XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4350-A




        Onorevoli Colleghi ! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4350 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

Paoletti Tangheroni, Relatore



Allegato


          Nell'ambito dello sforzo teso a rafforzare e sviluppare la cooperazione e le relazioni politiche, economiche, culturali e sociali fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, si è posta l'esigenza di assicurare ai nostri connazionali che risiedono in Libia per motivi di lavoro o che si recheranno in quel Paese per motivi turistici un'assistenza consolare adeguata. La non adesione della Libia alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 rendeva, infatti, particolarmente difficoltosa detta assistenza, stante la mancanza di apposite intese nella materia.
          La Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998, mira, dunque, a predisporre strumenti per un'adeguata protezione dei cittadini italiani presenti in Libia e, a tal fine, disciplina l'esercizio delle funzioni consolari, richiamando per altri aspetti (istituzione di consolati, trattamento dei funzionari consolari, eccetera) le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963.
          L'articolo 4 della Convenzione consolare riassume gli aspetti più rilevanti di tale protezione, mentre gli articoli successivi regolano specificamente le singole funzioni consolari. Viene così consolidata la competenza del console in materia di cittadinanza e stato civile (articolo 6), l'esercizio delle funzioni notarili (articolo 8), la protezione dei diritti ed interessi dei cittadini minori o incapaci (articolo 11), l'intervento consolare in caso di decessi ed in materia di successioni (articolo 12), le competenze in materia di navigazione marittima ed aerea relativamente alle navi battenti la bandiera dello Stato d'invio (articoli da 16 a 20).
          Particolarmente importanti sono l'articolo 7, che integra le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna, confermando il diritto del console di comunicare con i propri concittadini in specifiche situazioni, nonché l'articolo 13 relativo all'intervento consolare nel caso di arresto, fermo o detenzione di un cittadino dello Stato d'invio.
          E' previsto, in particolare, l'obbligo delle competenti Autorità locali di informare, immediatamente ed al massimo entro due giorni, il console nel caso in cui tali misure siano state adottate nei confronti di suoi concittadini. Corrispondentemente, è riconosciuto ai funzionari consolari il diritto di visitare i propri connazionali che siano stati fatti oggetto di misure detentive, al fine di prestare loro la necessaria assistenza. Le Autorità territorialmente competenti debbono informare i cittadini stranieri, soggetti a misure restrittive della libertà, del loro diritto ad entrare in contatto con il proprio console.
          Va, infine, rilevato che, in base all'articolo 22 della Convenzione, la Libia riconosce alle Autorità consolari italiane la competenza ad esercitare funzioni consolari in favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici consolari in loco. Ciò, in conformità alle disposizioni del Trattato di Maastricht.
          Alla luce di quanto sopra illustrato, emerge chiaramente l'opportunità di procedere alla ratifica della Convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, la cui attuazione non comporta, peraltro, oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, nè incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti. La ratifica di tale Convenzione si configura, invero, come un ulteriore, necessario passo, nel quadro più generale dello sviluppo delle relazioni fra Italia e Libia.




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