XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4323
Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato tra
l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador, intende incoraggiare e
conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da
Organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo
monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli
Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione
europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi
latino-americani.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il
testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad
incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche
o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra
Parte.
Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di
proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni,
quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di
proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti
attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e
concessioni rilasciate in base alla legislazione per
l'esercizio di attività economiche.
I principali articoli dell'Accordo prevedono:
a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio
(articolo 5). Apposite clausole regolamentano gli investimenti
sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono,
peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di
interesse nazionale;
b) trasferimento all'estero di capitali, utili e
relativo regime (articolo 6). E' previsto il libero
trasferimento di capitali, redditi, profitti e
retribuzioni;
c) soluzione delle controversie. Essa viene
regolamentata in due articoli (articoli 9 e 10). L'articolo 9,
relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra
una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte
contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali
nazionali, ad un tribunale arbitrale ad hoc, in
conformità al Regolamento arbitrale della Commissione delle
Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale
(UNCITRAL) e al Centro internazionale per la composizione
delle controversie relative agli investimenti (ICSID);
l'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle
controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti
contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via
diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale
arbitrale ad hoc.
La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi
un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per
nuovi investimenti in Ecuador, in grado di influire
positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale
Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione
economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in
Ecuador. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia
degli investimenti, il documento costituisce infatti la
premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed
assicurativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende
necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine
della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento
italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti
tra l'Italia e l'Ecuador non sostituisce alcun Accordo vigente
in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti
in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione
parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno.
Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi
sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea
hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi
latino-americani.
Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri
operatori un trattamento non meno favorevole di quello
riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini
ecuadoriani o degli investitori di Stati terzi, non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di
tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata
in occasione del singolo evento.
D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto
eventuali, che dovessero derivare da ricorso al tribunale
arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti
per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni, non si rende necessaria la
relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive
modificazioni.