XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4452
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, più
noto come "decreto Draghi" dal nome dell'allora direttore
generale del Tesoro, stabilisce il diritto di acquisto delle
restanti azioni per colui che, a seguito di un'offerta
pubblica di acquisto (OPA), abbia raggiunto il 98 per cento
del capitale azionario.
Secondo la normativa vigente, entro quattro mesi dalla
conclusione di un'OPA avente ad oggetto la totalità delle
azioni con diritto di voto, l'offerente può acquistare il
restante ad un prezzo stabilito da un esperto nominato dal
presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha
sede, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di
avvalersi di tale diritto.
Con questa disposizione, se da un lato si è inteso
garantire all'acquirente la possibilità di togliere,
eventualmente, la società dal mercato ottenendo il 100 per
cento del flottante, dall'altro, però, si sono completamente
ignorati i diritti dei soci di minoranza, che risultano
obbligati a vendere le proprie azioni.
Pur in posizione largamente minoritaria, a costoro deve
essere garantita in ogni caso la possibilità di non vendere le
proprie azioni, in ottemperanza ad uno dei princìpi
fondamentali del nostro ordinamento, il diritto assoluto di
proprietà, sancito non soltanto dagli articoli 832 e seguenti
del codice civile ma anche dall'articolo 42 della Carta
costituzionale.
In particolare, il terzo comma dell'articolo 42 della
Costituzione stabilisce che la proprietà privata può essere
espropriata soltanto "per motivi d'interesse generale", mentre
il primo comma dell'articolo 834 del codice civile dispone che
"Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di
sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse,
legalmente dichiarata, e contro il pagamento di giusta
indennità".
Nell'obbligo di vendere le proprie azioni, implicitamente
sancito dall'articolo 111 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, non è possibile ravvisare
alcun motivo di interesse generale né di pubblico interesse,
in quanto si tratta di questioni di carattere eminentemente
privato.
Con la presente proposta di legge, costituita da un solo
articolo, si intende abrogare il citato articolo 111 in modo
da ridare piena legittimità costituzionale alle disposizioni
che regolano la delicata materia delle intermediazioni
finanziarie.