XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4266
Onorevoli Deputati! - La Convenzione del 23 luglio 1990
(Convenzione di arbitrato) si base sull'articolo 293 (ex
articolo 200) del Trattato che istituisce la Comunità europea,
a norma del quale gli Stati membri si sono impegnati ad
avviare negoziati per garantire l'eliminazione della doppia
imposizione fiscale all'interno dell'Unione europea.
La Convenzione del 23 luglio 1990, il cui obiettivo è di
eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili fra imprese associate, è entrata in vigore il 1^ gennaio
1995 ed è stata stipulata per un periodo di cinque anni. La
Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 22 marzo
1993, n. 99.
A seguito dell'entrata nell'Unione europea dell'Austria,
della Finlandia e della Svezia, il 21 dicembre 1995, il
Consiglio ha concluso un Accordo per l'adesione di detti Paesi
alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate.
La Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora
gli Stati membri non avessero intrapreso, ai sensi
dell'articolo 20 della stessa (che prevedeva la possibilità da
parte degli Stati contraenti di riunirsi, sei mesi prima della
scadenza del termine di vigenza della stessa, allo scopo di
deciderne il rinnovo), misure finalizzate alla sua proroga.
Con il Protocollo di modifica della Convenzione del 23
luglio 1990, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999, oltre ad
estendere la durata della Convenzione per ulteriori cinque
anni, si è introdotto il principio dell'automatica estensione
dei suoi effetti temporali. L'articolo 20, infatti, è stato
così definito: "La presente Convenzione è stipulata per un
periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata
di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro
sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi
per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del
Consiglio dell'Unione europea".
Tale meccanismo di rinnovo automatico risponde, in
particolare, alle istanze del settore privato, che aveva
rappresentato l'opportunità di intraprendere una tempestiva
azione per assicurare la proroga della Convenzione.
ANALISI TECNICO NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
La Convenzione del 23 luglio 1990 (cosiddetta "di
arbitrato"), ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n.
99, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999, qualora i membri non
avessero intrapreso, ai sensi dell'articolo 20 della stessa
Convenzione, misure finalizzate alla sua proroga.
Il Consiglio dell'Unione europea - avendo fatto presente,
in proposito, che il settore privato aveva rappresentato
l'opportunità che venisse intrapresa una tempestiva azione al
fine di conferire certezza alla proroga della Convenzione - ha
presentato uno schema di Protocollo, al fine di dare seguito
alle suddette istanze.
Tale Protocollo di modifica è stato firmato a Bruxelles
il 25 maggio 1999. Esso è volto ad estendere la durata della
Convenzione per un periodo di ulteriori cinque anni, salvo
eventuali obiezioni da parte degli Stati contraenti.
Sulla struttura tecnico-giuridica del Protocollo, si
precisa quanto segue:
Articolo 1
Viene modificato l'articolo 20 della Convenzione
cosiddetta "di arbitrato". In luogo della clausola tramite la
quale si prevedeva la facoltà, in capo agli Stati membri, di
riunirsi - sei mesi prima della scadenza del termine di
vigenza della Convenzione - allo scopo di decidere la proroga,
viene ora introdotta una proroga automatica, di carattere
quinquennale, al fine di evitare il sistematico rinnovo degli
effetti della Convenzione attraverso periodiche manifestazioni
di volontà.
Articolo 2
L'articolo 2 prevede che il Protocollo necessita di
strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte
degli Stati firmatari. Tale articolo statuisce, inoltre, che
tali strumenti debbano essere depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio dell'Unione europea.
Tale disposizione si è resa necessaria giacchè il
presente Protocollo tende ad incidere sulla Convenzione,
modificandone l'articolo 20.
Pertanto, è indispensabile che lo strumento giuridico
prescelto, ai fini dell'adozione del presente Protocollo,
abbia pari dignità giuridica della legge di ratifica tramite
la quale è stata adottata la Convenzione di arbitrato.
Articolo 3
L'articolo 3 introduce una clausola di retroattività
volta a disciplinare il periodo di "vacatio"
intercorrente tra la scadenza della Convenzione e la data di
entrata in vigore del Protocollo.
L'esigenza è stata dettata dalla norma dell'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione, la quale dispone che la
vertenza deve essere sottoposta ad arbitrato "entro i tre anni
che seguono la prima notifica della misura che comporta o può
comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo
1".
Considerato che la data di entrata in vigore del
Protocollo poteva intervenire successivamente al decorso dei
termini di cui all'articolo 6 della Convenzione, si è
constatato che i relativi termini avrebbero potuto, nel
frattempo, scadere con la conseguenza di recare grave
pregiudizio agli interessi del settore imprenditoriale.
Tuttavia, con la clausola di retroattività disciplinata
dall'articolo 3 del Protocollo - una volta entrata in vigore
la normativa di proroga - i termini ex articolo 6 della
Convenzione, potranno, ex post, considerarsi sospesi.
Articolo 4
L'articolo 4 statuisce le modalità procedurali ai fini
del deposito del presente Protocollo presso gli archivi del
Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.
Statuisce, inoltre, che il Segretario Generale trasmette copia
certificata conforme dello stesso Protocollo a ciascuno dei
Governi degli Stati firmatari.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Emergendo da quanto precede che la portata innovativa
della citata modifica è caratterizzata da aspetti meramente
procedurali, si ritiene che:
a) il provvedimento sia privo di effetti sul
gettito erariale;
b) non siano necessarie particolari norme di
adeguamento della normativa interna dal momento che, in
occasione della ratifica della Convenzione del 23 luglio 1990,
avvenuta con legge 22 marzo 1993, n. 99, sono già state
introdotte le norme per l'esecuzione delle disposizioni
contenute nel Protocollo.