?
Né si vede come una misura volta a rendere possibile ad
entrambi i sessi (e non in misura rigida) l'accesso alla
competizione - e non certo al risultato - elettorale in
condizioni di pari opportunità possa limitare o addirittura
violare il diritto universale all'elettorato passivo (infatti
quello attivo non sarebbe in alcun modo alterato nel suo
diritto di libera scelta).
A meno che, citando l'intervento che il 4 aprile 1997
l'onorevole Silvia Costa, allora presidente della Commissione
nazionale per le pari opportunità, fece di fronte alla
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
"l'umanità, fatta di uomini e di donne (uniduale, per dirla
con Simone Weil), sia ricondotta e ridotta alla presunta
universalità del solo soggetto maschile. In tal modo si
rovescia il principio di uguaglianza costituzionale, che è
applicato "senza distinzione di sesso, razza", ma proprio
perché riconosce la pari dignità sociale della diversità di
condizione umana, e non già perché la riduce ad unum"
(Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, 4
aprile 1997, audizione onorevole Silvia Costa, Bollettino n.
16, pagina 484).
Il significato più profondo e le motivazioni più
autentiche della presente proposta di legge risiedono, dunque,
proprio nella volontà di rendere più effettivi e pregnanti i
princìpi di uguaglianza, di partecipazione e di efficacia nel
nostro assetto istituzionale; ma anche di dare una nuova
legittimazione ai poteri democratici, a partire dalla loro
effettiva capacità di rappresentanza sociale e politica e
dalla ridefinizione del sistema delle garanzie in relazione
alla nuova democrazia maggioritaria.
L'efficienza e l'efficacia delle istituzioni non si
misurano solo sul piano organizzativo o funzionale, ma sulla
loro capacità di tutelare l'interesse generale, il bene
comune. Certamente le donne sono interessate ad un
rinnovamento profondo del funzionamento e della trasparenza
delle istituzioni democratiche.
La sfida, per gli uomini e per le donne, è quella di
inserirsi nei processi politici e decisionali soprattutto in
una fase di transizione e di cambiamento come l'attuale: e la
via maestra consiste nell'inserimento nel cosiddetto
"mainstream", cioè nei processi politici in cui
coesistono volontà e responsabilità personali. Sappiamo, però,
che il ricorso a strumenti e misure specifici, che in qualche
modo debbano surrogare una carenza di consapevolezza politica,
è pur sempre una soluzione scarsamente appagante anche per le
donne. Ma di fronte all'attuale rischio di "rimozione" del
problema della sottorappresentanza delle donne nelle
istituzioni, pur a fronte della sua persistenza, è necessario
ed urgente un correttivo.
D'altra parte, il Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Nizza (articolo 141),
indica chiaramente la strada quando afferma che "la parità tra
uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compresi l'occupazione, il lavoro e la retribuzione. Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato".
Come ha più volte sottolineato Marina Piazza, sino al
settembre 2003 presidente della Commissione nazionale per le
pari opportunità, "l'empowerment, cioè il rafforzamento
e la valorizzazione delle competenze femminili, e il
mainstreaming, cioè il loro utilizzo in tutti i campi
della politica e della società, devono assolutamente procedere
di pari passo per contrastare non solo lo spreco di risorse
oggi in atto nel nostro Paese, ma anche e soprattutto per
raggiungere una democrazia compiuta, quindi paritaria".
L'approvazione della modifica dell'articolo 51 della
Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2003) fa sì che
l'introduzione di correttivi che facilitino una presenza
equilibrata di donne ed uomini non incorra in dubbi di
costituzionalità.
La proposta di legge che qui si presenta interviene in
ordine alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei
deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali,
comunali e provinciali.
Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema
di assicurare una presenza alternata delle donne e degli
uomini nelle liste proporzionali.
Per ciò che concerne le candidature nei collegi
uninominali, il testo prevede che nell'ambito delle liste
recanti il medesimo contrassegno, ogni sesso non sia
rappresentato in misura superiore ai due terzi.
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto
che nei gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, ogni sesso sia rappresentato in misura non
superiore ai due terzi.
Analoga disposizione è prevista per le liste di candidati
per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo e per le elezioni regionali.
Infine, per garantire l'effettività delle disposizioni, è
comminata la sanzione del mancato rimborso elettorale, qualora
le liste contravvengano alle medesime disposizioni.
Sia per le province sia per i comuni è disposto che il
numero dei candidati di uno stesso sesso non possa essere
superiore a due terzi del totale dei candidati. I partiti ed i
movimenti politici che non ottemperano la disposizione in
oggetto, sono tenuti al pagamento di una multa calcolata in
proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei
seggi.