XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4463
Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte
costituzionale n. 26 dell'8-11 febbraio 1999, ha finalmente
sollevato la questione della insufficiente tutela
giurisdizionale dei diritti dei detenuti. La Corte ha infatti
sostenuto che il nostro sistema penitenziario non presenta
meccanismi procedurali di garanzia per le persone private
della libertà personale di fronte ad atti dell'amministrazione
penitenziaria lesivi dei loro diritti. La lettura del
combinato disposto degli articoli 35 e 69 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), evidenzia una
lacuna di tutela giurisdizionale. Il detenuto può presentare
reclamo al magistrato di sorveglianza, in base all'articolo
35, ma il successivo articolo 69, al comma 6, prevede una
procedura giurisdizionalizzata solo per due casi di reclamo,
sicuramente non fra i più ricorrenti nella vita detentiva,
ossia: "a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la
mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle
attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare,
la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa".
Afferma invece la Corte: "Il procedimento che si instaura
attraverso l'esercizio del diritto di reclamo, delineato
nell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, nonché
nell'articolo 70 del regolamento di esecuzione (decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), è,
all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo
si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela
qualificabile come giurisdizionale. (...) Nulla è previsto
circa le modalità di svolgimento della procedura o l'efficacia
delle decisioni conseguenti. Solo per il reclamo a coloro i
quali, rispetto all'esecuzione delle pene, sono investiti di
una specifica responsabilità - l'amministrazione penitenziaria
e il magistrato di sorveglianza - è previsto un obbligo di
informazione verso il detenuto che ha presentato il reclamo,
(...), un obbligo generico cui non corrisponde alcun rimedio
in caso di violazione e che, comunque, è fine a se stesso, non
essendo preordinato all'esercizio conseguente di un diritto di
impugnativa da parte dell'interessato. E in effetti è
consolidata giurisprudenza che la decisione del magistrato è
presa de plano, al di fuori cioè di ogni formalità
processuale e di ogni contraddittorio; che la decisione che
accoglie il reclamo si risolve in una segnalazione o in una
sollecitazione all'amministrazione penitenziaria, senza forza
giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità, e che
avverso la decisione del magistrato di sorveglianza non sono
ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza, né,
soprattutto, il ricorso per cassazione. Da tutto questo si
trae che il reclamo di detenuti o internati, ancorché rivolto
al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in
assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un
procedimento che ne consegua. Ciò si presenta, senza necessità
di alcun'altra considerazione, contrario alla garanzia che la
Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti".
La persona detenuta vive in una situazione di sofferenza
determinata dallo stato di privazione della libertà personale
e di movimento. La pena detentiva non deve aggravare le
sofferenze inerenti ad essa, cosi come ribadisce l'articolo 64
delle Regole penitenziarie europee, di cui alla
raccomandazione n. (87)3 del Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987.
La difficile quotidianità della vita in carcere e le
altrettanto complesse esigenze connesse al trattamento
impongono il riconoscimento dei diritti fondamentali dei
detenuti. Il detenuto deve essere considerato soggetto
titolare di diritti e di aspettative legittime che egli può
tutelare e difendere senza bisogno di mediazioni. A ragione
dunque, Giancarlo Zappa, già presidente del tribunale di
sorveglianza di Brescia, nella sua relazione al Convegno
internazionale promosso da Antigone sull'"Ombudsman e la
tutela dei diritti umani delle persone private della libertà
personale", tenutosi a Padova nel 1997, esprimeva
meraviglia riguardo al fatto che dottrina e giurisprudenza
continuassero a negare natura di diritto alle legittime
aspettative del detenuto determinate da atti unilaterali
dell'amministrazione penitenziaria, atti sui quali peraltro i
tribunali amministrativi regionali si erano da tempo
dichiarati incompetenti rispetto alle prerogative della
magistratura di sorveglianza.
Il diritto alla salute, il diritto alle relazioni
affettive, il diritto alla corrispondenza riservata, il
diritto alla privacy, il diritto al trattamento non
possono essere liberamente disponibili proprio perché non è
sulla loro compressione che deve fondarsi la carcerazione.
Anzi, per dare attuazione al dettato costituzionale e cioè
affinché la pena sia umana e risocializzante, al detenuto deve
essere assicurata integrale tutela dei propri diritti
riconosciuti dall'ordinamento.
Con la presente proposta di legge si vuole rimediare a
questa lacuna normativa nel rispetto della decisione della
Corte costituzionale, e anzi dando compiuto seguito alla
espressa sollecitazione che ne è venuta al legislatore. La
proposta di legge è costituita da un unico articolo che
estende le garanzie giurisdizionali previste all'articolo 69,
comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a tutti i reclami
dei detenuti e degli internati concernenti atti
dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. La
procedura giurisdizionale prescelta è quella di cui
all'articolo 14-ter della medesima legge n. 354 del
1975, già prevista per le altre ipotesi di reclamo al
magistrato di sorveglianza su atti dell'amministrazione. Essa
assicura il diritto al contraddittorio, il diritto alla difesa
e il diritto al ricorso in cassazione. Ogni diritto violato
merita simili garanzie. E' ovviamente vero che la nuova tutela
giurisdizionale dei diritti dei detenuti sollecitata dalla
Corte costituzionale potrebbe indurre un carico di lavoro
eccessivo per i magistrati che rischierebbero di essere invasi
da istanze di reclamo dei detenuti. Proprio per evitare ciò, e
per evitare che la tutela giurisdizionale dei diritti dei
detenuti si riduca ad un ulteriore aggravio burocratico per i
magistrati di sorveglianza, nel presentare la proposta di
legge si ribadisce la necessità di introdurre nel nostro
ordinamento figure non giurisdizionali di tutela dei diritti
dei detenuti, così come prefigurato in diversi progetti di
legge presentati sia nella scorsa, che nell'attuale
legislatura, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, relativamente all'istituzione del difensore civico
delle persone private della libertà personale, abilitato a
svolgere efficacemente un ruolo preventivo, mediatorio e
propositivo rispetto alle legittime richieste dei detenuti,
riducendo i casi in cui risulti necessario rivolgersi al
giudice.