XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4423
Onorevoli Colleghi! - L'ambiente è questione sempre più
centrale in tema di diritti e nella legislazione europea e
nazionale. Innondazioni, frane, anche allarmi siccità relativi
al cambiamento climatico in atto, black out elettrici e
politiche contraddittorie sono all'ordine del giorno nel
nostro Paese. Il tema dell'ambiente sta anche ai primi posti
dell'agenda politica dei sindaci di comitati spontanei
territoriali. Purtroppo è ancora considerato un impedimento
per chi ha il potere decisionale a livello nazionale e
locale.
Quindi, in questi anni è stato lo svilupparsi della
cultura ecologista a livello sociale e a livello politico, a
partire dal rapporto ONU Bruntland del 1986, ad introdurre il
concetto di incompatibilità dell'attuale sviluppo economico
con gli equilibri degli ecosistemi naturali.
Nuovi bisogni di un ambiente sano si sono fatti avanti
anche dopo crisi alimentari gravi come quelle della "mucca
pazza" e del "pollo alla diossina", o dopo disastri ecologici
come quelli di Cernobyl, delle petroliere e delle emergenze
ambientali che mettono a rischio la sicurezza di vita in molti
territori.
Questi bisogni si esprimono ormai chiaramente come diritto
a un ambiente sano in senso lato, oltreché come diritto alla
tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio.
Anche l'Unione europea ha sottolineato nella normativa
questi diritti ed è stata recepita anche dal nuovo testo
costituzionale che tra i doveri ha affermato il principio di
precauzione e il principio di responsabilità.
L'inserimento dell'ambiente nella nostra Costituzione
quindi non è solo opportuno ma urgente e necessario, tanto più
in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale la
normativa di settore è soggetta a continue deroghe, a
dichiarazioni di strategicità delle opere infrastrutturali di
forte impatto, alla pretesa necessità e urgenza di interventi
sulla legislazione relativa alle attività produttive persino
attraverso le ordinanze di protezione civile.
Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto
alla conservazione, alla prudente gestione e al miglioramento
delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e
del territorio complessivo, di tutte le componenti di questi
elementi, nonché alla preservazione della biodiversità e degli
ecosistemi e alla salvaguardia di tutte la specie animali e
vegetali che in essi vivono allo stato naturale. Trattandosi
poi di un diritto fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si
tratta di un diritto collettivo che appartiene al singolo in
quanto tale e alla collettività nel suo complesso.
Se il proprio punto di vista è quello ecologico, un
significato autonomo e unitario della nozione di ambiente (e
di quella, relativa e conseguente, di tutela dell'ambiente)
può essere formulato come segue:
"ambiente" va inteso come equilibrio ecologico, di volta
in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di
riferimento;
"tutela dell'ambiente" va intesa come tutela
dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi
considerati.
E' opportuno precisare che, parlando di tutela degli
equilibri ecologici della biosfera e degli ecosistemi, non si
vuole fare riferimento alla tutela dell'ambiente inteso in
senso esclusivamente "naturale": della biosfera e degli
ecosistemi fa parte l'uomo e ne fanno parte ambienti costruiti
e strutturati dall'uomo e dagli esseri viventi; l'equilibrio
ecologico non è dunque quello di ambienti irrealisticamente
"naturali" ma quello delle situazioni concrete dove l'uomo e
gli esseri viventi operano e così come lo hanno nei millenni
strutturato.
Data questa nozione di ambiente, nella disciplina "diritto
dell'ambiente" rientrano, poi, tutte quelle discipline di
settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela
degli equilibri ecologici (e quindi: disciplina dell'aria,
dell'acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello
smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle
aree protette; nonché quegli strumenti tipicamente rivolti
alla tutela degli equilibri ecologici: valutazione di impatto
ambientale, danno ambientale); rimangono al confine quelle
discipline che, pur avendo come oggetto di tutela il
territorio, assumono profili e obiettivi di tutela diversi da
quello ecologico (ad esempio, la disciplina paesistica, in cui
il profilo prevalente è quello estetico-culturale).
L'ambiente come valore costituzionale, a differenza di
altri valori della Costituzione traduce in princìpi
costituzionali, ossia in formulazioni giuridiche positive, non
trova ancora nell'ordinamento costituzionale italiano una
traduzione sufficiente. A questo fine, infatti, non possono
ritenersi sufficienti le disposizioni di cui agli articoli 2,
9 e 32 della Costituzione. Dato che in termini strettamente
positivi, tali disposizioni prescrivono i princìpi
costituzionali in materia di diritti fondamentali dell'uomo,
di protezione del paesaggio e di diritto alla salute.
Una conferma in questo senso può trarsi anche nella
giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della quale, una
volta che le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente
hanno avuto immediata rilevanza giuridica in quanto oggetto di
disciplina legislativa, il riferimento all'ambiente è avvenuto
non tanto attraverso il richiamo dei citati articoli 2, 9 e 32
della Costituzione, quanto invocando immediatamente e
direttamente l'ambiente come valore costituzionale, da cui la
Corte costituzionale ha dedotto alcuni princìpi generali di
riferimento della legislazione. In altri termini, la Corte
costituzionale, sulla scorta della riflessione
costituzionalistica più recente, ha riconosciuto l'emersione e
l'esistenza di un valore costituzionale nell'esigenza di
protezione dell'ambiente che, attraverso il collegamento con
il valore centrale della persona umana e di altri diritti e
interessi immediatamente connessi a quest'ultimo, può
ritenersi sotteso alla Costituzione italiana, pur in mancanza
di un'esplicita formulazione normativa di rango
costituzionale.
Recentemente, nella modifica del Titolo V della parte
seconda della Costituzione, è stata introdotta all'articolo
117 la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Inoltre anche l'acqua, in quanto fonte di vita
insostituibile per l'ecosistema, è un bene che appartiene a
tutti. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso di
appropriarsene a titolo di proprietà privata poiché l'acqua
deve essere considerata un diritto e non può essere sottoposta
rigidamente alle leggi di mercato.
Ne scaturisce che è solo compito della Repubblica
garantirne il diritto di accesso.
Essa appartiene all'economia dei beni comuni e non
all'accumulazione individuale.
La Costituzione deve riconoscere l'accesso all'acqua come
un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e
collettivo. In diverse aree del nostro Paese il diritto di
accesso all'acqua potabile è drammaticamente ancora troppo
limitato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo e
pertanto il concetto merita l'inserimento in norma di rango
costituzionale.
Per la prima volta nella storia dell'umanità, la ricerca
da parte dei Paesi ricchi del benessere a tutti i costi sta
portando a rasentare il rischio della sopravvivenza stessa del
nostro pianeta. Ma le generazioni future hanno il diritto di
ricevere la terra integra!