XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4423




        Onorevoli Colleghi! - L'ambiente è questione sempre più centrale in tema di diritti e nella legislazione europea e nazionale. Innondazioni, frane, anche allarmi siccità relativi al cambiamento climatico in atto, black out elettrici e politiche contraddittorie sono all'ordine del giorno nel nostro Paese. Il tema dell'ambiente sta anche ai primi posti dell'agenda politica dei sindaci di comitati spontanei territoriali. Purtroppo è ancora considerato un impedimento per chi ha il potere decisionale a livello nazionale e locale.
        Quindi, in questi anni è stato lo svilupparsi della cultura ecologista a livello sociale e a livello politico, a partire dal rapporto ONU Bruntland del 1986, ad introdurre il concetto di incompatibilità dell'attuale sviluppo economico con gli equilibri degli ecosistemi naturali.
        Nuovi bisogni di un ambiente sano si sono fatti avanti anche dopo crisi alimentari gravi come quelle della "mucca pazza" e del "pollo alla diossina", o dopo disastri ecologici come quelli di Cernobyl, delle petroliere e delle emergenze ambientali che mettono a rischio la sicurezza di vita in molti territori.
        Questi bisogni si esprimono ormai chiaramente come diritto a un ambiente sano in senso lato, oltreché come diritto alla tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio.
        Anche l'Unione europea ha sottolineato nella normativa questi diritti ed è stata recepita anche dal nuovo testo costituzionale che tra i doveri ha affermato il principio di precauzione e il principio di responsabilità.
        L'inserimento dell'ambiente nella nostra Costituzione quindi non è solo opportuno ma urgente e necessario, tanto più in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale la normativa di settore è soggetta a continue deroghe, a dichiarazioni di strategicità delle opere infrastrutturali di forte impatto, alla pretesa necessità e urgenza di interventi sulla legislazione relativa alle attività produttive persino attraverso le ordinanze di protezione civile.
        Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla prudente gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo, di tutte le componenti di questi elementi, nonché alla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi e alla salvaguardia di tutte la specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale. Trattandosi poi di un diritto fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un diritto collettivo che appartiene al singolo in quanto tale e alla collettività nel suo complesso.
        Se il proprio punto di vista è quello ecologico, un significato autonomo e unitario della nozione di ambiente (e di quella, relativa e conseguente, di tutela dell'ambiente) può essere formulato come segue:

            "ambiente" va inteso come equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento;

            "tutela dell'ambiente" va intesa come tutela dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati.

        E' opportuno precisare che, parlando di tutela degli equilibri ecologici della biosfera e degli ecosistemi, non si vuole fare riferimento alla tutela dell'ambiente inteso in senso esclusivamente "naturale": della biosfera e degli ecosistemi fa parte l'uomo e ne fanno parte ambienti costruiti e strutturati dall'uomo e dagli esseri viventi; l'equilibrio ecologico non è dunque quello di ambienti irrealisticamente "naturali" ma quello delle situazioni concrete dove l'uomo e gli esseri viventi operano e così come lo hanno nei millenni strutturato.
        Data questa nozione di ambiente, nella disciplina "diritto dell'ambiente" rientrano, poi, tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela degli equilibri ecologici (e quindi: disciplina dell'aria, dell'acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle aree protette; nonché quegli strumenti tipicamente rivolti alla tutela degli equilibri ecologici: valutazione di impatto ambientale, danno ambientale); rimangono al confine quelle discipline che, pur avendo come oggetto di tutela il territorio, assumono profili e obiettivi di tutela diversi da quello ecologico (ad esempio, la disciplina paesistica, in cui il profilo prevalente è quello estetico-culturale).
        L'ambiente come valore costituzionale, a differenza di altri valori della Costituzione traduce in princìpi costituzionali, ossia in formulazioni giuridiche positive, non trova ancora nell'ordinamento costituzionale italiano una traduzione sufficiente. A questo fine, infatti, non possono ritenersi sufficienti le disposizioni di cui agli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione. Dato che in termini strettamente positivi, tali disposizioni prescrivono i princìpi costituzionali in materia di diritti fondamentali dell'uomo, di protezione del paesaggio e di diritto alla salute.
        Una conferma in questo senso può trarsi anche nella giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della quale, una volta che le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente hanno avuto immediata rilevanza giuridica in quanto oggetto di disciplina legislativa, il riferimento all'ambiente è avvenuto non tanto attraverso il richiamo dei citati articoli 2, 9 e 32 della Costituzione, quanto invocando immediatamente e direttamente l'ambiente come valore costituzionale, da cui la Corte costituzionale ha dedotto alcuni princìpi generali di riferimento della legislazione. In altri termini, la Corte costituzionale, sulla scorta della riflessione costituzionalistica più recente, ha riconosciuto l'emersione e l'esistenza di un valore costituzionale nell'esigenza di protezione dell'ambiente che, attraverso il collegamento con il valore centrale della persona umana e di altri diritti e interessi immediatamente connessi a quest'ultimo, può ritenersi sotteso alla Costituzione italiana, pur in mancanza di un'esplicita formulazione normativa di rango costituzionale.
        Recentemente, nella modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, è stata introdotta all'articolo 117 la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
        Inoltre anche l'acqua, in quanto fonte di vita insostituibile per l'ecosistema, è un bene che appartiene a tutti. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso di appropriarsene a titolo di proprietà privata poiché l'acqua deve essere considerata un diritto e non può essere sottoposta rigidamente alle leggi di mercato.
        Ne scaturisce che è solo compito della Repubblica garantirne il diritto di accesso.
        Essa appartiene all'economia dei beni comuni e non all'accumulazione individuale.
        La Costituzione deve riconoscere l'accesso all'acqua come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. In diverse aree del nostro Paese il diritto di accesso all'acqua potabile è drammaticamente ancora troppo limitato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo e pertanto il concetto merita l'inserimento in norma di rango costituzionale.
        Per la prima volta nella storia dell'umanità, la ricerca da parte dei Paesi ricchi del benessere a tutti i costi sta portando a rasentare il rischio della sopravvivenza stessa del nostro pianeta. Ma le generazioni future hanno il diritto di ricevere la terra integra!




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