XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4452




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, più noto come "decreto Draghi" dal nome dell'allora direttore generale del Tesoro, stabilisce il diritto di acquisto delle restanti azioni per colui che, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (OPA), abbia raggiunto il 98 per cento del capitale azionario.
        Secondo la normativa vigente, entro quattro mesi dalla conclusione di un'OPA avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l'offerente può acquistare il restante ad un prezzo stabilito da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
        Con questa disposizione, se da un lato si è inteso garantire all'acquirente la possibilità di togliere, eventualmente, la società dal mercato ottenendo il 100 per cento del flottante, dall'altro, però, si sono completamente ignorati i diritti dei soci di minoranza, che risultano obbligati a vendere le proprie azioni.
        Pur in posizione largamente minoritaria, a costoro deve essere garantita in ogni caso la possibilità di non vendere le proprie azioni, in ottemperanza ad uno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento, il diritto assoluto di proprietà, sancito non soltanto dagli articoli 832 e seguenti del codice civile ma anche dall'articolo 42 della Carta costituzionale.
        In particolare, il terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata soltanto "per motivi d'interesse generale", mentre il primo comma dell'articolo 834 del codice civile dispone che "Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di giusta indennità".
        Nell'obbligo di vendere le proprie azioni, implicitamente sancito dall'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, non è possibile ravvisare alcun motivo di interesse generale né di pubblico interesse, in quanto si tratta di questioni di carattere eminentemente privato.
        Con la presente proposta di legge, costituita da un solo articolo, si intende abrogare il citato articolo 111 in modo da ridare piena legittimità costituzionale alle disposizioni che regolano la delicata materia delle intermediazioni finanziarie.




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