XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4479
Onorevoli Colleghi! - Sono trascorsi ben 55 anni da
quando l'Assemblea costituente, dopo un lungo e appassionante
dibattito sui princìpi fondamentali, sui rapporti civili,
etico-sociali, economici, politici, approdò alla scelta di
porre a fondamento etico-sociale dell'articolo 1 della
Costituzione il valore del lavoro. Certo valore importante, ma
più espressione di interessi materiali di cui le forze sociali
sono portatrici.
La formulazione del primo comma fu opera soprattutto dei
partiti dichiaratamente marxisti-leninisti che si richiamavano
al concetto di "proletariato".
E' innegabile, infatti, come anche la proposta frutto del
compromesso fra comunisti, socialisti e democristiani "fondata
sul lavoro", alternativa a quella, respinta per pochi voti
(239 contro 227), secondo cui l'Italia doveva essere definita
in Costituzione una "Repubblica dei lavoratori", risenta di
una impostazione comune alle "Carte fondamentali" delle
cosiddette "democrazie popolari" che erano nate o stavano
nascendo nell'Europa dell'est e che oggi, dopo la caduta del
muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti, entrano a far
parte dell'Unione europea.
Il disegno politico togliattiano di far assumere alla
"classe operaia" la veste di classe generale chiamata a porsi
come centro di attrazione di altre aggregazioni sociali anche
se non si tradusse, in sede di approvazione dei princìpi
fondamentali della Costituzione, per il fatto di essere il
primo articolo condizionò fortemente la discussione
dell'intero progetto di Costituzione.
Aver definito il lavoro come fondamento dello Stato,
nonché valore informante l'ordinamento giuridico, è equivalso
a contrassegnare, in modo valoriale-materialistico, anche
certi lineamenti funzionali e organizzativi della
Repubblica.
Il fatto poi che questo assetto non abbia ancora trovato
la sua piena realizzazione, e ne venga affidato il compimento
ad un processo prolungato nel tempo, non può indurre a fare
considerare solo espressione di "retorica costituzionale"
l'assunzione del lavoro a base della Repubblica.
Pertanto deve, quanto meno, considerarsi datata la scelta
dei Costituenti per l'attuazione dei diritti e dei doveri
sociali, data l'esistenza dell'espressione "fondata sul
lavoro" dell'articolo 1 della Costituzione elaborata nel
1946-1947.
La formula "fondata sul lavoro" non solo è datata
temporalmente, ma oggi può apparire riduttiva dell'esigenza di
esaltare il valore supremo dei diritti naturali di libertà su
cui si fondano le società moderne e democratiche.
E' necessario, pertanto, aggiornare la Carta
costituzionale affrancandola da quei richiami dottrinali di
ispirazione "classista" e non propriamente liberale, figli di
un'epoca storico-politica anacronistica, per superare così la
contrapposizione tra libertà personali e princìpi solidaristi
quando essa attribuisca un carattere doveroso all'esercizio di
un'attività lavorativa.
Il superamento della logica in base alla quale il
riconoscimento del diritto al lavoro o del lavoro stesso
costituisce il portato essenziale della attuale forma di Stato
è tanto più opportuno in quanto la formula in esame può
assumere natura quasi riassuntiva delle diverse disposizioni
costituzionali in materia di lavoro.
E' per questi motivi che, pur rendendo onore al contributo
positivo che tale formulazione può avere dato al carattere
prioritario del valore del lavoro in una certa epoca storica,
si propone di modificare l'espressione contenuta nel primo
comma dell'articolo 1 della Costituzione, così da sostituirla
con un diverso concetto politico e giuridico, che non si
riconnetta più ad una interpretazione materialistica della
storia ma che, invece, affondi le sue radici nell'ideale dei
diritti naturali che sono propri della persona umana.