XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4323




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato tra l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
        Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da Organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
        Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
        Per investimento si deve intendere tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.
        I principali articoli dell'Accordo prevedono:

            a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo 5). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

            b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime (articolo 6). E' previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

            c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli 9 e 10). L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID); l'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc.

        La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti in Ecuador, in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Ecuador. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.
        L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e l'Ecuador non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
        Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
        Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini ecuadoriani o degli investitori di Stati terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare da ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        Per tali considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive modificazioni.




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