XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4247




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione italiana in materia di elezioni del sindaco di comuni con più di 15 mila abitanti e di elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, contiene un'anomalia che si intende, con questa proposta, eliminare. Ci si riferisce al cosiddetto voto disgiunto, alla possibilità cioè per l'elettore di esprimere il voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. Analoga possibilità esiste anche per le elezioni regionali con riguardo all'espressione di voto per le liste provinciali e le liste regionali collegate in cui si struttura il sistema di elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, secondo le previsioni della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
        L'istituto del voto disgiunto introduce un elemento di confusione e di distorsione in procedimenti elettorali che, seppur diversi, mirano entrambi ad un'investitura forte del sindaco e del presidente della regione ed alla garanzia di una maggioranza consiliare stabile.
        Si può quindi affermare che il voto disgiunto costituisce un elemento dissonante rispetto alla logica maggioritaria che ispira i sistemi elettorali in oggetto.
        A ciò si aggiunga che, nella prassi, l'istituto che si intende abolire ha comportato rilevanti problemi nell'interpre-tazione relativa alla validità delle sche- de elettorali. L'adozione, talora, di criteri diversi ha costituito in più occasioni un elemento di inquinamento nella genuina espressione delle preferenze degli elettori.
        Da un punto di vista tecnico si segnala che l'articolo 1 della proposta è stato congegnato in modo da uniformare le modalità di espressione del voto con quanto previsto dal medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riguardo alle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.




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