XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4326
Onorevoli Colleghi! - Il diritto di voto è lo strumento
più importante di partecipazione politica, in quanto permette
ad ogni persona di influire sui mutamenti della società in cui
vive.
La effettiva ammissione degli immigrati alla vita pubblica
è rappresentata dalla partecipazione alle consultazioni
elettorali del Paese in cui lavorano e risiedono offrendo così
loro la possibilità di incidere sul suo progresso economico e
democratico.
Secondo l'articolo 48 della Costituzione italiana "sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età".
L'elettorato, attivo e passivo, per gli stranieri
provenienti dai Paesi dell'Unione europea è invece contemplato
dall'articolo 19 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge n. 209 del 1998.
Con la risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003 approvata a
Strasburgo nell'ambito della Relazione annuale sui diritti
umani nell'Unione, il Parlamento europeo raccomanda agli Stati
membri "di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini
di Paesi terzi che soggiornino legalmente nell'Unione europea
da almeno tre anni".
In Italia vi sono oltre 1.250.000 stranieri legalmente
residenti. A tutti loro è negato il diritto di voto per le
elezioni amministrative (con la limitatissima eccezione di
quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea).
Eppure sul diritto di voto alle elezioni amministrative il
Parlamento potrebbe procedere con relativa celerità, essendovi
già sia riferimenti giuridici che precedenti significativi.
Il riferimento giuridico è la Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, che al capitolo
C (ancora non ratificato dal Parlamento italiano) prevede
appunto il diritto di voto - elettorato attivo e passivo - per
le elezioni amministrative. Il precedente significativo è il
riconoscimento del diritto di voto amministrativo per gli
stranieri residenti provenienti da Paesi membri dell'Unione
europea, già in vigore dal 1996.
Nel nostro Paese il dibattito sul diritto di accesso al
voto amministrativo per gli immigrati ha subìto una forte
accelerazione in concomitanza con la presentazione in
Parlamento della cosiddetta "legge Turco-Napolitano" che
prevedeva, tra l'altro, la partecipazione attiva e passiva
alle elezioni locali per gli stranieri titolari di carta di
soggiorno. Questa norma fu in seguito stralciata dal testo
originario per il timore di vizi di costituzionalità
rivelatisi poi infondati, e venne così approvata legge n. 40
del 1998 che prevede unicamente forme di partecipazione
intermedia alla vita politica, quali iscrizioni alle
organizzazioni sindacali o la costituzione di organi
consultivi che permettono alle associazioni di immigrati una
collaborazione alla gestione di progetti e attività
sociali.
In Italia, fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il
diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di
residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo
che, con la legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è innalzato a
dieci anni. Le sole città italiane che hanno ammesso gli
immigrati regolarmente residenti ai referendum
consultivi locali sono Torino, Bologna e Roma, mentre è
recente la notizia che le regioni Toscana e Friuli
Venezia-Giulia si accingono ad introdurre nei loro statuti
norme che prevedono il diritto di voto agli immigrati.
Alcuni Paesi europei hanno già ammesso gli immigrati alle
elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il
riconoscimento dei diritti politici la residenza alla
cittadinanza.
Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna
rappresentano infatti l'esempio concreto di Paesi europei che
hanno scelto la strada maestra dell'integrazione e della
partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni
amministrative. Più precisamente, in Svezia dal 1975, dopo tre
anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare
per le elezioni comunali, regionali e per i referendum;
in Danimarca, già dal 1981, per le elezioni comunali e
provinciali; in Olanda, dal 1985, ed in Irlanda, dal 1963, per
le elezioni comunali.
In Portogallo possono votare i peruviani, i brasiliani,
gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani.
Dal 1993, poi, la Norvegia riconosce il diritto al voto per le
elezioni amministrative a tutti gli stranieri, così come i
cantoni di Jura e Neuchatel in Svizzera, mentre l'Islanda lo
riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica.
In Gran Bretagna, infine, votano a tutte le elezioni
incluse le politiche, oltre ai cittadini di tutti i Paesi del
Commonwealth, anche irlandesi e pakistani. La
partecipazione elettorale si configura quindi come
l'ammissione ufficiale degli immigrati nella vita pubblica del
luogo in cui lavorano e risiedono.
Uno degli interrogativi sul quale si è molto dibattuto è
quello del "principio di reciprocità", e cioè se riconoscere
il diritto di voto a quei cittadini il cui Paese a loro volta
riconosce il voto agli immigrati italiani. Su questo
principio, già adottato da Spagna e Portogallo, si regge la
cittadinanza dell'Unione europea, basata sul reciproco
riconoscimento dei diritti ai cittadini dei Paesi membri;
tuttavia esso non tiene conto dell'esistenza di situazioni
politiche dove la democrazia e la tolleranza sono lontane
dall'affermarsi e spesso gli immigrati provengono da Paesi con
queste caratteristiche come Africa, Asia, Sud America e anche
Europa orientale.
Gli extracomunitari che lavorano nel nostro Paese, stimati
in circa 800 mila unità con un monte retributivo di circa 18
mila miliardi di vecchie lire, forniscono un apporto al valore
aggiunto nazionale di quasi 70 mila miliardi di vecchie lire
annui pari al 3,2 per cento del prodotto interno lordo.
L'apporto negli ultimi cinque anni si può stimare in circa 320
mila miliardi (sempre di vecchie lire).
Ebbene, queste cifre possono farci riflettere
sull'anomalia di una società multietnica, dove soltanto ad una
etnia è riservato il diritto di elettorato attivo e passivo,
essendo le altre finora utilizzate come forza-lavoro priva di
una reale soggettività politica.
Onorevoli colleghi, auspichiamo pertanto l'approvazione
della proposta di legge costituzionale con la quale abbiamo
ritenuto doveroso estendere il diritto di voto nelle elezioni
politiche e regionali ai cittadini stranieri regolarmente
residenti in Italia, rimandando ad altra proposta di legge
ordinaria quanto concerne il diritto di voto nelle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali, perché crediamo che
il riconoscimento da parte del nostro Paese di questa
prerogativa in favore degli stranieri possa diventare il primo
passo per la costruzione di una nuova cultura del confronto e
del dialogo.