XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4475
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge modifica
l'attuale modello di recupero coattivo dei crediti
previdenziali, basato sull'esclusività del sistema dei
concessionari della riscossione dei tributi, al fine di
ampliare gli strumenti di riscossione di cui dispongono gli
enti e di eliminare alcune criticità operative attraverso la
revisione della fase di riscossione coattiva.
Al fine si rivelerebbe utile ripristinare l'autonomia
organizzativa e gestionale degli enti pubblici non economici,
cui potrebbe attribuirsi la facoltà di una selezione dei
crediti.
Come effetto si avrebbe una differenziazione delle
modalità di recupero tra quelle meritevoli di gestione
professionalizzata (crediti alle aziende, verbali ispettivi,
procedure concorsuali) dei quali si occuperebbe l'avvocatura
dell'ente, e quelle suscettibili di gestione "automatizzata"
(crediti dei lavoratori autonomi, note di rettifica,
eccetera), che potrebbero restare oggetto di esazione
esattoriale.
In tale modo potrebbero essere conseguiti positivi e
incisivi risultati quali, esemplificativamente:
a) tempestivo controllo e intervento nei casi di
insolvenze aziendali, con celerità e specificità di rimedi a
tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e attenuazione
del rischio di consolidamento di gravose esposizioni
creditorie, per contribuzione insoluta comunque accreditata al
personale nonché a carico del Fondo di garanzia gestito
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il
trattamento di fine rapporto a favore di dipendenti di aziende
fallite;
b) economia di spesa degli onerosi compensi pagati
ai concessionari anche in caso di mancato recupero del credito
e per attività (ad esempio, insinuazioni, nelle procedure
fallimentari) che gli uffici dell'ente gestirebbero a costo
ridotto (essendone comunque tuttora investiti per la residuale
attività di recupero prestazioni). Eliminazione dei ristretti
termini di decadenza (annuale) che attualmente regolano e
condizionano i recuperi esattoriali e ritorno all'utilizzo
della procedura monitoria che assicura un titolo giudiziale
durevole per un decennio e riattivabile nel tempo;
c) più agevole sistemazione contabile
dell'incassato sulle posizioni contributive dei soggetti
interessati dall'azione di recupero, a vantaggio della
trasparenza dell'attività amministrativa.
La modifica proposta consentirebbe l'ampliamento e la
diversificazione dei canali di recupero dei crediti,
affiancando le avvocature degli istituti, che si sono di
recente munite di un "sistema informatico" tecnologicamente
molto avanzato e in linea con le risultanze, degli archivi
amministrativi, che ha notevolmente affinato e potenziato le
strategie inerenti i crediti dei concessionari della
riscossione, nonché inserendo utili elementi di competitività
fra gli strumenti utilizzati dalle strutture dell'istituto.
La descritta modifica non interferirebbe peraltro con il
meccanismo della cartolarizzazione e della cessione dei
crediti (e con le relative implicazioni in tema di
anticipazioni al bilancio dello Stato), in quanto le
avvocature degli enti seguiterebbero a curare la riscossione
dei crediti, come peraltro già attualmente avviene per i
crediti ante 1999, per conto della società cessionaria
(avendone l'INPS apposita formale delega) e con imputazione e
riversamento alla stessa dell'incassato.