XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4418
Onorevoli Colleghi! - I lavoratori delle zone
classificate ad alto rischio ambientale, ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349, sono sottoposti a particolari
condizioni negative, che ne minacciano la salute e ne minano
l'integrità psicofisica.
Rischi e minacce diventano concreti e attuali in
particolare per i lavoratori delle industrie a ciclo continuo,
che sono poi quelle stesse che determinano la dichiarazione di
zone ad alto rischio ambientale. Le condizioni ambientali e i
rischi presenti fanno sì che i lavoratori siano sottoposti a
un rilevante e continuo logorio fisico e mentale. Essi infatti
- pienamente consapevoli dei negativi fattori ambientali
esterni e interni ai luoghi di lavoro - sono indotti a
prestare un intenso e particolare impegno, onde evitare che
anche un minimo e temporaneo peggioramento delle condizioni
dell'ambiente di lavoro travolga i già labili ostacoli al
manifestarsi di gravi patologie.
Il fatto che nelle zone interessate siano previste
attività di disinquinamento non intacca naturalmente le
situazioni consolidate di salute compromessa e di rischi
presenti. Le attività di disinquinamento infatti potranno
eventualmente rimuovere, o migliorare, le situazioni in
futuro, ma non possono eliminare i rischi presenti per le
popolazioni e i condizionamenti fisici e psicologici cui sono
sottoposti i lavoratori degli impianti a ciclo continuo di
quelle zone.
Che la minaccia e il rischio siano reali e attuali è
dimostrato dal fatto che fra i lavoratori di quelle aree si
sono riscontrate patologie di varia natura, e in misura
anomala, come l'ipoacusia da rumore, l'osteoporosi, l'artrosi,
la bronchite, forme asmatiche nelle lavorazioni a caldo,
anemie e intossicazioni da piombo, patologie tumorali, in gran
parte riconducibili ad ambienti saturi di idrocarburi
policiclici aromatici.
Nonostante queste circostanze obiettive, ai lavoratori
interessati non è stato finora riconosciuto alcun beneficio
per riparare in qualche modo alle condizioni di lavoro e di
vita cui devono sottostare.
La presente proposta di legge intende rimuovere questa
situazione partendo dalla convinzione che i lavori svolti in
impianti industriali a ciclo continuo situati in zone ad alto
rischio ambientale siano del tutto equiparabili alle attività
particolarmente usuranti contemplate dalla legge 23 ottobre
1992, n. 421. Le situazioni descritte infatti corrispondono
pienamente a quelle previste dalla legge citata, e alle
condizioni stabilite dal decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 374. Il citato decreto legislativo infatti richiede due
condizioni affinché si verifichi la fattispecie dei lavori
particolarmente usuranti. La prima è che si tratti di lavori
per il cui svolgimento sia richiesto un impegno psicofisico
"particolarmente intenso e continuativo". La seconda è che la
necessità di tale impegno derivi "da fattori che non possono
essere prevenuti con misure idonee".
Ora, sembra indubbio che per i lavoratori degli impianti a
ciclo continuo nelle zone ad alto rischio ambientale,
l'impegno psicofisico richiesto sia "particolarmente intenso e
continuativo" in ragione del rischio che quotidianamente
corrono, della consapevolezza che essi hanno che ogni giorno
di esposizione alle suddette condizioni di lavoro aumenta a
dismisura tale rischio nonché la compromissione della loro
integrità e della loro salute. Parimenti, sembra indubbio che
i fattori da cui quelle condizioni derivano non possano essere
prevenuti "con misure idonee". Infatti, quand'anche quelle
misure fossero astrattamente possibili, nelle condizioni
concrete di cui si tratta, le situazioni di usura si sono già
verificate, a danno dei lavoratori interessati, e la
situazione è destinata a permanere fino a quando le aree in
questione saranno dichiarate ad alto rischio ambientale, ai
sensi della citata legge n. 421 del 1992.
La presente proposta di legge è costituita da due
articoli. Con l'articolo 1 i lavori svolti in impianti
industriali a ciclo continuo collocati in zone classificate ad
alto rischio ambientale sono inseriti nella tabella A allegata
al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. In tale modo i
lavoratori interessati potranno usufruire delle norme previste
dall'articolo 2 del decreto legislativo citato, che prevede un
anticipo dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di
lavoro (con un massimo di sessanta mesi), e una riduzione del
limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci anni di
lavoro (fino ad un massimo di due anni). Con l'articolo 2 si
individua la copertura finanziaria idonea a far fronte agli
oneri previsti per l'attuazione della legge.
La misura qui proposta consentirà di realizzare due
obiettivi. In primo luogo di ridurre concretamente il rischio
che l'esposizione a fattori ambientali inquinanti presenta per
i lavoratori interessati. In secondo luogo, di mettere fine ad
una palese iniquità di trattamento di questi lavoratori
rispetto ad altri, cui viene riconosciuta la prestazione di
lavori particolarmente usuranti.