XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4276




        Onorevoli Deputati! -


1.1 Motivazioni dell'Accordo

        L'Angola riveste per il nostro Paese un'importanza particolare: i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall'indipendenza del Paese e sono stati sempre caratterizzati da una spiccata solidarietà del nostro Paese fin dalla lotta per la decolonizzazione. L'Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile che ha devastato il Paese per ben 25 anni, è entrato in una nuova realtà scaturita dalla firma del Memorandum tra il Governo e il movimento guerrigliero dell'Unita il 4 aprile 2002; l'intesa, che prevedeva il raggiungimento del cessate il fuoco e impegnava le due parti a continuare le trattative avviate nel 1994 con il Protocollo di Lusaka e poi interrotte, ha costituito un indubbio successo del Governo di Luanda ed ha condotto, il 20 novembre scorso, alla conclusione dei lavori della Commissione congiunta, essendo risultati esauriti tutti gli impegni del Protocollo di Lusaka; in quest'ottica appare indispensabile avviare una riflessione per il riorientamento delle nostre relazioni con l'Angola, al fine di affrontare la nuova realtà che si è andata delineando e per valorizzare ulteriormente una posizione di privilegio che anni di rapporti eccellenti hanno instaurato tra i due Paesi.
        La pacificazione del Paese apre, infatti, nuovi scenari anche nel campo economico, il quale finora è estremamente dipendente dal settore petrolifero che incide per oltre il 50 per cento sulla formazione del PIL, che rappresenta il 90 per cento delle esportazioni e che fornisce il 90 per cento delle entrate statali. L'Angola mantiene un tasso medio di crescita del PIL positivo (intorno al 3 per cento) proprio grazie alla forza del settore petrolifero, che però ha pochi collegamenti con altri rami dell'economia. Nel 2005 si prevede che la produzione giornaliera (attualmente di circa 770.000 barili) si attesterà intorno ad un milione 300.000 barili.
        Con la fine della guerra le forze governative hanno esteso il proprio controllo sulle vaste aree ricche di giacimenti diamantiferi, aumentando anche i proventi per lo Stato dal commercio delle pietre preziose.
        Nel 2001 l'inflazione si è attestata intorno al 115 per cento su base annua e la tendenza della dinamica inflazionistica è in calo rispetto agli anni precedenti (1999 =329 per cento; 2000=268 per cento). Inoltre il sistema ha relativamente bene assorbito gli shock determinati dai consistenti aumenti di prezzi dei combustibili e dell'energia elettrica.
        La capacità istituzionale di attrazione degli investimenti dovrebbe ricevere un notevole impulso dall'imminente approvazione della nuova legge in materia: i settori ritenuti prioritari per l'Amministrazione pubblica saranno l'industria edile, l'estrazione mineraria, la pesca e l'industria relazionata con la pesca. La nuova normativa prevede, inoltre, delle garanzie per gli operatori stranieri come il diritto all'esportazione degli utili, l'indennizzo in caso di esproprio e la possibilità di accedere a crediti nazionali e stranieri. Sono previsti incentivi fiscali riducendo al 50 per cento e per un periodo fino a cinque anni l'imposta industriale (tassa sui redditi). Le importazioni delle materie prime e delle attrezzature per la produzione saranno esonerate dal pagamento delle tasse e dei dazi doganali; nel contempo la merce esportata direttamente dal produttore sarà esentata dal pagamento delle tasse corrispondenti.
        I rapporti economico-commerciali con l'Italia sono sostanzialmente buoni: nel 2001 si è assistito ad una rilevante crescita delle nostre esportazioni in Angola, con un incremento del 71 per cento rispetto all'anno precedente. Il totale del nostro export è stato di 119 milioni di euro, mentre le nostre importazioni dall'Angola ammontano a 62 milioni di euro, riportando quindi un saldo positivo di 57 milioni di euro.
        Attualmente i principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni riguardano prodotti alimentari, macchine ed apparati meccanici, macchine ed apparecchiature elettriche, autoveicoli, mobili, metalli e prodotti chimici. Le importazioni italiane sono rappresentante prevalentemente da macchine ed apparecchi meccanici, prodotti alimentari (bevande e tabacco), legname e prodotti in legno, prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, prodotti delle miniere e delle cave, energia elettrica e gas.
        La presenza dell'AGIP è quella di gran lunga più importante tra le nostre presenze in Angola. La nostra compagnia petrolifera presente in Angola dal 1980, vanta una produzione di circa 70.000 barili giornalieri, ponendosi al terzo posto tra le compagnie straniere qui operanti (dopo Chevron e TotalFinaElf); la quota AGIP delle risorse complessive sinora scoperte nel Paese ammonta attualmente a circa 175 milioni di barili. Le prospettive per il futuro sono legate allo sfruttamento di nuovi blocchi.
        Le altre presenze italiane non rivestono ancora un ruolo di analoga importanza, ma è auspicabile che la nuova fase politico-militare incoraggi una maggiore e più qualificata presenza, d'altronde già percepibile dai ripetuti contatti avuti ultimamente con ditte in Italia. La costituzione dell'Associazione "Imprenditori italiani in Angola", aperta alla partecipazione dei partner angolani, mira proprio a favorire nuove presenze imprenditoriali italiane. Per presentare agli imprenditori italiani le possibilità di investimento nel Paese nella primavera del 2003 è stata organizzata una "business conference" a Roma, a cura dell'Ambasciata dell'Angola.
        Il nuovo corso angolano ed il prevedibile sviluppo economico che da esso scaturisce hanno suscitato vivo interesse da parte degli imprenditori. Nonostante il permanere di molte zone d'ombra (inefficienza dell'apparato statale, episodi di corruzione eccetera) si moltiplicano le missioni che da più parti, ma soprattutto da Stati Uniti e Portogallo, giungono in Angola per valutare le opportunità di un Paese che, ove stabilizzato, sono immense: le infrastrutture sono completamente da ricostruire e, solo in campo petrolifero, sono attesi investimenti per 20 miliardi di dollari nel prossimo decennio. In tale contesto, per l'Italia si fa sempre più impellente la necessità di reimpostare gli obiettivi delle relazioni finora intrattenute con la Repubblica dell'Angola (finora l'attenzione era prevalentemente concentrata su progetti dì cooperazione allo sviluppo) per indirizzarli verso il rafforzamento delle relazioni economico-commerciali. I settori che al momento offrono maggiori prospettive di intervento per gli imprenditori italiani sono, oltre a quello tradizionale del petrolio (l'Angola rimane un centro del produzione mondiale del greggio), quelli del marmo, del legno e dell'industria di trasformazione alimentare.
        A testimonianza del profondo legame di amicizia che lega da sempre l'Italia all'Angola e al fine di premiare gli sforzi di riconciliazione nazionale, ha avuto luogo, nel luglio 2002, la visita del Sottosegretario senatore Alfredo Mantica nel cui ambito è stato siglato l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola. Questo evento ha contribuito sensibilmente al rafforzaménto della collaborazione in campo economico e culturale tra i due Paesi.
        In sintesi l'Angola per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche e di stabilità politica; in tale contesto, la firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione delle piccole e medie imprese e di joint-venture tra operatori economici delle due Parti.
        Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Angola e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici Accordi) agli investimenti nazionali ed esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.


1.2 Esame degli articoli

        Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
        E' prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerre civili o altri analoghi eventi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
        In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti.
        Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
        Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).
        L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso, finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale o alla sentenza della Corte.
        Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
        L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
        L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui, successivamente all'investimento effettuato, abbia luogo una modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti amministrativi o delle misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.
        La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a decorrere dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).
        Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Angola e degli investimenti dell'Angola in Italia.
        Lo Scambio di Note modificativo effettuato il 16 luglio 2002 tra l'Italia e la Controparte angolana, che costituisce parte integrante dell'Accordo si è reso necessario sia per apportare al testo alcune modifiche che per rendere più omogenei i due testi in lingua italiana e portoghese.
        Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori dell'Angola in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), non preventivamente quantificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti dell'Angola in Italia, (articolo 5) anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.


B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane, o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
          In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.


B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi implicati.

          L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Angola, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
          Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di Accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

                - i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Angola;

                - i soggetti dell'Angola che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

          L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Angola, principalmente impegnate nei settori del petrolio (ENI), delle telecomunicazioni (Alcatel), delle costruzioni civili e dell'ingegneria (Coinda, Ecoservices, Italconsult), dell'industria agroalimentare (Ideas, Inalca), dei trasporti e del commercio (Intertrasport Centre, Sitra International). Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.
          In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Angola in quei campi che ci vedevano protagonisti prima dell'indipendenza e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità economiche: il settore dell'estrazione del marmo e del granito (il consorzio RBS - joint-venture tra imprenditori italiani e la ditta locale SOMISUL ha presentato alle autorità angolane un progetto di estrazione nelle cave della provincia della Huila al sud dell'Angola che, se approvato, consentirebbe il rilancio produttivo dell'intera provincia e la creazione di nuovi posti di lavoro) e della produzione del legname; anche quella dell'industria di trasformazione alimentare potrebbe essere un'area nella quale intervenire. Vi è da aggiungere, inoltre, che l'Angola, dopo 25 anni di lotta interna, è un Paese interamente da ricostruire. I principali settori che secondo le autorità hanno la massima priorità in quest'ambito sono quelli che permettono la libera circolazione dei beni all'interno del Paese: costruzione di strade, ponti, ricostruzione della rete ferroviaria, ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto e del porto di Luanda. Partecipare alla ricostruzione dell'infrastruttura dell'Angola potrà essere per i nostri settori altamente qualificati un compito interessante e redditizio.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Angola e dell'Angola in Italia.
          Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
          L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia all'Angola di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
          L'Accordo è in linea con la volontà del Governo dell'Angola di stimolare la promozione degli investimenti e di procedere con il programma di liberalizzazione del settore agricolo e di privatizzazione delle principali imprese pubbliche. E' altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.
          Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Angola ed in Italia.


C) Aspetti organizzativi ed oneri.

          L'accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.


D) Opzioni alternative.

          L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Angola; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione nulla".
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi; non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.




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