XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4256
Onorevoli Colleghi! - La domanda di una
regolamentazione della propria attività lavorativa è ormai
generalizzata, e non più appannaggio delle sole attività
lavorative tradizionalmente considerate liberali. Tale domanda
di regole, e di conseguente formazione, è null'altro che la
reazione ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di
qualità, che il cittadino utente pretende da tutti i servizi
pubblici e, in modo particolare, da quelli che hanno in cura
la sua salute.
Il caso dei conducenti degli automezzi di emergenza
sanitaria, denominati "autisti soccorritori", non fa certo
eccezione.
A fronte di una matura coscienza di categoria, di un
chiaro ruolo nell'organizzazione dei servizi d'emergenza,
peraltro oggetto di una specifica normativa a livello
nazionale, e di un'esplicita domanda di regolamentare compiti,
attività e formazione, esiste solo un debole supporto
normativo (relativo al contenuto del supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985
pagine 34-35) su cui appoggiare provvedimenti in questo
senso.
Per tale ragione la definizione del profilo professionale
di autista soccorritore dovrà avvenire specificando:
a) le finalità del profilo stesso, ovvero cosa ci
si attende in termini di attività svolte;
b) i contesti operativi nei quali tali attività
troveranno luogo;
c) il contesto relazionale, ovvero la collocazione
organizzativa dell'operatore ed i rapporti con le altre
professioni;
d) un elenco di attività elementari, che
permetterà di ricavare le competenze tecniche, cognitive e
relazionali che l'operatore dovrà possedere.
In generale, i canali formativi che dovranno essere
utilizzati saranno quelli della formazione professionale delle
regioni e delle province autonome, che stabiliranno i
fabbisogni formativi ed autorizzeranno istituzioni pubbliche e
private, dotate dei necessari requisiti, alla effettuazione
dei corsi.
L'accesso alla formazione deve prevedere il diploma
d'istruzione secondaria di primo grado ed un'età compatibile
con quanto previsto dal codice della strada di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
La didattica dovrà essere organizzata per moduli e per
aree disciplinari. I moduli didattici potranno essere di tipo
diverso: un modulo didattico che assicurerà conoscenze di base
ed un modulo specifico per la professione, che fornirà le
conoscenze proprie della medesima.
La formazione dovrà essere di tipo teorico, pratico
(esercitazioni e stage) e di tirocinio, ed ogni modulo
dovrà rispettare una durata minima. Per ogni modulo didattico
ed ogni area disciplinare dovranno essere specificate le
singole materie di insegnamento ed i relativi obiettivi
didattici.
E' necessario prevedere la frequenza obbligatoria ed un
esame finale da parte di un'apposita commissione, con il
rilascio di un attestato di qualifica spendibile su tutto il
territorio nazionale, nei contesti operativi specificati.
Nella disciplina del profilo professionale e della
relativa formazione una certa "flessibilità" dovrà essere
lasciata alle singole regioni e province autonome, in
relazione alle esigenze operative locali, ma nel rispetto di
un insieme di regole comuni, stabilite a livello centrale, a
garanzia di una sostanziale omogeneità della figura
professionale su tutto il territorio nazionale.
Accanto a questa variabilità locale, un'attenzione
particolare dovrà essere dedicata ai problemi della libera
circolazione dei lavoratori in area comunitaria, prevedendo un
tipo di formazione che, per modalità, quantità e trasparenza,
garantisca un facile riconoscimento dell'attestato di
qualifica anche in altri Paesi dell'Unione europea.
La specificazione di attività, competenze e materie di
insegnamento dovrà essere fatta con la collaborazione di
esperti della categoria interessata e di funzionari regionali;
la presenza di questi ultimi garantirà il dovuto raccordo con
le esigenze operative e con le modalità organizzative del
Servizio sanitario nazionale.