XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4247
Onorevoli Colleghi! - La legislazione italiana in
materia di elezioni del sindaco di comuni con più di 15 mila
abitanti e di elezioni dei consigli delle regioni a statuto
ordinario, contiene un'anomalia che si intende, con questa
proposta, eliminare. Ci si riferisce al cosiddetto voto
disgiunto, alla possibilità cioè per l'elettore di esprimere
il voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non
collegata. Analoga possibilità esiste anche per le elezioni
regionali con riguardo all'espressione di voto per le liste
provinciali e le liste regionali collegate in cui si struttura
il sistema di elezione dei consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario, secondo le previsioni della legge 23
febbraio 1995, n. 43.
L'istituto del voto disgiunto introduce un elemento di
confusione e di distorsione in procedimenti elettorali che,
seppur diversi, mirano entrambi ad un'investitura forte del
sindaco e del presidente della regione ed alla garanzia di una
maggioranza consiliare stabile.
Si può quindi affermare che il voto disgiunto costituisce
un elemento dissonante rispetto alla logica maggioritaria che
ispira i sistemi elettorali in oggetto.
A ciò si aggiunga che, nella prassi, l'istituto che si
intende abolire ha comportato rilevanti problemi
nell'interpre-tazione relativa alla validità delle sche- de
elettorali. L'adozione, talora, di criteri diversi ha
costituito in più occasioni un elemento di inquinamento nella
genuina espressione delle preferenze degli elettori.
Da un punto di vista tecnico si segnala che l'articolo 1
della proposta è stato congegnato in modo da uniformare le
modalità di espressione del voto con quanto previsto dal
medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
con riguardo alle elezioni dei presidenti di provincia e dei
consigli provinciali.