XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4410
Onorevoli Colleghi! - Le politiche sulla mobilità
sostenibile in Italia necessitano di un supporto di carattere
finanziario, diretto o indiretto, per una reale promozione e
sviluppo presso le imprese.
Il decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto
1998, e il decreto del direttore generale del Servizio
inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali del
Ministero dell'ambiente 20 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, istituiscono
le figure del mobility manager aziendale e d'area, con
gli obiettivi precipui:
1) di studiare soluzioni che consentano di ridurre l'uso
del mezzo di trasporto privato individuale e di migliorare
l'organizzazione degli orari per limitare la congestione del
traffico;
2) di realizzare una struttura di supporto e di
coordinamento tra i mobility manager aziendali che
mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e con
le aziende di trasporto.
I citati decreti prevedono l'obbligo di redazione dei
piani degli spostamenti casa-lavoro da parte di enti e di
imprese, ma consentono il finanziamento delle relative
applicazioni solo in fase iniziale e sperimentale, senza
garantire la necessaria continuità al sostegno delle diverse
iniziative adottabili, che presentano sempre un costo, diretto
o indiretto, per il datore di lavoro.
La normativa vigente non prevede infatti particolari
vantaggi di tipo economico per l'adozione di politiche di
mobilità sostenibile, né per il dipendente né per il datore di
lavoro, oltre a quelli, di per se stessi evidenti, derivanti
alla collettività dal miglioramento della circolazione e
dell'ambiente urbani.
Si ritiene che un incentivo decisivo per l'adozione attiva
di tali politiche, soprattutto per enti e imprese privati,
potrebbe derivare dall'istituzione di vantaggi diretti di tipo
economico per entrambe le parti, dipendenti e datori di
lavoro, tali da attivare un circuito virtuoso che spinga tutti
a operare nella direzione indicata dai citati decreti, anche
attraverso la realizzazione di accordi aziendali specifici
nell'ambito della contrattazione decentrata.
Un intervento per consentire l'introduzione di questi
vantaggi consiste nella presente proposta di legge di modifica
all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, finalizzata a riconoscere tra le componenti che
non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente,
le somme erogate, i valori dei beni messi a disposizione e dei
servizi forniti dal datore di lavoro, nell'ambito delle misure
previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio
personale dipendente.
A sostegno di tale modifica è l'evidente finalità sociale
e l'efficacia delle misure di cui si propone la
defiscalizzazione, analogamente a quanto già previsto dalla
lettera d) del comma 2 dello stesso articolo 48 per
quanto riguarda il trasporto pubblico collettivo dei
dipendenti dall'abitazione al luogo di lavoro, realizzato
attraverso un vettore, che sia anche gestore di servizi
pubblici.
Agevolazione quest'ultima che già ora non contribuisce in
alcun modo a formare reddito per i dipendenti, che tuttavia
godono gratuitamente di un servizio.
Va sottolineato che i servizi di trasporto aziendale, già
defiscalizzati, sono una delle possibili misure da introdurre
tramite il piano degli spostamenti casa-lavoro: si preferisce
tuttavia mantenerne un'autonoma configurazione ai fini
tributari, in quanto essi sono stati e potrebbero continuare a
essere istituiti anche da imprese non tenute ad adottare tale
strumento di programmazione della mobilità, cui è invece
opportuno fare espresso riferimento per la generalità delle
altre misure, a garanzia di possibili abusi o elusioni, per la
tutela del gettito fiscale.
Con la modifica proposta, qualsiasi iniziativa onerosa per
l'impresa mirante alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione
degli orari per limitare la congestione del traffico,
certificata dal piano degli spostamenti casa-lavoro, potrebbe
recare un vantaggio diretto al dipendente e al datore di
lavoro.
Per il dipendente si tratterebbe di valori che non
concorrono a formare reddito e non sono sottoposti a oneri
fiscali e previdenziali, quindi immediatamente e integralmente
godibili, mentre per il datore di lavoro si tratterebbe di
valori integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi
degli articoli 62 e 75 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il duplice vantaggio derivante al dipendente e al datore
di lavoro viene in tale caso direttamente sostenuto dalla
collettività, che d'altronde beneficia altrettanto
direttamente dei risultati positivi delle misure adottate per
la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale e della congestione del traffico: la duplicità del
vantaggio potrebbe innescare un fenomeno di adeguamento della
contrattazione aziendale, finalizzata a rivedere determinati
istituti per renderli compatibili con la nuova normativa: ad
esempio trasformando parte delle erogazioni aggiuntive in
contribuzioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto
collettivo o l'utilizzo collettivo dei mezzi individuali, di
proprietà anche del dipendente o del datore di lavoro.
Il riferimento ai piani degli spostamenti casa-lavoro
consente la verifica della rispondenza dei valori che non
entrano a far parte del reddito del lavoratore dipendente, in
quanto essi, redatti dal mobility manager aziendale, da
solo o con il supporto del mobility manager d'area,
devono essere inviati dall'ente o dall'impresa al comune (o
alla provincia, se essa ha costituito tale ufficio in
convenzione con il comune).
Occorre realizzare un meccanismo che invogli tutte le
parti in causa (lavoratori, datori di lavoro, enti locali e
Stato) a scommettere sulla politica del mobility
management. Un circuito virtuoso che spinga sempre più i
lavoratori ad utilizzare i mezzi collettivi, le aziende a
predisporre queste opportunità e lo Stato a "defiscalizzare i
costi", che si sopportano nell'ambito di iniziative assunte
dalle aziende con l'adozione di specifici piani di
"spostamento casa-lavoro", così come si "defiscalizzano" i
costi sostenuti per i servizi "navetta" istituiti dalle
aziende per i propri dipendenti o come, in altri casi, si è
fatto per agevolare, per esempio, la nautica da diporto,
abolendo la tassa di stazionamento.
L'integrazione dell'articolo 48 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
è possibile ed opportuna se si ha la chiara consapevolezza che
quanto lo Stato si accolla è una cifra assolutamente irrisoria
rispetto a quanto Stato, cittadini e aziende sopportano in
termini di danni anche economici alla salute a causa della
congestione del traffico.
La presente proposta di legge si compone di un articolo
unico che introduce al citato articolo 48, comma 2, una nuova
lettera, la d-bis), che ha lo scopo di includere tra le
componenti che non concorrono a formare il reddito del
lavoratore dipendente le somme erogate, i valori dei beni resi
disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro,
nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai citati
decreti del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998 e 20
dicembre 2000.