XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4406
Onorevoli Colleghi! - Nel febbraio 1997 venne
presentato al Parlamento il disegno di legge sull'immigrazione
Turco-Napolitano (atto Camera n. 3240, XIII legislatura) che
prevedeva, all'articolo 38, la partecipazione attiva e passiva
alle elezioni locali per gli stranieri titolari di una carta
di soggiorno stabile. Quell'articolo fu stralciato dal testo
di legge definitivo (approvato l'8 marzo 1998), e il 27
settembre 1997 il Governo Prodi presentava alla Camera dei
deputati un disegno di legge costituzionale (atto Camera n.
4167, XIII legislatura) che proponeva di modificare l'articolo
48 della Costituzione introducendo un quarto comma in cui si
specificava che allo straniero è riconosciuto il diritto di
voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità
stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle
Camere e delle elezioni regionali. La proposta di revisione
costituzionale non è stata più esaminata prima della fine
della XIII legislatura.
La piena partecipazione elettorale a livello locale,
quindi, si configurerebbe come un'ammissione definitiva
dell'immigrato nella vita pubblica del luogo in cui lavora e
risiede, come del resto già avviene in altri Paesi dell'Unione
europea, quali in primo luogo Svezia (1975), Danimarca (1981),
Olanda (1985) e Irlanda (1963). La Spagna prevedeva, invece,
la clausola della reciprocità, ma la stessa è stata superata
dalla nuova legge sull'immigrazione approvata l'11 gennaio
2000. Il Portogallo ha applicato la clausola di reciprocità
nel caso dei capoverdiani, dei brasiliani (1971), degli
argentini, dei peruviani, degli uruguaiani, dei norvegesi e
degli israeliani (questi ultimi tutti a partire dal 1997). Tra
i Paesi non aderenti all'Unione europea, la Norvegia riconosce
il voto amministrativo a tutti gli stranieri, così come i due
cantoni svizzeri di Jura e Neuchatel, mentre l'Islanda lo
riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica. Anche
il Belgio, con la modifica della Costituzione approvata l'11
dicembre 1998, ha introdotto la possibilità che, con legge
ordinaria, sia esteso il diritto di voto ai cittadini di Paesi
non comunitari (si veda "Primo rapporto sull'integrazione
degli immigrati in Italia" a cura di Giovanna Zincone, Il
Mulino, 2000, pagine 355-399 e "Secondo rapporto
sull'integrazione degli immigrati in Italia" a cura di
Giovanna Zincone, Il Mulino, 2001, pagine 309-327).
Gli stranieri, quindi, votano in molte delle più antiche e
consolidate democrazie europee.
Per opporsi alla concessione del diritto di voto agli
stranieri si afferma che il diritto di voto sia una
prerogativa esclusiva di chi appartiene ad una certa comunità
politica, e che gli stranieri non possano accedervi se non
sulla base di una esplicita dichiarazione di lealtà, quale è
rappresentata dalla "naturalizzazione". In Svezia e in Olanda
il voto locale, però, si caratterizza sia come una tappa
intermedia sulla strada della naturalizzazione, sia come
un'alternativa per quanti non vogliano o non possano
naturalizzarsi. L'argomento della naturalizzazione può
rappresentare un pretesto per non aprire agli immigrati
neanche la via dei diritti intermedi, e difendere ad oltranza
il principio della cittadinanza nazionale (si veda Zincone,
"Rappresentanza e diritto di voto), paper
presentato al convegno "Partecipazione e rappresentanza
degli immigrati" Roma, 21 giugno 1999). Nel momento in cui
presentiamo la proposta di legge costituzionale per concedere
il diritto di voto agli stranieri residenti in Italia ci
sembra, invece, giusto annunciare che sarà seguita da una
proposta di legge di modifica della legge sulla cittadinanza
(legge n. 91 del 1992). L'Italia, infatti, ha attualmente un
sistema di jus sanguinis quasi puro, certamente il più
restrittivo tra le grandi nazioni europee. Fino alla riforma
del 2000, la Germania aveva un sistema di jus sanguinis
simile a quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono
in Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno
circa 100 mila bambini "stranieri". Si tratta di una ferita
profonda in seno alla società tedesca che, da un lato,
alimenta fenomeni anche violenti di razzismo e, dall'altro,
giustifica forme di rigetto e di alienazione da parte degli
immigrati. Il Governo Schroeder ha avuto il coraggio di
facilitare l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno
decenni prima che la ferita si rimargini. In Italia il
fenomeno migratorio è recente e siamo in tempo per evitare
l'errore tedesco. Occorre però agire presto perché il numero
di minori stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno
(confronta Bertocchi, Prat, Perasso in www.lavoce.info).
La presente proposta di legge costituzionale, con
l'introduzione di un comma all'articolo 48 della Costituzione,
riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo agli
stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque
anni. Riconosciuto il principio, le modalità di esercizio del
diritto saranno disciplinate dalla legge ordinaria (sul
modello delle scelte fatte in Belgio e in Spagna). Non solo.
La legge ordinaria dovrà anche assicurare le risorse
necessarie affinché il diritto di voto sia effettivamente
goduto, assicurando la piena partecipazione politica anche a
quegli stranieri che per "ostacoli di ordine economico e
sociale" sarebbero titolari di un diritto altrimenti non
esercitabile. La presente proposta di legge costituzionale è
utile, quindi, anche per affermare la nostra netta contrarietà
a scelte che legano il diritto di elettorato attivo e passivo
dello straniero alla presenza di un "reddito di
sostentamento": illustri costituzionalisti hanno già sostenuto
che la mancanza di reddito non può essere una discriminante
legittima per l'esercizio di voto trattandosi di un criterio
costituzionalmente discutibile. Ugualmente, siamo fermamente
contrari a proposte che negano il diritto di voto allo
straniero rinviato a giudizio senza che vi sia stata una
condanna: la condizione dello straniero va infatti associata a
quella del cittadino italiano, che viene privato del diritto
di voto solo per le condanne che comportano la perdita dei
diritti politici (si veda S. Merlini, La Repubblica del
18 ottobre 2003, pagina 10).