XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4425
Onorevoli Colleghi! - Il sempre più avanzato processo
di integrazione europea ha determinato l'introduzione nel
Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo dal
nostro Paese con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come
modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209
del 1998, di una disposizione (l'originario articolo 8-B,
divenuto nella versione consolidata che istituisce la Comunità
europea, l'articolo 19), che prevede che "Ogni cittadino
dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".
Successivamente, la direttiva 94/80/CE del Consiglio, del
19 dicembre 1994, ha previsto, all'articolo 3, che: "Ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello
Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della
presente direttiva ogni persona che, nel giorno di
riferimento:
a) è cittadino dell'Unione (...);
b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia,
i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di
residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei
propri cittadini".
La consapevolezza del crescente ruolo che nella Unione
europea assumono i lavoratori immigrati ha, quasi in
contemporanea, determinato un ripensamento anche dei diritti
da riconoscere a questi ultimi per ciò che riguarda la
partecipazione alla vita amministrativa degli enti locali nei
quali risiedono. Da ciò deriva la necessità di introdurre
nella nostra Costituzione una disposizione che, innovando
profondamente il principio che riserva solo ai cittadini
italiani il diritto di voto, ne determina l'estensione, nelle
elezioni amministrative, anche ai cittadini extracomunitari in
possesso di determinati requisiti idonei alla loro
integrazione nella società italiana.
Parallelamente all'iniziativa di natura legislativa,
assunta per i lavoratori extracomunitari, si ritiene
necessario apportare modifiche a situazioni stratificate nel
tempo che non sono più coerenti con il sistema che si viene a
realizzare. Nel nostro ordinamento costituzionale, infatti,
sono presenti situazioni fortemente contrastanti con i
princìpi indicati e che sono attualmente prive delle
giustificazioni storiche che le avevano ispirate e che
appaiono, quindi, del tutto svuotate di ogni significato. Ci
riferiamo a quanto è previsto nello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e nello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta per l'esercizio del diritto elettorale attivo. In
provincia di Bolzano, infatti, è richiesto il requisito della
residenza in territorio regionale per un periodo ininterrotto
di quattro anni, anche nelle elezioni dei consigli comunali.
In provincia di Trento è necessario il requisito della
residenza nel territorio provinciale per un periodo
ininterrotto di un anno.
Per ciò che riguarda la Valle d'Aosta, è previsto che per
l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo per
l'elezione del consiglio possa essere stabilito il requisito
della residenza nel territorio della regione per un periodo
non superiore ad un anno.
Si tratta di norme palesemente in contrasto con i princìpi
della nostra Costituzione e con le regole che hanno affermato
in Europa la libertà di circolazione delle persone, la libertà
di insediamento, la libertà per ciascun cittadino dell'Unione
di vivere e di lavorare dove meglio ritenga di farlo godendo,
ovviamente, in tale località di tutti i diritti civili e
politici, tra cui, fondamentale, quello di partecipare alla
vita politica e amministrativa attraverso le elezioni. Già in
passato è stata avanzata la proposta di superare queste
evidenti anomalie. E' stato obiettato che le norme dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prevedevano
queste disposizioni, erano state volute a salvaguardia dei
diritti delle minoranze e che esse erano collegate ad impegni
assunti tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica
federale d'Austria. In realtà, come emerge dalle molteplici
discussioni parlamentari svoltesi in merito all'approvazione
delle norme dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige, autorevolissime sono state le voci di coloro che hanno
sottolineato l'assoluta autonomia dello Stato italiano
nell'operare le scelte che hanno condotto alla formulazione
delle norme statutarie medesime.
A tali argomentazioni, inoltre, si aggiunge che ogni
possibile dubbio è superato dall'articolo 4 della citata
direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994.
Infatti, tale articolo prevede che: "Qualora ai cittadini
dello Stato membro di residenza, per essere elettori o
eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo
di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o
eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso
di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un
periodo equivalente". Questa norma viene, quindi, a vanificare
il requisito della residenza per un periodo minimo in una
determinata località, come si verifica nei citati Statuti
speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta,
posto che equipara tale periodo di residenza a quello
trascorso in ogni altra località dell'Unione.
Anche se il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 4
"(...) lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato
membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un
determinato ente locale di base al compimento di un periodo
minimo di residenza nel territorio di tale ente locale", in
realtà esso viene ad attribuire a "ciascuno Stato membro" il
potere di determinare quali siano i requisiti cui subordinare
i diritti elettorali. E' interessante notare come sia l'Italia
che la Repubblica federale d'Austria, nell'approvare questa
direttiva, non abbiano effettuato alcuna dichiarazione a
verbale con cui limitare o addirittura escludere
l'applicazione del citato articolo 4 o con cui collegarla al
rispetto di accordi bilaterali già conclusi.
La presente proposta di legge costituzionale si limita a
modificare, per ciò che riguarda il Trentino-Alto Adige, le
disposizioni sull'elettorato attivo, in quanto, per ciò che
riguarda l'elettorato passivo, è necessario un più ampio tempo
di riflessione, anche per evitare che possa sorgere solo il
sospetto che non si tengano nella dovuta considerazione i
diritti delle minoranze linguistiche. La proposta di legge
costituzionale si limita, altresì, a riconoscere il diritto di
elettorato attivo nelle elezioni provinciali per Trento e per
Bolzano ai soli cittadini italiani residenti, in quanto il
consiglio regionale è, in tale regione, costituito dalla somma
dei due consigli provinciali. Riconoscere, pertanto,
l'elettorato attivo ai cittadini comunitari o agli stranieri
extracomunitari avrebbe comportato un'estensione di tale
diritto anche alle elezioni regionali.
Per ciò che concerne l'elezione nei comuni della provincia
di Bolzano, per i quali è attualmente prevista la disciplina
innanzi ricordata, si è presa in considerazione la già citata
normativa che viene proposta, con autonoma iniziativa di
revisione costituzionale, avente ad oggetto l'introduzione
dell'articolo 48-bis della Costituzione, relativa
all'estensione del voto amministrativo anche agli stranieri
non comunitari.