XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4351-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4351 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
Zacchera, Relatore.
Allegato
La Nigeria costituisce, dopo il Sudafrica, il
principale partner commerciale dell'Italia nell'Africa
subsahariana, con un interscambio che nel 2000 ha superato i
1.500 miliardi di lire. La bilancia commerciale ha registrato
nel 2000 un surplus a nostro favore di 192 miliardi di
lire. I dati del primo semestre 2001 relativi all'interscambio
commerciale tra Italia e Nigeria confermano il trend
positivo della nostra bilancia commerciale. Le nostre
esportazioni consistono principalmente in macchine e prodotti
siderurgici, mentre le importazioni sono prevalentemente
formate da greggio.
Un rilevante elemento di interesse per l'Italia è
costituito dalle risorse petrolifere che collocano la Nigeria
al settimo posto tra i Paesi produttori. L'ENI, la cui
attività estrattiva in Nigeria nel 2000 ha fornito l'8 per
cento della produzione nazionale di petrolio, ha importanti
investimenti in joint-venture con il Governo locale e
con l'Amoco, l'Exxon, la Shell e l'Elf.
E' opportuno segnalare la rilevante presenza
dell'imprenditoria italiana che registra un numero consistente
(157) di società italiane in Nigeria (di cui 22 di grandi
dimensioni, 10 di medie dimensioni e 125 di piccole
dimensioni), principalmente presenti nel settore del petrolio,
dell'energia, delle costruzioni e delle opere civili.
Prospettive interessanti per iniziative imprenditoriali si
presentano in numerosi settori, in particolare quelli
riguardanti le infrastrutture, il tessile e l'alimentare.
L'economia nigeriana, pur caratterizzata da problemi
strutturali, quali il degrado delle infrastrutture, la
dipendenza del settore petrolifero e la difficoltà di
risanamento del quadro economico generale, ha fatto registrare
segnali positivi, quali la stabilizzazione della valuta
nigeriana (naira), la sensibile ristrutturazione del settore
bancario ed importanti iniziative di liberalizzazione e di
privatizzazione dell'economia, a seguito di quanto auspicato
dalle istituzioni finanziarie internazionali. Altri obiettivi
di risanamento economico previsti nel nuovo bilancio annuale
prevedono la riduzione della dilagante disoccupazione, gli
incentivi alle esportazioni, le riforme portuali, nuovi
investimenti nel settore petrolifero, nuove allocazioni per lo
sviluppo delle piccole imprese e la lotta alla corruzione.
Il programma politico enunciato dal presidente Obasanjo
conferma la volontà dell'attuale Governo, democraticamente
eletto, di perseguire la strada del rafforzamento delle
istituzioni democratiche e del risanamento economico, anche se
permangono elementi di incertezza collegati ai tradizionali
problemi della convivenza etnica e religiosa ed alla non equa
ripartizione delle risorse rispetto ad alcune fasce della
popolazione. Il Paese presenta pertanto attualmente un quadro
generale più propizio che in passato agli investimenti esteri,
in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e
di sostegno internazionale.
La Nigeria è attualmente impegnata a svolgere un ruolo
attivo per la pace nella regione, nonché, grazie al prestigio
del suo Presidente, una intensa attività sulla scena
internazionale e nei rapporti Nord-Sud. Il Presidente Obasanjo
ha partecipato, il 20 luglio 2001, all'esercizio di
outreach a margine del Vertice G8 di Genova, ove è stata
presentata la Nuova iniziativa africana, ora denominata Nuovo
partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia
continentale per permettere all'Africa di partecipare ai
vantaggi offerti dalla globalizzazione.
L'Accordo per la promozione e protezione degli
investimenti con la Nigeria intende costituire un quadro di
riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi,
creando le condizioni più propizie per intensificare i
rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli
investimenti.
Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo
dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese e, più in
generale, ai nostri operatori - quelli che hanno già investito
in Nigeria e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo,
potranno effettuare investimenti in futuro - l'applicazione
delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale
(dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi),
agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia
la possibilità di trasferire utili e capitali sia criteri
imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.
Dopo l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei
termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme
finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo",
ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della
nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di
concedere agli investitori della controparte un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o
agli investitori di Paesi terzi.
E' prevista la corresponsione all'investitore di un
adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra e altre
forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte,
insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti
nel territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o
sequestri non potranno avvenire, direttamente o
indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di
interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione
immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente
al valore di mercato dell'investimento, quale era
immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o
resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di
esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri
di valutazione riconosciuti a livello internazionale e
comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi
LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o
di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata
la cosiddetta "clausola di retrocessione", prevedendosi
esplicitamente il diritto del proprietario del bene
espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento,
laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia
stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti
(articolo 5).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti
di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da
effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori
del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli
obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al
trasferimento (articolo 6).
Se una Parte contraente ha risarcito il proprio
investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa
subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto
dall'altra Parte contraente (articolo 7).
In tema di regolamentazione delle controversie,
l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte
contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non
possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi,
possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai
Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale
arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento
della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale
internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la
composizione delle controversie in materia di investimenti,
per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla
Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione
delle controversie in materia di investimenti fra Stati e
cittadini di altri Stati (articolo 8).
Le controversie tra le Parti contraenti in merito
all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non
possano essere risolte entro sei mesi in via amichevole
attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su
richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale
arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita
all'articolo 9 dell'Accordo.
L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono
tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più
favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora
derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di
diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o
contratti specifici.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni,
a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle
procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e
l'Accordo sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di
cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone
notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di
scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo
la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti
effettuati prima della stessa (articoli 11 e 13).
L'articolo 12 prevede una procedura semplificata per
eventuali emendamenti o revisioni del testo dell'Accordo.
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini
suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente
seguita in campo internazionale per disciplinare queste
materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli
investimenti italiani in Nigeria e degli investimenti
nigeriani in Italia.
L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a
consentire una più stretta collaborazione industriale tra i
due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio
commerciale.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato, né incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura
degli oneri derivanti da tali tipi di danni, si provvede con
legge speciale che viene emanata in occasione del singolo
evento.
D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli
stanziamenti stabiliti per le liti e gli arbitraggi previsti
nello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione
tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.