XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4350-A
Onorevoli Colleghi ! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4350 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
Paoletti Tangheroni, Relatore
Allegato
Nell'ambito dello sforzo teso a rafforzare e sviluppare
la cooperazione e le relazioni politiche, economiche,
culturali e sociali fra la Repubblica italiana e la Grande
Giamahiria araba libica popolare socialista, si è posta
l'esigenza di assicurare ai nostri connazionali che risiedono
in Libia per motivi di lavoro o che si recheranno in quel
Paese per motivi turistici un'assistenza consolare adeguata.
La non adesione della Libia alla Convenzione di Vienna sulle
relazioni consolari del 1963 rendeva, infatti, particolarmente
difficoltosa detta assistenza, stante la mancanza di apposite
intese nella materia.
La Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a
Roma il 4 luglio 1998, mira, dunque, a predisporre strumenti
per un'adeguata protezione dei cittadini italiani presenti in
Libia e, a tal fine, disciplina l'esercizio delle funzioni
consolari, richiamando per altri aspetti (istituzione di
consolati, trattamento dei funzionari consolari, eccetera) le
disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963.
L'articolo 4 della Convenzione consolare riassume gli
aspetti più rilevanti di tale protezione, mentre gli articoli
successivi regolano specificamente le singole funzioni
consolari. Viene così consolidata la competenza del console in
materia di cittadinanza e stato civile (articolo 6),
l'esercizio delle funzioni notarili (articolo 8), la
protezione dei diritti ed interessi dei cittadini minori o
incapaci (articolo 11), l'intervento consolare in caso di
decessi ed in materia di successioni (articolo 12), le
competenze in materia di navigazione marittima ed aerea
relativamente alle navi battenti la bandiera dello Stato
d'invio (articoli da 16 a 20).
Particolarmente importanti sono l'articolo 7, che integra
le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna,
confermando il diritto del console di comunicare con i propri
concittadini in specifiche situazioni, nonché l'articolo 13
relativo all'intervento consolare nel caso di arresto, fermo o
detenzione di un cittadino dello Stato d'invio.
E' previsto, in particolare, l'obbligo delle competenti
Autorità locali di informare, immediatamente ed al massimo
entro due giorni, il console nel caso in cui tali misure siano
state adottate nei confronti di suoi concittadini.
Corrispondentemente, è riconosciuto ai funzionari consolari il
diritto di visitare i propri connazionali che siano stati
fatti oggetto di misure detentive, al fine di prestare loro la
necessaria assistenza. Le Autorità territorialmente competenti
debbono informare i cittadini stranieri, soggetti a misure
restrittive della libertà, del loro diritto ad entrare in
contatto con il proprio console.
Va, infine, rilevato che, in base all'articolo 22 della
Convenzione, la Libia riconosce alle Autorità consolari
italiane la competenza ad esercitare funzioni consolari in
favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
che non abbiano uffici consolari in loco. Ciò, in
conformità alle disposizioni del Trattato di Maastricht.
Alla luce di quanto sopra illustrato, emerge chiaramente
l'opportunità di procedere alla ratifica della Convenzione
consolare fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria
araba libica popolare socialista, la cui attuazione non
comporta, peraltro, oneri finanziari a carico del bilancio
dello Stato, nè incide, modificandoli, su leggi o regolamenti
vigenti. La ratifica di tale Convenzione si configura, invero,
come un ulteriore, necessario passo, nel quadro più generale
dello sviluppo delle relazioni fra Italia e Libia.