XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4266




        Onorevoli Deputati! - La Convenzione del 23 luglio 1990 (Convenzione di arbitrato) si base sull'articolo 293 (ex articolo 200) del Trattato che istituisce la Comunità europea, a norma del quale gli Stati membri si sono impegnati ad avviare negoziati per garantire l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno dell'Unione europea.
        La Convenzione del 23 luglio 1990, il cui obiettivo è di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate, è entrata in vigore il 1^ gennaio 1995 ed è stata stipulata per un periodo di cinque anni. La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99.
        A seguito dell'entrata nell'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il 21 dicembre 1995, il Consiglio ha concluso un Accordo per l'adesione di detti Paesi alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
        La Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati membri non avessero intrapreso, ai sensi dell'articolo 20 della stessa (che prevedeva la possibilità da parte degli Stati contraenti di riunirsi, sei mesi prima della scadenza del termine di vigenza della stessa, allo scopo di deciderne il rinnovo), misure finalizzate alla sua proroga.
        Con il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999, oltre ad estendere la durata della Convenzione per ulteriori cinque anni, si è introdotto il principio dell'automatica estensione dei suoi effetti temporali. L'articolo 20, infatti, è stato così definito: "La presente Convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea".
        Tale meccanismo di rinnovo automatico risponde, in particolare, alle istanze del settore privato, che aveva rappresentato l'opportunità di intraprendere una tempestiva azione per assicurare la proroga della Convenzione.

ANALISI TECNICO NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          La Convenzione del 23 luglio 1990 (cosiddetta "di arbitrato"), ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999, qualora i membri non avessero intrapreso, ai sensi dell'articolo 20 della stessa Convenzione, misure finalizzate alla sua proroga.
          Il Consiglio dell'Unione europea - avendo fatto presente, in proposito, che il settore privato aveva rappresentato l'opportunità che venisse intrapresa una tempestiva azione al fine di conferire certezza alla proroga della Convenzione - ha presentato uno schema di Protocollo, al fine di dare seguito alle suddette istanze.
          Tale Protocollo di modifica è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999. Esso è volto ad estendere la durata della Convenzione per un periodo di ulteriori cinque anni, salvo eventuali obiezioni da parte degli Stati contraenti.
          Sulla struttura tecnico-giuridica del Protocollo, si precisa quanto segue:

              Articolo 1

          Viene modificato l'articolo 20 della Convenzione cosiddetta "di arbitrato". In luogo della clausola tramite la quale si prevedeva la facoltà, in capo agli Stati membri, di riunirsi - sei mesi prima della scadenza del termine di vigenza della Convenzione - allo scopo di decidere la proroga, viene ora introdotta una proroga automatica, di carattere quinquennale, al fine di evitare il sistematico rinnovo degli effetti della Convenzione attraverso periodiche manifestazioni di volontà.

              Articolo 2

          L'articolo 2 prevede che il Protocollo necessita di strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Tale articolo statuisce, inoltre, che tali strumenti debbano essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.
          Tale disposizione si è resa necessaria giacchè il presente Protocollo tende ad incidere sulla Convenzione, modificandone l'articolo 20.
          Pertanto, è indispensabile che lo strumento giuridico prescelto, ai fini dell'adozione del presente Protocollo, abbia pari dignità giuridica della legge di ratifica tramite la quale è stata adottata la Convenzione di arbitrato.
              Articolo 3

          L'articolo 3 introduce una clausola di retroattività volta a disciplinare il periodo di "vacatio" intercorrente tra la scadenza della Convenzione e la data di entrata in vigore del Protocollo.
          L'esigenza è stata dettata dalla norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, la quale dispone che la vertenza deve essere sottoposta ad arbitrato "entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1".
          Considerato che la data di entrata in vigore del Protocollo poteva intervenire successivamente al decorso dei termini di cui all'articolo 6 della Convenzione, si è constatato che i relativi termini avrebbero potuto, nel frattempo, scadere con la conseguenza di recare grave pregiudizio agli interessi del settore imprenditoriale.
          Tuttavia, con la clausola di retroattività disciplinata dall'articolo 3 del Protocollo - una volta entrata in vigore la normativa di proroga - i termini ex articolo 6 della Convenzione, potranno, ex post, considerarsi sospesi.

              Articolo 4

          L'articolo 4 statuisce le modalità procedurali ai fini del deposito del presente Protocollo presso gli archivi del Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Statuisce, inoltre, che il Segretario Generale trasmette copia certificata conforme dello stesso Protocollo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Emergendo da quanto precede che la portata innovativa della citata modifica è caratterizzata da aspetti meramente procedurali, si ritiene che:

                a) il provvedimento sia privo di effetti sul gettito erariale;

                b) non siano necessarie particolari norme di adeguamento della normativa interna dal momento che, in occasione della ratifica della Convenzione del 23 luglio 1990, avvenuta con legge 22 marzo 1993, n. 99, sono già state introdotte le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel Protocollo.




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