XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4418




        Onorevoli Colleghi! - I lavoratori delle zone classificate ad alto rischio ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono sottoposti a particolari condizioni negative, che ne minacciano la salute e ne minano l'integrità psicofisica.
        Rischi e minacce diventano concreti e attuali in particolare per i lavoratori delle industrie a ciclo continuo, che sono poi quelle stesse che determinano la dichiarazione di zone ad alto rischio ambientale. Le condizioni ambientali e i rischi presenti fanno sì che i lavoratori siano sottoposti a un rilevante e continuo logorio fisico e mentale. Essi infatti - pienamente consapevoli dei negativi fattori ambientali esterni e interni ai luoghi di lavoro - sono indotti a prestare un intenso e particolare impegno, onde evitare che anche un minimo e temporaneo peggioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro travolga i già labili ostacoli al manifestarsi di gravi patologie.
        Il fatto che nelle zone interessate siano previste attività di disinquinamento non intacca naturalmente le situazioni consolidate di salute compromessa e di rischi presenti. Le attività di disinquinamento infatti potranno eventualmente rimuovere, o migliorare, le situazioni in futuro, ma non possono eliminare i rischi presenti per le popolazioni e i condizionamenti fisici e psicologici cui sono sottoposti i lavoratori degli impianti a ciclo continuo di quelle zone.
        Che la minaccia e il rischio siano reali e attuali è dimostrato dal fatto che fra i lavoratori di quelle aree si sono riscontrate patologie di varia natura, e in misura anomala, come l'ipoacusia da rumore, l'osteoporosi, l'artrosi, la bronchite, forme asmatiche nelle lavorazioni a caldo, anemie e intossicazioni da piombo, patologie tumorali, in gran parte riconducibili ad ambienti saturi di idrocarburi policiclici aromatici.
        Nonostante queste circostanze obiettive, ai lavoratori interessati non è stato finora riconosciuto alcun beneficio per riparare in qualche modo alle condizioni di lavoro e di vita cui devono sottostare.
        La presente proposta di legge intende rimuovere questa situazione partendo dalla convinzione che i lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati in zone ad alto rischio ambientale siano del tutto equiparabili alle attività particolarmente usuranti contemplate dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421. Le situazioni descritte infatti corrispondono pienamente a quelle previste dalla legge citata, e alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il citato decreto legislativo infatti richiede due condizioni affinché si verifichi la fattispecie dei lavori particolarmente usuranti. La prima è che si tratti di lavori per il cui svolgimento sia richiesto un impegno psicofisico "particolarmente intenso e continuativo". La seconda è che la necessità di tale impegno derivi "da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".
        Ora, sembra indubbio che per i lavoratori degli impianti a ciclo continuo nelle zone ad alto rischio ambientale, l'impegno psicofisico richiesto sia "particolarmente intenso e continuativo" in ragione del rischio che quotidianamente corrono, della consapevolezza che essi hanno che ogni giorno di esposizione alle suddette condizioni di lavoro aumenta a dismisura tale rischio nonché la compromissione della loro integrità e della loro salute. Parimenti, sembra indubbio che i fattori da cui quelle condizioni derivano non possano essere prevenuti "con misure idonee". Infatti, quand'anche quelle misure fossero astrattamente possibili, nelle condizioni concrete di cui si tratta, le situazioni di usura si sono già verificate, a danno dei lavoratori interessati, e la situazione è destinata a permanere fino a quando le aree in questione saranno dichiarate ad alto rischio ambientale, ai sensi della citata legge n. 421 del 1992.
        La presente proposta di legge è costituita da due articoli. Con l'articolo 1 i lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo collocati in zone classificate ad alto rischio ambientale sono inseriti nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. In tale modo i lavoratori interessati potranno usufruire delle norme previste dall'articolo 2 del decreto legislativo citato, che prevede un anticipo dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di lavoro (con un massimo di sessanta mesi), e una riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci anni di lavoro (fino ad un massimo di due anni). Con l'articolo 2 si individua la copertura finanziaria idonea a far fronte agli oneri previsti per l'attuazione della legge.
        La misura qui proposta consentirà di realizzare due obiettivi. In primo luogo di ridurre concretamente il rischio che l'esposizione a fattori ambientali inquinanti presenta per i lavoratori interessati. In secondo luogo, di mettere fine ad una palese iniquità di trattamento di questi lavoratori rispetto ad altri, cui viene riconosciuta la prestazione di lavori particolarmente usuranti.




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