XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4276
Onorevoli Deputati! -
1.1 Motivazioni dell'Accordo
L'Angola riveste per il nostro Paese un'importanza
particolare: i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai
intensi fin dall'indipendenza del Paese e sono stati sempre
caratterizzati da una spiccata solidarietà del nostro Paese
fin dalla lotta per la decolonizzazione. L'Angola, dopo una
situazione di quasi costante guerra civile che ha devastato il
Paese per ben 25 anni, è entrato in una nuova realtà scaturita
dalla firma del Memorandum tra il Governo e il movimento
guerrigliero dell'Unita il 4 aprile 2002; l'intesa, che
prevedeva il raggiungimento del cessate il fuoco e impegnava
le due parti a continuare le trattative avviate nel 1994 con
il Protocollo di Lusaka e poi interrotte, ha costituito un
indubbio successo del Governo di Luanda ed ha condotto, il 20
novembre scorso, alla conclusione dei lavori della Commissione
congiunta, essendo risultati esauriti tutti gli impegni del
Protocollo di Lusaka; in quest'ottica appare indispensabile
avviare una riflessione per il riorientamento delle nostre
relazioni con l'Angola, al fine di affrontare la nuova realtà
che si è andata delineando e per valorizzare ulteriormente una
posizione di privilegio che anni di rapporti eccellenti hanno
instaurato tra i due Paesi.
La pacificazione del Paese apre, infatti, nuovi scenari
anche nel campo economico, il quale finora è estremamente
dipendente dal settore petrolifero che incide per oltre il 50
per cento sulla formazione del PIL, che rappresenta il 90 per
cento delle esportazioni e che fornisce il 90 per cento delle
entrate statali. L'Angola mantiene un tasso medio di crescita
del PIL positivo (intorno al 3 per cento) proprio grazie alla
forza del settore petrolifero, che però ha pochi collegamenti
con altri rami dell'economia. Nel 2005 si prevede che la
produzione giornaliera (attualmente di circa 770.000 barili)
si attesterà intorno ad un milione 300.000 barili.
Con la fine della guerra le forze governative hanno esteso
il proprio controllo sulle vaste aree ricche di giacimenti
diamantiferi, aumentando anche i proventi per lo Stato dal
commercio delle pietre preziose.
Nel 2001 l'inflazione si è attestata intorno al 115 per
cento su base annua e la tendenza della dinamica
inflazionistica è in calo rispetto agli anni precedenti (1999
=329 per cento; 2000=268 per cento). Inoltre il sistema ha
relativamente bene assorbito gli shock determinati dai
consistenti aumenti di prezzi dei combustibili e dell'energia
elettrica.
La capacità istituzionale di attrazione degli investimenti
dovrebbe ricevere un notevole impulso dall'imminente
approvazione della nuova legge in materia: i settori ritenuti
prioritari per l'Amministrazione pubblica saranno l'industria
edile, l'estrazione mineraria, la pesca e l'industria
relazionata con la pesca. La nuova normativa prevede, inoltre,
delle garanzie per gli operatori stranieri come il diritto
all'esportazione degli utili, l'indennizzo in caso di
esproprio e la possibilità di accedere a crediti nazionali e
stranieri. Sono previsti incentivi fiscali riducendo al 50 per
cento e per un periodo fino a cinque anni l'imposta
industriale (tassa sui redditi). Le importazioni delle materie
prime e delle attrezzature per la produzione saranno esonerate
dal pagamento delle tasse e dei dazi doganali; nel contempo la
merce esportata direttamente dal produttore sarà esentata dal
pagamento delle tasse corrispondenti.
I rapporti economico-commerciali con l'Italia sono
sostanzialmente buoni: nel 2001 si è assistito ad una
rilevante crescita delle nostre esportazioni in Angola, con un
incremento del 71 per cento rispetto all'anno precedente. Il
totale del nostro export è stato di 119 milioni di euro,
mentre le nostre importazioni dall'Angola ammontano a 62
milioni di euro, riportando quindi un saldo positivo di 57
milioni di euro.
Attualmente i principali prodotti di interesse per le
nostre esportazioni riguardano prodotti alimentari, macchine
ed apparati meccanici, macchine ed apparecchiature elettriche,
autoveicoli, mobili, metalli e prodotti chimici. Le
importazioni italiane sono rappresentante prevalentemente da
macchine ed apparecchi meccanici, prodotti alimentari (bevande
e tabacco), legname e prodotti in legno, prodotti
dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, prodotti
delle miniere e delle cave, energia elettrica e gas.
La presenza dell'AGIP è quella di gran lunga più
importante tra le nostre presenze in Angola. La nostra
compagnia petrolifera presente in Angola dal 1980, vanta una
produzione di circa 70.000 barili giornalieri, ponendosi al
terzo posto tra le compagnie straniere qui operanti (dopo
Chevron e TotalFinaElf); la quota AGIP delle risorse
complessive sinora scoperte nel Paese ammonta attualmente a
circa 175 milioni di barili. Le prospettive per il futuro sono
legate allo sfruttamento di nuovi blocchi.
Le altre presenze italiane non rivestono ancora un ruolo
di analoga importanza, ma è auspicabile che la nuova fase
politico-militare incoraggi una maggiore e più qualificata
presenza, d'altronde già percepibile dai ripetuti contatti
avuti ultimamente con ditte in Italia. La costituzione
dell'Associazione "Imprenditori italiani in Angola", aperta
alla partecipazione dei partner angolani, mira proprio a
favorire nuove presenze imprenditoriali italiane. Per
presentare agli imprenditori italiani le possibilità di
investimento nel Paese nella primavera del 2003 è stata
organizzata una "business conference" a Roma, a cura
dell'Ambasciata dell'Angola.
Il nuovo corso angolano ed il prevedibile sviluppo
economico che da esso scaturisce hanno suscitato vivo
interesse da parte degli imprenditori. Nonostante il permanere
di molte zone d'ombra (inefficienza dell'apparato statale,
episodi di corruzione eccetera) si moltiplicano le missioni
che da più parti, ma soprattutto da Stati Uniti e Portogallo,
giungono in Angola per valutare le opportunità di un Paese
che, ove stabilizzato, sono immense: le infrastrutture sono
completamente da ricostruire e, solo in campo petrolifero,
sono attesi investimenti per 20 miliardi di dollari nel
prossimo decennio. In tale contesto, per l'Italia si fa sempre
più impellente la necessità di reimpostare gli obiettivi delle
relazioni finora intrattenute con la Repubblica dell'Angola
(finora l'attenzione era prevalentemente concentrata su
progetti dì cooperazione allo sviluppo) per indirizzarli verso
il rafforzamento delle relazioni economico-commerciali. I
settori che al momento offrono maggiori prospettive di
intervento per gli imprenditori italiani sono, oltre a quello
tradizionale del petrolio (l'Angola rimane un centro del
produzione mondiale del greggio), quelli del marmo, del legno
e dell'industria di trasformazione alimentare.
A testimonianza del profondo legame di amicizia che lega
da sempre l'Italia all'Angola e al fine di premiare gli sforzi
di riconciliazione nazionale, ha avuto luogo, nel luglio 2002,
la visita del Sottosegretario senatore Alfredo Mantica nel cui
ambito è stato siglato l'Accordo di cooperazione culturale tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell'Angola. Questo evento ha contribuito
sensibilmente al rafforzaménto della collaborazione in campo
economico e culturale tra i due Paesi.
In sintesi l'Angola per i motivi sopra esposti presenta un
quadro generale più propizio che in passato agli investimenti
esteri, in termini di garanzie democratiche e di stabilità
politica; in tale contesto, la firma di un Accordo per la
promozione e la protezione degli investimenti si iscrive
nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di
riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di
conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le
relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo
scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire
la creazione delle piccole e medie imprese e di
joint-venture tra operatori economici delle due
Parti.
Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo
dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in
generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito
in Angola e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo,
potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione
delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale
(dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici Accordi)
agli investimenti nazionali ed esteri, nonché di garantire sia
la possibilità di trasferire utili e capitali sia
l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di
eventuali contenziosi.
1.2 Esame degli articoli
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione
dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di
norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed
equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della
nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di
concedere agli investitori della controparte un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori,
o agli investitori di Paesi terzi.
E' prevista la corresponsione all'investitore di un
adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre
forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerre civili o
altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra
Parte contraente (articolo 4).
In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni,
espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente
o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di
interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione
immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente
al valore di mercato dell'investimento, quale era
immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o
resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio.
Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di
valutazione riconosciuti a livello internazionale e
comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi
EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione
o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre
contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione,
prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del
bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato
laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia
stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti.
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di
pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare
liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio
territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi
fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al
trasferimento (articoli 6 e 8).
Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito
il proprio investitore per danni subiti da rischi non
commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al
risarcimento dovuto dall'altra parte contraente (diritto di
surroga, articolo 7).
L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle
controversie che possono insorgere tra investitori e Parti
contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in
cui le controversie non possano essere risolte in via
amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore
essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente
competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera
in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al "Centro
Internazionale per la Composizione delle Controversie in
materia di investimenti" per l'applicazione delle procedure di
arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18
marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di
investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Le due
Parti contraenti si asterranno dal trattare per via
diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale
o a procedimenti giudiziari in corso, finché tali procedure
non siano concluse ed una delle Parti non abbia ottemperato al
lodo del Tribunale o alla sentenza della Corte.
Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito
all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non
possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole
attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su
richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale
arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita
all'articolo 10 dell'Accordo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è
condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano
o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono
tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più
favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora
derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di
diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o
contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui,
successivamente all'investimento effettuato, abbia luogo una
modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti
amministrativi o delle misure di politica economica
direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a
richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo
trattamento che era applicabile all'investimento al momento in
cui ne fu approvata la realizzazione.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a
decorrere dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle
procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà
tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a
meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica
scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso
l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri
cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa
(articoli 13 e 14).
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti,
che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in
campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un
valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani
in Angola e degli investimenti dell'Angola in Italia.
Lo Scambio di Note modificativo effettuato il 16 luglio
2002 tra l'Italia e la Controparte angolana, che costituisce
parte integrante dell'Accordo si è reso necessario sia per
apportare al testo alcune modifiche che per rendere più
omogenei i due testi in lingua italiana e portoghese.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da
investitori dell'Angola in conseguenza di avvenimenti
eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), non preventivamente
quantificabili, si provvederà così come normalmente accade,
con la legge speciale che viene emanata in occasione del
singolo evento.
Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti
dell'Angola in Italia, (articolo 5) anch'esso non
preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle
disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dalle procedure per la risoluzione delle controversie
(articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti
per le spese di giustizia.
Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di
cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende
necessario perché l'Accordo in questione prevede la
possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc
secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così
ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della
Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e i
regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la
necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della
legislazione italiana, né solleva problematiche di
compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente
escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze
costituzionali delle regioni italiane, o con le fonti
legislative primarie che dispongono il trasferimento di
funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su
leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la
necessità di adottare particolari misure di carattere
amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono
indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono
innovative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e
individuazione di effetti abrogativi implicati.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non
introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la
tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non
sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e
Angola, ma si propone di colmare una lacuna nella
regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente
seguita per questo tipo di Accordi dall'Italia e dagli altri
Paesi membri dell'OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento, destinatari diretti e
indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico
dall'introduzione della regolamentazione:
- i soggetti italiani che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Angola;
- i soggetti dell'Angola che hanno effettuato ed
effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle
società italiane già presenti in Angola, principalmente
impegnate nei settori del petrolio (ENI), delle
telecomunicazioni (Alcatel), delle costruzioni civili e
dell'ingegneria (Coinda, Ecoservices, Italconsult),
dell'industria agroalimentare (Ideas, Inalca), dei trasporti e
del commercio (Intertrasport Centre, Sitra International).
Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di
beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto
di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve
termine.
In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative
ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Angola
in quei campi che ci vedevano protagonisti prima
dell'indipendenza e che offrono attualmente ai nostri
imprenditori enormi potenzialità economiche: il settore
dell'estrazione del marmo e del granito (il consorzio RBS -
joint-venture tra imprenditori italiani e la ditta
locale SOMISUL ha presentato alle autorità angolane un
progetto di estrazione nelle cave della provincia della Huila
al sud dell'Angola che, se approvato, consentirebbe il
rilancio produttivo dell'intera provincia e la creazione di
nuovi posti di lavoro) e della produzione del legname; anche
quella dell'industria di trasformazione alimentare potrebbe
essere un'area nella quale intervenire. Vi è da aggiungere,
inoltre, che l'Angola, dopo 25 anni di lotta interna, è un
Paese interamente da ricostruire. I principali settori che
secondo le autorità hanno la massima priorità in quest'ambito
sono quelli che permettono la libera circolazione dei beni
all'interno del Paese: costruzione di strade, ponti,
ricostruzione della rete ferroviaria, ristrutturazione ed
ampliamento dell'aeroporto e del porto di Luanda. Partecipare
alla ricostruzione dell'infrastruttura dell'Angola potrà
essere per i nostri settori altamente qualificati un compito
interessante e redditizio.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto
dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un
quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli
investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i
settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili
in futuro investimenti italiani in Angola e dell'Angola in
Italia.
Tale quadro di certezza e di precise garanzie è
prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori
iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle
due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un
incremento del volume complessivo degli investimenti
effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul
tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti
che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma
di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo
dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi
dell'Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico, sono
costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia
all'Angola di know-how tecnico e manageriale, da una
maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione
di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto
moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di
sviluppo economico e di una maggiore dinamica
concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la volontà del Governo
dell'Angola di stimolare la promozione degli investimenti e di
procedere con il programma di liberalizzazione del settore
agricolo e di privatizzazione delle principali imprese
pubbliche. E' altresì in linea con l'obiettivo di promuovere
lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di
unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema
dell'impresa privata e degli investimenti esteri vengono
quindi considerati come elementi propulsori della crescita
economica.
Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche
e sociali che l'Accordo potrà avere in Angola ed in Italia.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari
a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato
esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e
Angola; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione
nulla".
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad
una solida prassi, generalmente seguita in campo
internazionale per questo tipo di accordi; non era quindi
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello
che è stato concordato con la Controparte.