XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4440




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla esigenza di rendere concreto ed effettivo il diritto che il legislatore attribuisce alla persona offesa dal reato di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero.
        La vigente disposizione normativa afferente la fissazione del termine entro il quale la persona offesa può presentare l'opposizione, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, non sembra garantire pienamente l'effettività del diritto. Invero, all'esito della determinazione del titolare dell'esercizio dell'azione penale che ritenga di richiedere al competente giudice la archiviazione, la persona offesa è chiamata, nell'esercizio del diritto enunciato, a svolgere una attività frequentemente complessa e articolata. Molto spesso, infatti, si giunge all'epilogo procedimentale anzidetto all'esito dell'espletamento di una serie di verifiche e di accertamenti, anche di natura tecnico-scientifica, che necessitano di una complessa attività da parte dell'organo inquirente. Tale attività, coperta da segreto di indagine, diviene nota alla persona offesa (e conseguentemente al suo, eventuale, difensore) soltanto allorché il pubblico ministero la avvisa della presentazione della richiesta di archiviazione. Da quel momento, la persona offesa, ai sensi dell'articolo 408, comma 3, del codice di procedura penale, dispone di soli dieci giorni per visionare gli atti, fare richiesta di copie (la cui estrazione non sempre viene autorizzata), verificare le acquisizioni investigative e proporre opposizione motivata. Nei procedimenti particolarmente complessi e articolati, all'interno dei quali si registrano sofisticate indagini tecnico-scientifiche, il termine stabilito dalla norma finisce per non consentire alla persona offesa di disporre efficacemente dello strumento attraverso il quale opporsi ad un epilogo di archiviazione.
        Peraltro è opportuno soffermarsi, allo scopo di cogliere con maggiore pienezza il significato della presente proposta di legge, sulla natura e sulla struttura dell'atto di opposizione richiesto dal legislatore a pena di inammissibilità.
        L'articolo 410 del codice di procedura penale, disciplinando l'opposizione e definendo le condizioni di ammissibilità della stessa, impone che la persona offesa indichi specificamente nell'atto "l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova".
        Dal chiaro tenore della norma si comprende, dunque, che l'atto di opposizione non può limitarsi ad un mero dissenso, ancorché motivato, nei confronti delle determinazioni del pubblico ministero. L'"onere" di specificità e di concretezza imposto alla persona offesa dalla norma richiamata si sostanzia, conseguentemente, in una attività non meramente formale, tale da richiedere studio e ponderazione adeguati.
        Pertanto, alla luce delle ragioni sinteticamente richiamate e allo scopo di non consentire uno squilibrio sistemico significativamente penalizzante per le ragioni della persona offesa dal reato, si è ritenuto di rivisitare il termine di proposizione della opposizione.
        Pur muovendoci su un piano di non perfetta parità in ordine alla ampiezza di diritti e di facoltà garantiti alla persona offesa e all'imputato - per profonde e condivise ragioni sistemiche di fondo - si ritiene indispensabile uno sforzo che renda più effettiva l'attivazione dello stimolo investigativo (suppletivo) da parte della vittima del reato.
        Così, nella individuazione di una soluzione maggiormente calibrata sulla concretezza e sulla effettività della problematica, si è ritenuto di operare la scelta attraverso una sorta di riferimento comparativo con i termini di impugnazione delle sentenze e l'opposizione avverso i decreti penali di condanna.
        Proprio in relazione al termine stabilito per l'opposizione avverso tali ultimi provvedimenti (decreti penali di condanna) è appena il caso di sottolineare che il legislatore prevede il termine perentorio di quindici giorni nonostante l'atto non richieda specifica motivazione (articolo 461 del codice di procedura penale).
        Anche per la impugnazione delle sentenze, l'articolo 585 del medesimo codice di procedura penale stabilisce come termine più breve (per le sentenze emesse in camera di consiglio o con motivazione contestuale) quello di quindici giorni.
        Potrebbe, pertanto, individuarsi proprio in "quindici giorni" il termine ordinario per la presentazione da parte della persona offesa della richiesta di archiviazione. Seguendo questa linea di riforma, nei casi di particolare complessità, qualora il pubblico ministero in relazione alla specifica attività investigativa svolta ritenga non congruo il termine di quindici giorni - e la persona offesa abbia fatto richiesta di essere avvisata ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale - può indicare, nell'avviso della richiesta di archiviazione notificato alla persona offesa, il termine di trenta giorni. La presente modifica, incidendo sulla adeguatezza del termine a disposizione della persona offesa per proporre motivata opposizione alla richiesta di archiviazione, finisce così, concretamente, per rendere effettivo un diritto attribuito dal legislatore ai soggetti che subiscono un danno, immediato e diretto, dalla commissione del reato.




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