XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4448
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche apportate al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dalla legge
30 luglio 2002, n. 189 (meglio nota come legge Bossi-Fini),
hanno introdotto alcune rilevanti novità anche nel settore
sportivo.
Prima del luglio 2002 l'ingresso di sportivi
extracomunitari in Italia era libero, ossia non esistevano
quote d'ingresso per chi volesse esercitare attività sportiva
tanto a livello professionistico quanto a livello
dilettantistico. Di conseguenza il numero di atleti
extracomunitari che potevano entrare nel nostro Paese poteva
essere piuttosto rilevante. Oggi, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n. 189 del 2002 (articolo 27, comma
5-bis, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998), il limite massimo annuo
d'ingresso degli sportivi stranieri, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali, viene determinato, con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano. Le varie società
sportive, pertanto, non possono avvalersi dell'attività di
atleti stranieri per un numero superiore rispetto a quello
fissato annualmente a livello nazionale.
Pur essendo stato arginato il problema dell'ingresso
incontrollato di atleti (che una volta ottenuto il permesso di
soggiorno potevano decidere di dedicarsi ad attività
lavorative diverse dallo sport), il legislatore ha mantenuto
il divieto, per i soli lavoratori dello spettacolo (categoria
in cui rientrano gli atleti), di cambiare settore di attività
e qualifica. Stante tale prescrizione, un atleta non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa diversa da quella
sportiva, salvo che non chieda un nuovo visto d'ingresso o un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Tale
divieto risulta non solo ingiustificato ma anche
particolarmente "vessatorio" per gli atleti: i lavoratori
dello spettacolo, infatti, sono l'unica categoria a non poter
mutare settore di attività. A ciò si aggiunga che spesso la
retribuzione percepita dagli atleti dilettanti risulta essere
molto modesta. Per tale motivo la presente proposta di legge
intende modificare l'articolo 27 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, rendendo così di fatto
possibile, per l'atleta, svolgere attività diversa da quella
sportiva. Condizione per rendere possibile il mutamento
dell'attività lavorativa è che la persona si trovi in Italia
da almeno sei mesi e che stipuli un contratto di lavoro
subordinato od ottenga la certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per lavoro
autonomo. In considerazione dell'esiguità dei compensi
percepiti dagli sportivi dilettanti si ritiene opportuno
consentire loro di svolgere attività lavorativa diversa da
quella sportiva anche contemporaneamente ad essa.