XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4440
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla esigenza di rendere concreto ed effettivo il
diritto che il legislatore attribuisce alla persona offesa dal
reato di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dal pubblico ministero.
La vigente disposizione normativa afferente la fissazione
del termine entro il quale la persona offesa può presentare
l'opposizione, ai sensi dell'articolo 408 del codice di
procedura penale, non sembra garantire pienamente
l'effettività del diritto. Invero, all'esito della
determinazione del titolare dell'esercizio dell'azione penale
che ritenga di richiedere al competente giudice la
archiviazione, la persona offesa è chiamata, nell'esercizio
del diritto enunciato, a svolgere una attività frequentemente
complessa e articolata. Molto spesso, infatti, si giunge
all'epilogo procedimentale anzidetto all'esito
dell'espletamento di una serie di verifiche e di accertamenti,
anche di natura tecnico-scientifica, che necessitano di una
complessa attività da parte dell'organo inquirente. Tale
attività, coperta da segreto di indagine, diviene nota alla
persona offesa (e conseguentemente al suo, eventuale,
difensore) soltanto allorché il pubblico ministero la avvisa
della presentazione della richiesta di archiviazione. Da quel
momento, la persona offesa, ai sensi dell'articolo 408, comma
3, del codice di procedura penale, dispone di soli dieci
giorni per visionare gli atti, fare richiesta di copie (la cui
estrazione non sempre viene autorizzata), verificare le
acquisizioni investigative e proporre opposizione motivata.
Nei procedimenti particolarmente complessi e articolati,
all'interno dei quali si registrano sofisticate indagini
tecnico-scientifiche, il termine stabilito dalla norma finisce
per non consentire alla persona offesa di disporre
efficacemente dello strumento attraverso il quale opporsi ad
un epilogo di archiviazione.
Peraltro è opportuno soffermarsi, allo scopo di cogliere
con maggiore pienezza il significato della presente proposta
di legge, sulla natura e sulla struttura dell'atto di
opposizione richiesto dal legislatore a pena di
inammissibilità.
L'articolo 410 del codice di procedura penale,
disciplinando l'opposizione e definendo le condizioni di
ammissibilità della stessa, impone che la persona offesa
indichi specificamente nell'atto "l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova".
Dal chiaro tenore della norma si comprende, dunque, che
l'atto di opposizione non può limitarsi ad un mero dissenso,
ancorché motivato, nei confronti delle determinazioni del
pubblico ministero. L'"onere" di specificità e di concretezza
imposto alla persona offesa dalla norma richiamata si
sostanzia, conseguentemente, in una attività non meramente
formale, tale da richiedere studio e ponderazione adeguati.
Pertanto, alla luce delle ragioni sinteticamente
richiamate e allo scopo di non consentire uno squilibrio
sistemico significativamente penalizzante per le ragioni della
persona offesa dal reato, si è ritenuto di rivisitare il
termine di proposizione della opposizione.
Pur muovendoci su un piano di non perfetta parità in
ordine alla ampiezza di diritti e di facoltà garantiti alla
persona offesa e all'imputato - per profonde e condivise
ragioni sistemiche di fondo - si ritiene indispensabile uno
sforzo che renda più effettiva l'attivazione dello stimolo
investigativo (suppletivo) da parte della vittima del
reato.
Così, nella individuazione di una soluzione maggiormente
calibrata sulla concretezza e sulla effettività della
problematica, si è ritenuto di operare la scelta attraverso
una sorta di riferimento comparativo con i termini di
impugnazione delle sentenze e l'opposizione avverso i decreti
penali di condanna.
Proprio in relazione al termine stabilito per
l'opposizione avverso tali ultimi provvedimenti (decreti
penali di condanna) è appena il caso di sottolineare che il
legislatore prevede il termine perentorio di quindici giorni
nonostante l'atto non richieda specifica motivazione (articolo
461 del codice di procedura penale).
Anche per la impugnazione delle sentenze, l'articolo 585
del medesimo codice di procedura penale stabilisce come
termine più breve (per le sentenze emesse in camera di
consiglio o con motivazione contestuale) quello di quindici
giorni.
Potrebbe, pertanto, individuarsi proprio in "quindici
giorni" il termine ordinario per la presentazione da parte
della persona offesa della richiesta di archiviazione.
Seguendo questa linea di riforma, nei casi di particolare
complessità, qualora il pubblico ministero in relazione alla
specifica attività investigativa svolta ritenga non congruo il
termine di quindici giorni - e la persona offesa abbia fatto
richiesta di essere avvisata ai sensi dell'articolo 408 del
codice di procedura penale - può indicare, nell'avviso della
richiesta di archiviazione notificato alla persona offesa, il
termine di trenta giorni. La presente modifica, incidendo
sulla adeguatezza del termine a disposizione della persona
offesa per proporre motivata opposizione alla richiesta di
archiviazione, finisce così, concretamente, per rendere
effettivo un diritto attribuito dal legislatore ai soggetti
che subiscono un danno, immediato e diretto, dalla commissione
del reato.