XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4348
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende recepire, sia pur tardivamente, il parere espresso
dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica il
4 aprile 2000 in sede di esame dello schema di decreto
legislativo recante, tra l'altro, disposizioni in materia di
rapporto di impiego della carriera prefettizia (decreto
legislativo n. 139 del 2000), e si intende recuperare
nell'alveo della suddetta carriera alcuni funzionari non
dirigenti appartenenti alla ex carriera direttiva di
ragioneria del Ministero dell'interno che, per diverso tempo,
sono stati formalmente impiegati nell'assolvimento di funzioni
prefettizie e che, irragionevolmente, non sono stati presi in
considerazione dal Governo all'atto dell'emanazione del
suddetto decreto, pur in presenza del citato atto di indirizzo
parlamentare.
Preliminarmente, occorre rilevare che i suddetti
funzionari sono stati assunti nella vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (recante
"Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno" e
successivamente abrogato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2001) che prevedeva la
suddivisione del personale del Dicastero in due tabelle. La
prima (tabella I) "direttiva", nell'ambito della quale era
inserito il personale della carriera "di prefettura" (munito
di diploma di laurea a indirizzo giuridico) e di quella di
"ragioneria" (munito del diploma di laurea a indirizzo
economico) e la seconda (tabella II) relativa al restante
personale "di concetto".
Il disegno organizzativo prevedeva, per il personale della
tabella I, modalità di accesso alla qualifica, percorso
formativo, progressione di carriera e trattamento economico,
praticamente identici (articoli da 13 a 19).
Da tale assetto normativo si evince l'appartenenza ad un
unico genus di funzionari, distinguibili operativamente
solo per diversità di laurea di provenienza, ma globalmente
orientati all'assolvimento delle funzioni di "governo"
affidate al prefetto, le une di carattere prettamente
amministrativo, le altre a specificazione economica e
finanziaria. Tant'è che diversi funzionari appartenenti alla
(ex) carriera direttiva e di ragioneria sono stati
fungibilmente impiegati nello svolgimento di funzioni oggi
tipicamente prefettizie.
Come noto, i successivi provvedimenti, cosiddetti di
"privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, hanno
scardinato tale sistema introducendo elementi di forte
instabilità funzionale.
Ciò ha reso indispensabile un nuovo intervento
ordinamentale, tenuto conto del moderno modello di interazione
e di coordinamento dell'azione amministrativa delineato dal
legislatore nelle recenti riforme e nel cui ambito il prefetto
dovrà giocare un ruolo fondamentale (da ultimi, il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e il decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287).
Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la
legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo per il
riordino, tra l'altro, del personale della carriera
prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera
c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per
l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso
riferimento ai titoli ad indirizzo economico.
Conseguentemente, l'articolo 4 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, ha previsto che alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia si possa accedere esclusivamente
tramite pubblico concorso, cui sono ammessi a partecipare
anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea a
indirizzo economico.
Ed è in sede di esame dello schema del decreto legislativo
attuativo della delega che la I Commissione del Senato della
Repubblica nel parere indicato in premessa ha "invitato il
Governo a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si
sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla
carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della
carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del
28 luglio 1999, (all'articolo 10, comma 1, lettera c),
amplia anche alle lauree a indirizzo economico i titoli utili
per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione
pubblica".
Anche in relazione a una concreta valorizzazione delle
risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia
proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei
fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme,
assolvevano, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente
prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto
stesso, e che hanno riscosso unanimemente apprezzamento e
stima contribuendo ad accrescere con il loro impegno, la
propria competenza e la loro azione il prestigio
dell'Amministrazione.
Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di
ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali
funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e relegati a
compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché,
pur avendo ben operato, erano "colpevoli" di trovarsi in un
dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal
Parlamento, è stata disattesa dal Governo dell'epoca.
Altrettanto illogico apparirebbe espletare nei loro
confronti ulteriori procedure concorsuali per l'accesso alla
qualifica iniziale (!) della carriera, che accertino una
preparazione teorica, peraltro da dover essere integrata da un
corso di formazione biennale; si tratta, infatti, di soggetti
che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrano
capacità, competenza, rettitudine e altissimo senso del
dovere, e hanno acquisito una preziosissima esperienza che
appare infruttuoso, per la stessa Amministrazione,
disperdere.
Occorre infine osservare che non porre rimedio a tale
evidente incongruenza desterebbe qualche perplessità sulla
compatibilità dell'impianto normativo indicato con alcune
norme costituzionali (in specie, gli articoli 3, 4, 35 e 97),
per una latente distonia della disposizione legislativa in
argomento con i fondamentali princìpi di uguaglianza, dignità
sociale, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione.
Si ricorda, sul punto, che la giurisprudenza ormai
consolidata della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999
e n. 194 del 2002) auspica la deroga alle forme concorsuali in
ragione di "particolari situazioni che possono giustificare
per una migliore garanzia del buon andamento
dell'Amministrazione il ricorso a sistemi diversi dal concorso
pubblico".