XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4381
Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte
costituzionale dell'11 febbraio 1999, n. 26, ha finalmente
sollevato la questione della insufficiente tutela
giurisdizionale dei diritti dei detenuti. La Corte ha infatti
ritenuto che il nostro ordinamento penitenziario non presenta
meccanismi procedurali di garanzia per le persone private
della libertà personale di fronte ad atti dell'amministrazione
penitenziaria lesivi dei loro diritti. La lettura del
combinato disposto degli articoli 35 e 69 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), evidenzia una
lacuna di tutela giurisdizionale: l'articolo 35, infatti,
prevede la possibilità per il detenuto di presentare reclamo
al magistrato di sorveglianza; ma il successivo articolo 69,
al comma 6, prevede una procedura giurisdizionalizzata solo
per due casi di reclamo, sicuramente non fra i più ricorrenti
nella vita detentiva, ossia: a) l'attribuzione della
qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo
svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro, e le
assicurazioni sociali; b) le condizioni di esercizio del
potere disciplinare, la costituzione e la competenza
dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la
facoltà di discolpa.
La Corte costituzionale ha chiarito che: "il procedimento
che si instaura attraverso l'esercizio del diritto di reclamo,
delineato nell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario,
nonché nell'articolo 70 del regolamento di esecuzione (decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431)"
successivamente abrogato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 290 "(...) è,
all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo
si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela
qualificabile come giurisdizionale (...)". Nulla, invece, è
previsto attualmente circa le modalità di svolgimento della
procedura o l'efficacia delle decisioni conseguenti. Solo per
quanto concerne il reclamo, si prevede - per coloro i quali,
rispetto all'esecuzione delle pene, sono investiti di una
specifica responsabilità (l'amministrazione penitenziaria e il
magistrato di sorveglianza) - un obbligo di informazione,
verso il detenuto che ha presentato il reclamo: un obbligo
generico cui non corrisponde alcun rimedio in caso di
violazione e che, comunque, è fine a se stesso, non essendo
preordinato all'esercizio conseguente di un diritto di
impugnativa da parte dell'interessato.
Rispetto a tale questione, la giurisprudenza, ormai
consolidata, ritiene:
a) che la decisione del magistrato è presa de
piano, al di fuori cioè di ogni formalità processuale e di
ogni contraddittorio;
b) che la decisione di accoglimento del reclamo si
risolve in una segnalazione o in una sollecitazione
all'amministrazione penitenziaria, senza forza giuridica
cogente e senza alcuna specifica stabilità;
c) che avverso la decisione del magistrato di
sorveglianza non sono ammessi né ulteriori reclami al
tribunale di sorveglianza, né, soprattutto, il ricorso per
cassazione.
Da tutto quanto sopra evidenziato emerge, in maniera
inequivocabile, che il reclamo di detenuti o internati,
ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una
semplice doglianza, in assenza del potere dell'interessato di
agire in un procedimento con tutte le garanzie necessarie e
dovute, in aperto contrasto con quelle invece previste dalla
Costituzione in caso di "violazione dei diritti". E ciò in una
situazione in cui la persona detenuta vive in una situazione
di privazione della libertà personale e di movimento.
Non si può non ricordare, a tale proposito, che - come
sancisce l'articolo 64 delle Regole penitenziarie europee, di
cui alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 - "la pena detentiva
non deve aggravare le sofferenze inerenti ad essa", con
espresso riferimento alla "sofferenza" dovuta alla privazione
della libertà personale e alla limitazione della libertà di
movimento.
La difficile quotidianità della vita in carcere, e le
altrettanto complesse esigenze connesse al trattamento che
deve essere finalizzato al reinserimento sociale, impongono il
riconoscimento dei diritti fondamentali dei detenuti. Il
detenuto deve essere considerato soggetto titolare di diritti
e di aspettative legittime che egli deve poter tutelare e
difendere senza bisogno di mediazioni.
Come sottolineato anche da Giancarlo Zappa, già presidente
del tribunale di sorveglianza di Brescia, nella sua relazione
al Convegno internazionale promosso da Antigone
sull'Ombudsman e la tutela dei diritti umani delle persone
private della libertà personale, tenutosi a Padova nel
1997, non poteva non meravigliare che dottrina e
giurisprudenza continuassero a negare la natura di diritto
alle legittime aspettative del detenuto determinate da atti
unilaterali dell'amministrazione penitenziaria, atti sui quali
peraltro i TAR si erano da tempo dichiarati incompetenti
rispetto alle prerogative della magistratura di sorveglianza.
Il diritto alla salute, il diritto alle relazioni affettive,
il diritto alla corrispondenza riservata, il diritto alla
privacy, il diritto al "trattamento" non possono essere
liberamente disponibili proprio perché non è sulla loro
compressione che deve fondarsi la carcerazione. Anzi, per dare
attuazione al dettato costituzionale, e cioè affinché la pena
sia umana e risocializzante, al detenuto deve essere
assicurata integrale tutela dei propri diritti riconosciuti
dall'ordinamento.
Con la presente proposta di legge, che scaturisce dalla
riflessione e dall'impegno dell'associazione Antigone sulle
problematiche del carcere, si vuole rimediare a questa lacuna
normativa nel rispetto della decisione della Corte
costituzionale, ed anzi dando compiuto seguito alla espressa
sollecitazione che ne è venuta al legislatore. La proposta è
costituita da un unico articolo che estende le garanzie
giurisdizionali previste all'articolo 69, comma 6,
dell'ordinamento penitenziario, a tutti i reclami dei detenuti
e degli internati concernenti atti dell'amministrazione
penitenziaria lesivi dei loro diritti.
La procedura giurisdizionale che si propone è quella di
cui all'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario,
già prevista per le altre ipotesi di reclamo al magistrato di
sorveglianza su atti dell'amministrazione penitenziaria,
assicurando il diritto al contraddittorio, il diritto alla
difesa e, conseguentemente, al ricorso in cassazione. Non vi è
dubbio, infatti, che ogni diritto violato meriti simili
garanzie. E' ovviamente vero che la nuova tutela
giurisdizionale dei diritti dei detenuti sollecitata dalla
Corte costituzionale potrebbe indurre un carico di lavoro
eccessivo per i magistrati, che rischierebbero infatti di
essere invasi da istanze di reclamo dei detenuti. Proprio per
evitare ciò, e per evitare che la tutela giurisdizionale dei
diritti dei detenuti si riduca ad un ulteriore aggravio
burocratico per i magistrati di sorveglianza, nel formulare
questa proposta di legge si ribadisce la necessità di
introdurre nel nostro ordinamento figure non giurisdizionali
di tutela dei diritti dei detenuti, così come prefigurato in
diverse proposte di legge presentate sia nella scorsa, che
nell'attuale legislatura alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, relativamente all'istituzione del Difensore
civico delle persone private della libertà personale,
abilitato a svolgere efficacemente un ruolo preventivo,
mediatorio e propositivo rispetto alle legittime richieste dei
detenuti, cosi riducendo i casi in cui risulti necessario
rivolgersi al giudice.