XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4292




        
Onorevoli Deputati!


PARTE I

DESCRIZIONE DEL TRATTATO DI ADESIONE


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PARTE II

ANALISI TECNICO-NORMATIVA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE (AIR)


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Nel caso del complesso di documenti che compone il Trattato di adesione o che è da questo esplicitamente richiamato l'intervento normativo del legislatore è chiaramente richiesto dall'articolo 80 della Costituzione. Si verte infatti nell'ipotesi di atti internazionali per i quali è richiesta una legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Il ricorso allo strumento legislativo non implica peraltro, in questo caso particolare, la necessità di introdurre elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, anzi il principio di diretta efficacia degli atti comunitari impone agli Stati membri di astenersi dall'emanare norme anche solo meramente riproduttive dei medesimi (salva, nel caso di specie, la legge di autorizzazione alla ratifica, poiché è lo stesso articolo 49 del Trattato UE a richiedere che il Trattato che "stabilisce le condizioni per l'ammissione" sia ratificato "da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali").

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          E' poi del tutto ovvio che per il disegno di legge in questione, che trae origine da un atto internazionale concluso nel quadro dell'Unione europea, non si pongono problemi di compatibilità con il diritto comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Né, stante quanto finora osservato, si pongono profili di impatto costituzionale per la normativa in questione, bensì se ne porrebbero ove essa non venisse adottata dal Parlamento procedendosi all'emanazione dell'ordine di esecuzione mediante atto normativo di grado inferiore alla legge ordinaria.


2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Sotto il profilo terminologico, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed il complesso degli atti di cui dispone l'esecuzione nell'ordinamento interno non richiedono una specifica esplicazione né introducono elementi di novità. Le nozioni correnti, poiché già impiegate in occasione dei precedenti allargamenti, di periodo transitorio, misura transitoria, e consimili, possono ritenersi di agevole comprensione, soprattutto tenendo conto del loro contesto, di per sé esplicativo. I pochi termini la cui portata richiede una precisazione sono oggetto di apposita delucidazione nell'articolo 1 dell'Atto di adesione.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

          Il Trattato di cui con il presente disegno di legge si dispongono l'ordine di esecuzione e l'autorizzazione parlamentare alla ratifica è imposto dall'articolo 49 del Trattato UE, quale atto necessario per indicare le modifiche ai Trattati su cui sono fondate le Comunità europee e l'Unione europea resesi necessarie per effetto dell'adesione di 10 nuovi Stati membri. Il termine "modifiche" va qui inteso in senso decisamente restrittivo. Di norma, infatti, l'adesione implica il recepimento dell'acquis comunitario da parte dei nuovi membri e non l'adattamento di tale corpus normativo, e men che meno degli stessi Trattati, per far posto a nuove istanze o nuovi valori facenti capo agli aspiranti membri.
          Nondimeno, alcune modifiche si impongono necessariamente, e riguardano gli organi e le istituzioni dell'Unione, che devono adattarsi all'ingresso di nuovi membri, si pensi al numero di seggi al Parlamento o al sistema dei voti ponderati in Consiglio; altre, invece, note come misure o deroghe transitorie e/o permanenti, si sono rese opportune per garantire un agevole inserimento dei Paesi candidati in seno all'Unione, stante la loro provenienza da esperienze politiche e giuridiche diverse fra loro e rispetto a quelle su cui si fonda quest'ultima.
          Di entrambe è fornita ampia descrizione nella presente relazione.
          Naturalmente, è inerente allo scopo ed alla natura dell'atto in questione un'estensione territoriale dell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Ne consegue, anzitutto, la diretta applicabilità di tale diritto nel territorio dei nuovi Stati membri, con la conseguente possibilità per i singoli di invocarne le disposizioni.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Le esigenze sociali, economiche e giuridiche sottese al Trattato di adesione sono state reiteratamente illustrate ed approfondite nel corso del processo di allargamento da parte dell'Unione stessa, ed in primo luogo in occasione dei vari Consigli europei che hanno segnato le varie tappe di avvicinamento dei Paesi candidati all'Unione.
          In linea generale può comunque osservarsi che tali esigenze sono implicitamente formulate nello stesso articolo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che illustra appunto i fini economici e sociali di quest'ultima: l'allargamento mira ad istituire un quadro giuridico irrevocabile volto ad impegnare l'Unione al perseguimento dei fini indicati anche a favore dei nuovi Stati membri. Con riferimento specifico ai nuovi Stati membri, le prime tappe per il perseguimento di tali obiettivi sono state indicate dall'Unione nei cosiddetti "criteri economici di Copenaghen" (adottati appunto dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993).
          Ma l'allargamento è anzitutto un processo di portata e natura politica ed è pertanto con riferimento alle esigenze politiche che lo hanno alimentato che il suo carattere acquista piena luce. Il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nei Paesi candidati, la creazione di istituzioni stabili a tutela di tali valori nonché la tutela dei diritti umani costituiscono in buona sintesi tali esigenze, indicate del resto sia dall'articolo 6, primo comma, del Trattato UE (cui rinvia l'articolo 49 del medesimo Trattato, che disciplina appunto l'adesione) che dai criteri politici di Copenaghen, che accanto a - anzi prima di - quelli citati completano il quadro di riferimento per l'adesione dei Paesi candidati.
          Ad ogni modo nella presente relazione sono riportate le Conclusioni dei Consigli europei dedicate all'allargamento a partire dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, che ha dato il colpo di avvio ai negoziati.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          A parte quanto genericamente indicato nel preambolo del Trattato medesimo, che è per definizione la sede in cui vengono illustrati gli obiettivi dell'atto, non si può non rilevare come gli obiettivi del Trattato di adesione siano per loro natura distinti in immediati e di lungo periodo. I primi, infatti, sono quelli che si conseguono semplicemente per effetto della sua entrata in vigore e consistono nel diritto dei nuovi Stati membri di partecipare alla vita istituzionale dell'Unione e quindi alla sua attività normativa secondo le modalità disciplinate nel Trattato stesso (periodi transitori, ponderazione dei voti, e così via). Gli obiettivi di lungo periodo, anzi senza durata o, se si preferisce, senza termine, riguardano la concreta e piena appartenenza dei nuovi Membri all'Unione sotto il profilo dell'osservanza del diritto di quest'ultima nei loro ordinamenti giuridici. Il conseguimento di tale obiettivo è certamente progressivo e diluito nel tempo, vuoi nei casi in cui mediante misure transitorie ciò sia esplicitamente previsto, vuoi perché si concorda nel ritenere che ancora alcuni sforzi supplementari siano richiesti ai nuovi Membri per un compiuto allineamento con quelli attuali.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

          Lo sforzo organizzativo e finanziario richiesto dall'allargamento non è certamente trascurabile, e le parti della presente relazione dedicate alla descrizione del Trattato e dell'atto di adesione come pure quelle che illustrano le misure transitorie nonché gli aspetti finanziari ne forniscono una dettagliata illustrazione. Nondimeno, quanto agli aspetti organizzativi, esso riguarda i nuovi Stati membri e l'Unione come tale, non richiedendosi invece ai Membri attuali alcuna nuova attività di carattere organizzativo, salvo quella limitata dell'assistenza istituzionale ai nuovi Membri (institutional twinning), peraltro facoltativa e remunerata.
          Con riferimento ai presupposti finanziari dell'allargamento, illustrati nella presente relazione, va detto che essi sono, da un lato, naturalmente previsti dalle attuali prospettive finanziarie dell'Unione (quelle adottate in occasione del Consiglio europeo di Berlino nel dicembre 1999 sulla base del documento "Agenda 2000" e che coprono l'arco temporale 2000-2006) e, dall'altro, che l'allargamento si è rivelato meno oneroso di quanto messo in conto nelle predette prospettive finanziarie (circa 40 miliardi di euro contro i circa 45 previsti a Berlino).

E) Aree di criticità.

          Le principali aree di criticità individuabili nel Trattato di adesione sono connesse con la capacità dei nuovi Stati membri di adempiere pienamente al complesso di obblighi connessi con l'acquisizione dello status di Membro, particolarmente per quanto riguarda il recepimento dell'acquis. L'adeguamento completo e continuo degli ordinamenti interni alla normativa ed agli standard comunitari costituisce infatti il presupposto fondamentale dell'efficace funzionamento del mercato interno allargato e pertanto uno degli obiettivi fondamentali del Trattato di adesione. Nel corso del processo di allargamento la Commissione e gli Stati membri non hanno mancato di elogiare lo sforzo e la determinazione con la quale i governi dei Paesi candidati hanno intrapreso il lungo e difficile compito di adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto richiesto dall'appartenenza all'Unione, conseguendo sorprendenti risultati in tempi relativamente brevi. Accanto a siffatti successi, naturalmente, non mancano peraltro le difficoltà, anche persistenti, il cui superamento richiede un impegno supplementare. Si pensi al settore della qualità alimentare ed agli standard in materia di controlli veterinari e fitosanitari.
          Naturalmente, in vista della possibile persistenza di carenze sul piano del recepimento dell'acquis, nell'atto di adesione è contemplata la possibilità di rinviare, o di sospendere, la partecipazione dei nuovi Membri a quei settori del mercato interno nei quali si manifestino le menzionate carenze di adeguamento normativo. Si tratta del meccanismo delle clausole di salvaguardia, già sperimentate in occasione dei precedenti allargamenti, ma esteso in vista del prossimo allargamento ad ambiti normativi finora esclusi, proprio per tener conto delle più accentuate differenze di carattere normativo ed istituzionale che separano i Membri dai candidati rispetto alle adesioni precedenti. Le clausole di salvaguardia sono oggetto di specifico esame nella parte prima della presente relazione.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie.

          L'allargamento dell'Unione europea costituisce un processo di portata politica e storica adeguatamente messo in luce dalla stessa Unione in occasione dei vari Consigli europei in cui esso è stato trattato. Sul piano tecnico-normativo non sono ipotizzabili opzioni alternative per il conseguimento dell'obiettivo cui mira tale processo. L'adesione di nuovi Stati membri richiede la firma e la ratifica degli atti per i quali con la presente relazione si propone al Parlamento il rilascio dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed il recepimento mediante ordine di esecuzione. Vi sono, va detto, opzioni alternative all'allargamento come tale, nel senso che lo stesso diritto comunitario prevede un'ampia e variamente graduata gamma di accordi per disciplinare le relazioni con i Paesi terzi. In una fase precedente e preparatoria all'allargamento, ad esempio, gli stessi Paesi che ora si accingono a divenire membri hanno beneficiato di un quadro regolamentare per i loro rapporti con l'Unione fondato sui cosiddetti "accordi europei" o accordi di associazione, che prevedevano un quadro istituzionale comune con l'Unione nonché una specifica assistenza finanziaria volta all'adeguamento istituzionale agli standard europei. Ma proprio nel caso di specie, va rilevato come i ricordati fondamenti politici dell'allargamento, nonché la stessa vocazione "aperta" dell'Unione (sancita dall'articolo 49 del Trattato UE) hanno reso politicamente necessario il passaggio alla fase attuale, rivelando, l'insufficienza delle strutture degli accordi europei nel lungo periodo o meglio il loro carattere preparatorio in vista della piena partecipazione all'Unione.

G) Strumento tecnico-normativo più adeguato.

          Tale punto può ritenersi coperto da quanto evidenziato nel punto precedente nonché nel punto A).




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