XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4428
Onorevoli Colleghi! - La legge 22 dicembre 1999, n.
512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, s'inquadra
in un filone normativo volto a riparare i danni sociali
causati dai reati commessi per il perseguimento delle finalità
previste dall'articolo 416-bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso) e ha il suo più significativo
precedente nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, la quale fissa
in maniera chiara i presupposti sostanziali e le finalità
delle elargizioni previste nelle suddette normative.
Ai sensi della legge n. 302 del 1990, secondo la costante
interpretazione della giurisprudenza, per poter accedere alle
speciali elargizioni previste per i reati mafiosi, è
necessario che il fatto delittuoso da cui deriva il danno
abbia un'immediata e qualificata correlazione finalistica con
l'attività dell'associazione mafiosa.
In merito si precisa come proprio il sequestro di persona
costituisce una modalità tipica di sfruttamento della forza
intimidatrice da parte delle associazioni mafiose.
La legge n. 302 del 1990 non prevede, come presupposto
imprescindibile per la concessione della elargizione in
questione, l'accertamento tassativo delle responsabilità
individuali, essendo sufficiente l'accertamento delle finalità
malavitose dell'azione che ha causato l'evento lesivo.
Tale accertamento, per esplicita previsione dell'articolo
7 della legge n. 302 del 1990, è di competenza dell'autorità
amministrativa la quale, in mancanza di giudicato, ha il
potere di valutare dal complesso dei documenti e degli
elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la riconducibilità
dei danni subiti alla matrice mafiosa dei fatti materiali che
ne hanno costituito la causa.
Pertanto, atteso che il grado di certezza richiesto nel
processo penale ai fini dell'imputazione dei fatti alle
persone indiziate è maggiore di quello richiesto nei
procedimenti amministrativi che si fondano su medesimi fatti,
può ben verificarsi il caso in cui gli elementi probatori
raccolti siano insufficienti per una sentenza di condanna,
portando così al proscioglimento dei soggetti indiziati, ma
siano sufficienti per ricondurre l'evento lesivo nell'orbita
delle attività malavitose previste dall'articolo 416-bis
del codice penale. La presente proposta di legge apporta, in
particolare, una modifica all'articolo 4 della legge n. 512
del 1999, al fine di consentire l'accesso al Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo
mafioso di cui alla legge medesima anche a coloro che hanno
subìto danni a seguito di sequestro di persona.