XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4479




        Onorevoli Colleghi! - Sono trascorsi ben 55 anni da quando l'Assemblea costituente, dopo un lungo e appassionante dibattito sui princìpi fondamentali, sui rapporti civili, etico-sociali, economici, politici, approdò alla scelta di porre a fondamento etico-sociale dell'articolo 1 della Costituzione il valore del lavoro. Certo valore importante, ma più espressione di interessi materiali di cui le forze sociali sono portatrici.
        La formulazione del primo comma fu opera soprattutto dei partiti dichiaratamente marxisti-leninisti che si richiamavano al concetto di "proletariato".
        E' innegabile, infatti, come anche la proposta frutto del compromesso fra comunisti, socialisti e democristiani "fondata sul lavoro", alternativa a quella, respinta per pochi voti (239 contro 227), secondo cui l'Italia doveva essere definita in Costituzione una "Repubblica dei lavoratori", risenta di una impostazione comune alle "Carte fondamentali" delle cosiddette "democrazie popolari" che erano nate o stavano nascendo nell'Europa dell'est e che oggi, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti, entrano a far parte dell'Unione europea.
        Il disegno politico togliattiano di far assumere alla "classe operaia" la veste di classe generale chiamata a porsi come centro di attrazione di altre aggregazioni sociali anche se non si tradusse, in sede di approvazione dei princìpi fondamentali della Costituzione, per il fatto di essere il primo articolo condizionò fortemente la discussione dell'intero progetto di Costituzione.
        Aver definito il lavoro come fondamento dello Stato, nonché valore informante l'ordinamento giuridico, è equivalso a contrassegnare, in modo valoriale-materialistico, anche certi lineamenti funzionali e organizzativi della Repubblica.
        Il fatto poi che questo assetto non abbia ancora trovato la sua piena realizzazione, e ne venga affidato il compimento ad un processo prolungato nel tempo, non può indurre a fare considerare solo espressione di "retorica costituzionale" l'assunzione del lavoro a base della Repubblica.
        Pertanto deve, quanto meno, considerarsi datata la scelta dei Costituenti per l'attuazione dei diritti e dei doveri sociali, data l'esistenza dell'espressione "fondata sul lavoro" dell'articolo 1 della Costituzione elaborata nel 1946-1947.
        La formula "fondata sul lavoro" non solo è datata temporalmente, ma oggi può apparire riduttiva dell'esigenza di esaltare il valore supremo dei diritti naturali di libertà su cui si fondano le società moderne e democratiche.
        E' necessario, pertanto, aggiornare la Carta costituzionale affrancandola da quei richiami dottrinali di ispirazione "classista" e non propriamente liberale, figli di un'epoca storico-politica anacronistica, per superare così la contrapposizione tra libertà personali e princìpi solidaristi quando essa attribuisca un carattere doveroso all'esercizio di un'attività lavorativa.
        Il superamento della logica in base alla quale il riconoscimento del diritto al lavoro o del lavoro stesso costituisce il portato essenziale della attuale forma di Stato è tanto più opportuno in quanto la formula in esame può assumere natura quasi riassuntiva delle diverse disposizioni costituzionali in materia di lavoro.
        E' per questi motivi che, pur rendendo onore al contributo positivo che tale formulazione può avere dato al carattere prioritario del valore del lavoro in una certa epoca storica, si propone di modificare l'espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 della Costituzione, così da sostituirla con un diverso concetto politico e giuridico, che non si riconnetta più ad una interpretazione materialistica della storia ma che, invece, affondi le sue radici nell'ideale dei diritti naturali che sono propri della persona umana.




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