XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4351-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4351 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

Zacchera, Relatore.

Allegato


        La Nigeria costituisce, dopo il Sudafrica, il principale partner commerciale dell'Italia nell'Africa subsahariana, con un interscambio che nel 2000 ha superato i 1.500 miliardi di lire. La bilancia commerciale ha registrato nel 2000 un surplus a nostro favore di 192 miliardi di lire. I dati del primo semestre 2001 relativi all'interscambio commerciale tra Italia e Nigeria confermano il trend positivo della nostra bilancia commerciale. Le nostre esportazioni consistono principalmente in macchine e prodotti siderurgici, mentre le importazioni sono prevalentemente formate da greggio.
        Un rilevante elemento di interesse per l'Italia è costituito dalle risorse petrolifere che collocano la Nigeria al settimo posto tra i Paesi produttori. L'ENI, la cui attività estrattiva in Nigeria nel 2000 ha fornito l'8 per cento della produzione nazionale di petrolio, ha importanti investimenti in joint-venture con il Governo locale e con l'Amoco, l'Exxon, la Shell e l'Elf.
        E' opportuno segnalare la rilevante presenza dell'imprenditoria italiana che registra un numero consistente (157) di società italiane in Nigeria (di cui 22 di grandi dimensioni, 10 di medie dimensioni e 125 di piccole dimensioni), principalmente presenti nel settore del petrolio, dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili. Prospettive interessanti per iniziative imprenditoriali si presentano in numerosi settori, in particolare quelli riguardanti le infrastrutture, il tessile e l'alimentare.
        L'economia nigeriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, quali il degrado delle infrastrutture, la dipendenza del settore petrolifero e la difficoltà di risanamento del quadro economico generale, ha fatto registrare segnali positivi, quali la stabilizzazione della valuta nigeriana (naira), la sensibile ristrutturazione del settore bancario ed importanti iniziative di liberalizzazione e di privatizzazione dell'economia, a seguito di quanto auspicato dalle istituzioni finanziarie internazionali. Altri obiettivi di risanamento economico previsti nel nuovo bilancio annuale prevedono la riduzione della dilagante disoccupazione, gli incentivi alle esportazioni, le riforme portuali, nuovi investimenti nel settore petrolifero, nuove allocazioni per lo sviluppo delle piccole imprese e la lotta alla corruzione.
        Il programma politico enunciato dal presidente Obasanjo conferma la volontà dell'attuale Governo, democraticamente eletto, di perseguire la strada del rafforzamento delle istituzioni democratiche e del risanamento economico, anche se permangono elementi di incertezza collegati ai tradizionali problemi della convivenza etnica e religiosa ed alla non equa ripartizione delle risorse rispetto ad alcune fasce della popolazione. Il Paese presenta pertanto attualmente un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale.
            La Nigeria è attualmente impegnata a svolgere un ruolo attivo per la pace nella regione, nonché, grazie al prestigio del suo Presidente, una intensa attività sulla scena internazionale e nei rapporti Nord-Sud. Il Presidente Obasanjo ha partecipato, il 20 luglio 2001, all'esercizio di outreach a margine del Vertice G8 di Genova, ove è stata presentata la Nuova iniziativa africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale per permettere all'Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.
            L'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti con la Nigeria intende costituire un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
            Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori - quelli che hanno già investito in Nigeria e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro - l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi), agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.
            Dopo l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
            E' prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra e altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti nel territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
            Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta "clausola di retrocessione", prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
            Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).
            Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).
            In tema di regolamentazione delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 8).
            Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possano essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 9 dell'Accordo.
            L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
            La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e l'Accordo sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 11 e 13).
            L'articolo 12 prevede una procedura semplificata per eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo.
            Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Nigeria e degli investimenti nigeriani in Italia.
            L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
            L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
            Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
            Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura degli oneri derivanti da tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
            D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
            Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti stabiliti per le liti e gli arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
            Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.




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