XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4256




        Onorevoli Colleghi! - La domanda di una regolamentazione della propria attività lavorativa è ormai generalizzata, e non più appannaggio delle sole attività lavorative tradizionalmente considerate liberali. Tale domanda di regole, e di conseguente formazione, è null'altro che la reazione ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità, che il cittadino utente pretende da tutti i servizi pubblici e, in modo particolare, da quelli che hanno in cura la sua salute.
        Il caso dei conducenti degli automezzi di emergenza sanitaria, denominati "autisti soccorritori", non fa certo eccezione.
        A fronte di una matura coscienza di categoria, di un chiaro ruolo nell'organizzazione dei servizi d'emergenza, peraltro oggetto di una specifica normativa a livello nazionale, e di un'esplicita domanda di regolamentare compiti, attività e formazione, esiste solo un debole supporto normativo (relativo al contenuto del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985 pagine 34-35) su cui appoggiare provvedimenti in questo senso.
        Per tale ragione la definizione del profilo professionale di autista soccorritore dovrà avvenire specificando:

                a) le finalità del profilo stesso, ovvero cosa ci si attende in termini di attività svolte;

                b) i contesti operativi nei quali tali attività troveranno luogo;

                c) il contesto relazionale, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore ed i rapporti con le altre professioni;

                d) un elenco di attività elementari, che permetterà di ricavare le competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore dovrà possedere.
        In generale, i canali formativi che dovranno essere utilizzati saranno quelli della formazione professionale delle regioni e delle province autonome, che stabiliranno i fabbisogni formativi ed autorizzeranno istituzioni pubbliche e private, dotate dei necessari requisiti, alla effettuazione dei corsi.
        L'accesso alla formazione deve prevedere il diploma d'istruzione secondaria di primo grado ed un'età compatibile con quanto previsto dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
        La didattica dovrà essere organizzata per moduli e per aree disciplinari. I moduli didattici potranno essere di tipo diverso: un modulo didattico che assicurerà conoscenze di base ed un modulo specifico per la professione, che fornirà le conoscenze proprie della medesima.
        La formazione dovrà essere di tipo teorico, pratico (esercitazioni e stage) e di tirocinio, ed ogni modulo dovrà rispettare una durata minima. Per ogni modulo didattico ed ogni area disciplinare dovranno essere specificate le singole materie di insegnamento ed i relativi obiettivi didattici.
        E' necessario prevedere la frequenza obbligatoria ed un esame finale da parte di un'apposita commissione, con il rilascio di un attestato di qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale, nei contesti operativi specificati.
        Nella disciplina del profilo professionale e della relativa formazione una certa "flessibilità" dovrà essere lasciata alle singole regioni e province autonome, in relazione alle esigenze operative locali, ma nel rispetto di un insieme di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura professionale su tutto il territorio nazionale.
        Accanto a questa variabilità locale, un'attenzione particolare dovrà essere dedicata ai problemi della libera circolazione dei lavoratori in area comunitaria, prevedendo un tipo di formazione che, per modalità, quantità e trasparenza, garantisca un facile riconoscimento dell'attestato di qualifica anche in altri Paesi dell'Unione europea.
        La specificazione di attività, competenze e materie di insegnamento dovrà essere fatta con la collaborazione di esperti della categoria interessata e di funzionari regionali; la presenza di questi ultimi garantirà il dovuto raccordo con le esigenze operative e con le modalità organizzative del Servizio sanitario nazionale.




Frontespizio Testo articoli