XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4348




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende recepire, sia pur tardivamente, il parere espresso dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica il 4 aprile 2000 in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante, tra l'altro, disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia (decreto legislativo n. 139 del 2000), e si intende recuperare nell'alveo della suddetta carriera alcuni funzionari non dirigenti appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno che, per diverso tempo, sono stati formalmente impiegati nell'assolvimento di funzioni prefettizie e che, irragionevolmente, non sono stati presi in considerazione dal Governo all'atto dell'emanazione del suddetto decreto, pur in presenza del citato atto di indirizzo parlamentare.
        Preliminarmente, occorre rilevare che i suddetti funzionari sono stati assunti nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (recante "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno" e successivamente abrogato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2001) che prevedeva la suddivisione del personale del Dicastero in due tabelle. La prima (tabella I) "direttiva", nell'ambito della quale era inserito il personale della carriera "di prefettura" (munito di diploma di laurea a indirizzo giuridico) e di quella di "ragioneria" (munito del diploma di laurea a indirizzo economico) e la seconda (tabella II) relativa al restante personale "di concetto".
        Il disegno organizzativo prevedeva, per il personale della tabella I, modalità di accesso alla qualifica, percorso formativo, progressione di carriera e trattamento economico, praticamente identici (articoli da 13 a 19).
        Da tale assetto normativo si evince l'appartenenza ad un unico genus di funzionari, distinguibili operativamente solo per diversità di laurea di provenienza, ma globalmente orientati all'assolvimento delle funzioni di "governo" affidate al prefetto, le une di carattere prettamente amministrativo, le altre a specificazione economica e finanziaria. Tant'è che diversi funzionari appartenenti alla (ex) carriera direttiva e di ragioneria sono stati fungibilmente impiegati nello svolgimento di funzioni oggi tipicamente prefettizie.
        Come noto, i successivi provvedimenti, cosiddetti di "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, hanno scardinato tale sistema introducendo elementi di forte instabilità funzionale.
        Ciò ha reso indispensabile un nuovo intervento ordinamentale, tenuto conto del moderno modello di interazione e di coordinamento dell'azione amministrativa delineato dal legislatore nelle recenti riforme e nel cui ambito il prefetto dovrà giocare un ruolo fondamentale (da ultimi, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287).
        Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo per il riordino, tra l'altro, del personale della carriera prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso riferimento ai titoli ad indirizzo economico.
        Conseguentemente, l'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha previsto che alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si possa accedere esclusivamente tramite pubblico concorso, cui sono ammessi a partecipare anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea a indirizzo economico.
        Ed è in sede di esame dello schema del decreto legislativo attuativo della delega che la I Commissione del Senato della Repubblica nel parere indicato in premessa ha "invitato il Governo a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio 1999, (all'articolo 10, comma 1, lettera c), amplia anche alle lauree a indirizzo economico i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica".
        Anche in relazione a una concreta valorizzazione delle risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme, assolvevano, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto stesso, e che hanno riscosso unanimemente apprezzamento e stima contribuendo ad accrescere con il loro impegno, la propria competenza e la loro azione il prestigio dell'Amministrazione.
        Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e relegati a compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché, pur avendo ben operato, erano "colpevoli" di trovarsi in un dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal Parlamento, è stata disattesa dal Governo dell'epoca.
        Altrettanto illogico apparirebbe espletare nei loro confronti ulteriori procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale (!) della carriera, che accertino una preparazione teorica, peraltro da dover essere integrata da un corso di formazione biennale; si tratta, infatti, di soggetti che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrano capacità, competenza, rettitudine e altissimo senso del dovere, e hanno acquisito una preziosissima esperienza che appare infruttuoso, per la stessa Amministrazione, disperdere.
        Occorre infine osservare che non porre rimedio a tale evidente incongruenza desterebbe qualche perplessità sulla compatibilità dell'impianto normativo indicato con alcune norme costituzionali (in specie, gli articoli 3, 4, 35 e 97), per una latente distonia della disposizione legislativa in argomento con i fondamentali princìpi di uguaglianza, dignità sociale, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
        Si ricorda, sul punto, che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) auspica la deroga alle forme concorsuali in ragione di "particolari situazioni che possono giustificare per una migliore garanzia del buon andamento dell'Amministrazione il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico".




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