XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4410




        Onorevoli Colleghi! - Le politiche sulla mobilità sostenibile in Italia necessitano di un supporto di carattere finanziario, diretto o indiretto, per una reale promozione e sviluppo presso le imprese.
        Il decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e il decreto del direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente 20 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, istituiscono le figure del mobility manager aziendale e d'area, con gli obiettivi precipui:

            1) di studiare soluzioni che consentano di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale e di migliorare l'organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico;

            2) di realizzare una struttura di supporto e di coordinamento tra i mobility manager aziendali che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e con le aziende di trasporto.

        I citati decreti prevedono l'obbligo di redazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro da parte di enti e di imprese, ma consentono il finanziamento delle relative applicazioni solo in fase iniziale e sperimentale, senza garantire la necessaria continuità al sostegno delle diverse iniziative adottabili, che presentano sempre un costo, diretto o indiretto, per il datore di lavoro.
        La normativa vigente non prevede infatti particolari vantaggi di tipo economico per l'adozione di politiche di mobilità sostenibile, né per il dipendente né per il datore di lavoro, oltre a quelli, di per se stessi evidenti, derivanti alla collettività dal miglioramento della circolazione e dell'ambiente urbani.
        Si ritiene che un incentivo decisivo per l'adozione attiva di tali politiche, soprattutto per enti e imprese privati, potrebbe derivare dall'istituzione di vantaggi diretti di tipo economico per entrambe le parti, dipendenti e datori di lavoro, tali da attivare un circuito virtuoso che spinga tutti a operare nella direzione indicata dai citati decreti, anche attraverso la realizzazione di accordi aziendali specifici nell'ambito della contrattazione decentrata.
        Un intervento per consentire l'introduzione di questi vantaggi consiste nella presente proposta di legge di modifica all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, finalizzata a riconoscere tra le componenti che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, le somme erogate, i valori dei beni messi a disposizione e dei servizi forniti dal datore di lavoro, nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente.
        A sostegno di tale modifica è l'evidente finalità sociale e l'efficacia delle misure di cui si propone la defiscalizzazione, analogamente a quanto già previsto dalla lettera d) del comma 2 dello stesso articolo 48 per quanto riguarda il trasporto pubblico collettivo dei dipendenti dall'abitazione al luogo di lavoro, realizzato attraverso un vettore, che sia anche gestore di servizi pubblici.
        Agevolazione quest'ultima che già ora non contribuisce in alcun modo a formare reddito per i dipendenti, che tuttavia godono gratuitamente di un servizio.
        Va sottolineato che i servizi di trasporto aziendale, già defiscalizzati, sono una delle possibili misure da introdurre tramite il piano degli spostamenti casa-lavoro: si preferisce tuttavia mantenerne un'autonoma configurazione ai fini tributari, in quanto essi sono stati e potrebbero continuare a essere istituiti anche da imprese non tenute ad adottare tale strumento di programmazione della mobilità, cui è invece opportuno fare espresso riferimento per la generalità delle altre misure, a garanzia di possibili abusi o elusioni, per la tutela del gettito fiscale.
        Con la modifica proposta, qualsiasi iniziativa onerosa per l'impresa mirante alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico, certificata dal piano degli spostamenti casa-lavoro, potrebbe recare un vantaggio diretto al dipendente e al datore di lavoro.
        Per il dipendente si tratterebbe di valori che non concorrono a formare reddito e non sono sottoposti a oneri fiscali e previdenziali, quindi immediatamente e integralmente godibili, mentre per il datore di lavoro si tratterebbe di valori integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi degli articoli 62 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
        Il duplice vantaggio derivante al dipendente e al datore di lavoro viene in tale caso direttamente sostenuto dalla collettività, che d'altronde beneficia altrettanto direttamente dei risultati positivi delle misure adottate per la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e della congestione del traffico: la duplicità del vantaggio potrebbe innescare un fenomeno di adeguamento della contrattazione aziendale, finalizzata a rivedere determinati istituti per renderli compatibili con la nuova normativa: ad esempio trasformando parte delle erogazioni aggiuntive in contribuzioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto collettivo o l'utilizzo collettivo dei mezzi individuali, di proprietà anche del dipendente o del datore di lavoro.
        Il riferimento ai piani degli spostamenti casa-lavoro consente la verifica della rispondenza dei valori che non entrano a far parte del reddito del lavoratore dipendente, in quanto essi, redatti dal mobility manager aziendale, da solo o con il supporto del mobility manager d'area, devono essere inviati dall'ente o dall'impresa al comune (o alla provincia, se essa ha costituito tale ufficio in convenzione con il comune).
        Occorre realizzare un meccanismo che invogli tutte le parti in causa (lavoratori, datori di lavoro, enti locali e Stato) a scommettere sulla politica del mobility management. Un circuito virtuoso che spinga sempre più i lavoratori ad utilizzare i mezzi collettivi, le aziende a predisporre queste opportunità e lo Stato a "defiscalizzare i costi", che si sopportano nell'ambito di iniziative assunte dalle aziende con l'adozione di specifici piani di "spostamento casa-lavoro", così come si "defiscalizzano" i costi sostenuti per i servizi "navetta" istituiti dalle aziende per i propri dipendenti o come, in altri casi, si è fatto per agevolare, per esempio, la nautica da diporto, abolendo la tassa di stazionamento.
        L'integrazione dell'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è possibile ed opportuna se si ha la chiara consapevolezza che quanto lo Stato si accolla è una cifra assolutamente irrisoria rispetto a quanto Stato, cittadini e aziende sopportano in termini di danni anche economici alla salute a causa della congestione del traffico.
        La presente proposta di legge si compone di un articolo unico che introduce al citato articolo 48, comma 2, una nuova lettera, la d-bis), che ha lo scopo di includere tra le componenti che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro, nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai citati decreti del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998 e 20 dicembre 2000.




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