XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4478
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge di estendere la possibilità di accedere all'istituto
dell'adozione anche alle coppie stabilmente conviventi, ma non
coniugate, e alle persone singole. Una estensione che si rende
necessaria al fine di uniformare la normativa in vigore con le
trasformazioni in atto nella società, dove la struttura della
famiglia, ormai da tempo, non è più riferibile unicamente al
modello tradizionale che ha caratterizzato in passato la
storia sociale del nostro Paese.
La stessa concezione della genitorialità si è, negli
ultimi anni, completamente trasformata e si è rafforzata la
concezione consapevole dell'essere genitori, che, soprattutto
per le donne, ha significato il poter scegliere di vivere la
propria maternità anche al di fuori del rapporto di coppia.
Una trasformazione, dunque, che ha portato ad un'inevitabile
modificazione del modello di famiglia che sempre più spesso si
presenta come monoparentale, ma ancora non pienamente
riconosciuta dal nostro ordinamento.
Nondimeno sempre più numerose sono le coppie che convivono
da parecchi anni, che vivono un rapporto stabile ormai
consolidato, ma che, non essendo coniugate, non possono
presentare domanda di adozione. Nei confronti di queste
situazioni, sembra arrivato il momento di fare un passo
ulteriore rispetto alla formulazione prevista dall'articolo 6
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge
28 marzo 2001, n. 149, che ha previsto al comma 4 la
possibilità per le coppie coniugate di vedersi riconosciuta la
stabile convivenza precedente al matrimonio al fine del
raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge. E' ora
dunque di riconoscere pienamente la stabilità del rapporto e
della convivenza a prescindere all'avvenuto matrimonio.
Anche la citata legge sulle adozioni, dunque, ha bisogno
di uniformarsi ad un modello di genitorialità già largamente
diffuso all'interno della nostra società, e già incluso in
numerose legislazioni straniere sulla materia, come quelle
danese, olandese e statunitense.
L'intenzione è quella di porre l'accento sulla effettiva
idoneità dei futuri genitori a educare, a prendersi cura dei
propri figli, attitudini che attengono alla formazione della
persona, alle sue personali capacità, alla sua cultura più che
agli istituti giuridici cui la stessa è riferita.
La presente proposta di legge si compone di due articoli
che intervengono sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni. Nell'articolo 1 si è proceduto ad
armonizzare i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento
e le adozioni prevedendo tale possibilità anche per le coppie
stabilmente conviventi e per le persone singole. Si è
riformulato anche l'articolo 6 della legge in oggetto, che
concerne i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Si è
ritenuto di meglio specificare anche il comma 3 del medesimo
articolo 6, che in questi anni è stato oggetto di
interpretazioni non sempre omogenee da parte dei tribunali per
i minorenni, laddove l'età di riferimento, al fine di
determinare il limite di età tra adottanti e adottato, diviene
quella del componente più giovane della coppia.
Infine si è ritenuto di armonizzare anche le norme
previste dal codice civile in tema di cognome da trasmettere
ai figli in caso di adozione da parte della coppia non
sposata, prevedendo che siano i componenti della coppia a
decidere sull'argomento.