XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4197
Onorevoli Deputati! - Le caratteristiche tecniche del
Patto internazionale riguardano in primo luogo il campo di
applicazione che viene limitato all'imposizione sui redditi,
essendo stata esclusa, su base di reciprocità, la tassazione
del patrimonio.
La struttura generale del testo ricalca gli schemi
convenzionali più recenti della specie accolti sul piano
internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è
costituita
dalle persone residenti di uno di entrambi gli Stati
contraenti.
In merito all'ambito oggettivo di applicazione, tra le
"imposte considerate", figurano per l'Italia, all' articolo 2,
paragrafo 3:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG);
l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
L'inserimento dell'IRAP è considerato opportuno in
considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale siriano di
un'imposta addizionale prelevata in percentuale dell'imposta
erariale e finalizzata a contribuire ai bilanci degli enti
pubblici locali.
In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui
all'articolo 5, la definizione recepita nel testo
convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi
stipulati dall'Italia successivamente alla data di entrata in
vigore della riforma tributaria del 1973 e in linea con lo
schema OCSE del 1963; viene in particolare prevista la
fattispecie del cantiere di costruzione o di montaggio,
considerato quale stabile organizzazione nel caso in cui
oltrepassi il termine di durata di sei mesi, periodo già
accettato dall'Italia in numerosi accordi di specie conclusi
in precedenza.
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta
al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i
redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto
esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa
stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività
nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è
localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare
gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile
organizzazione.
Conformemente alle raccomandazioni formulate in sede OCSE,
gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo
8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la
sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La
medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio
in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della
navigazione.
Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese
associate - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - il
paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di
effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi
accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di
procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di
garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione
fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione
interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi
in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato
soltanto previo esperimento della procedura amichevole
prevista all'articolo 25 della Convenzione.
Il trattamento convenzionale riservato a dividendi ed
interessi è caratterizzato dalla previsione della tassazione
definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del
beneficiario.
Relativamente ai dividendi, fermo restando il principio
generale della loro definitiva tassazione nello Stato di
residenza del percipiente, sussiste la concorrente facoltà per
lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda il
5 per cento del loro ammontare lordo, per partecipazioni di
almeno il 25 per cento, e il 10 per cento negli altri casi
(articolo 10).
Per quanto concerne gli interessi (articolo 11), oltre al
criterio di tassazione nello Stato di residenza, è stata
prevista la facoltà per lo Stato alla fonte di prelevare
un'imposta non eccedente il 10 per cento del loro ammontare
lordo, nonché la tassazione esclusiva nel Paese di residenza
per i seguenti casi particolari:
interessi "pubblici";
interessi pagati in relazione a vendite a credito di
apparecchiature industriali, commerciali o scientifiche;
interessi pagati in relazione a vendite a credito di
merci o alla fornitura di servizi da un'impresa ad un'altra
impresa;
interessi su qualsiasi prestito di qualsiasi tipo
garantito da una banca.
La fissazione del predetto limite di ritenuta e
l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica
realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per
l'Italia, anche in relazione ai potenziali sviluppi degli
investimenti italiani in Siria.
In materia di canoni (royalties) resta valido il
principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del
percipiente, ma, nel contempo, si è dovuto tener conto
dell'indirizzo generale di politica economica adottato dalla
Siria, con il quale si impone per gli Accordi di specie una
soglia minima di ritenuta generalmente fissata al 20 per cento
(articolo 12).
Da parte italiana - considerato anche l'insieme delle
soluzioni adottate nel contesto dell'atto internazionale - è
stata accettata la ritenuta alla fonte del 18 per cento.
Tuttavia, per evitare che nel futuro le imprese italiane si
trovino in tale materia ad essere penalizzate rispetto ad
altre imprese residenti in Paesi ad economia avanzata con i
quali la Siria dovesse in futuro concordare un'aliquota
inferiore al 18 per cento, è stata introdotta, a favore
dell'Italia, la clausola della nazione più favorita. Tale
clausola - inserita al punto 5 del Protocollo addizionale -
vincola la Siria ad estendere automaticamente alle
royalties pagate a residenti italiani l'eventuale aliquota
inferiore al 18 per cento che dovesse essere concordata dalla
Siria in analoghe convenzioni con altri Paesi membri
dell'Unione europea.
Per quanto concerne il trattamento dei "capital
gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è,
a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la
previsione della tassabilità dei redditi in questione:
nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della
Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni
immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti
beni;
nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o
la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni
mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base
fissa;
esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di
direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di
plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in
traffico internazionale ovvero, a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili;
esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in
tutti gli altri casi.
Gli articoli 14 e 15 della Convenzione italo-siriana
riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei
redditi derivanti dall'esercizio di una professione
indipendente e di una attività dipendente: per tali
fattispecie si applica il principio generale di imposizione
nel Paese di residenza.
All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione
concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una
base fissa o di permanenza del soggetto per un periodo
superiore ai 183 giorni. Nel secondo caso appena ricordato
relativo ai redditi di lavoro subordinato, ai fini della
tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore,
sono previsti gli usuali criteri:
a) della permanenza nell'altro Stato per un
periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da, o per
conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato;
c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da
una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore
di lavoro ha nell'altro Stato.
Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi
e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che
li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di
artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di
prestazione dell'attività.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo
18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono
tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del
beneficiario. Nel contempo - seguendo una linea di garanzia
per il nostro Paese oramai consolidata - anche per il Patto
internazionale di cui si tratta, un particolare regime fiscale
è stato introdotto con riguardo al "trattamento di fine
rapporto (TFR)". La problematica potrebbe sorgere da un
comportamento elusivo adottabile da imprese italiane collegato
ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti
dagli Accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul
progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le
remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di
residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento
è riservato ai redditi non espressamente menzionati
nell'Accordo internazionale. Ora, potrebbe riscontrarsi il
ricorso alla seguente pratica elusiva: in un arco di tempo
piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente
italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e
lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente
italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi
fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro
le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR
in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso
TFR viene considerato "remunerazione similare alla pensione",
ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di
conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile
soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta
italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
Al fine di evitare tali comportamenti, l'articolo 18,
paragrafo 3, stabilisce che, in ogni caso, gli importi
ricevuti a titolo di TFR o di indennità similari da un
residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che
sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Siria)
restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).
Parimenti, la clausola "subject to tax" inserita al
paragrafo 2 dell'articolo 18, considerata la non imponibilità
dei redditi di pensione in base alle leggi interne siriane,
permette di evitare i casi di doppia esenzione. Si prevede
infatti che le disposizioni generali di cui al paragrafo 1
dello stesso articolo 18 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione
nello Stato di residenza: in tal caso i redditi saranno
imponibili nello Stato della fonte.
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da
cui provengono i redditi.
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo
nell'altro Stato, qualora i servizi siano resi in detto Stato
dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di
detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato,
oppure, non avendo la nazionalità del primo Stato, non sia
divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo
di effettuare i servizi.
Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato,
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i
redditi, a meno che la persona fisica sia un residente
dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la
nazionalità dello Stato dal quale derivano le pensioni: in
quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto
nell'altro Stato.
L'articolo 20 (professori e insegnanti) esenta le relative
remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività
nell'interesse pubblico per permanenze inferiori ad un anno,
mentre tale limitazione temporale non viene presa in
considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al
di fuori di detto Paese da studenti (articolo 21).
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli
articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili
esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con
l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli
elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro
Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o
base fissa, situata in detto altro Stato.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione
internazionale (articolo 23), che può emergere in dipendenza
del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di
imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con
il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le
Convenzioni già negoziate, anche con la Siria è stata inserita
la clausola del credito d'imposta ordinario.
Le disposizioni convenzionali relative alla non
discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole
(articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26)
risultano formulate in maniera analoga alle corrispondenti
disposizioni degli altri Accordi della specie conclusi dal
nostro Paese.
L'articolo 25 in particolare, corrisponde pienamente alle
raccomandazioni formulate in merito dall'OCSE.
La Convenzione è stata corredata da un Protocollo
interpretativo ed integrativo della stessa.
Si segnala infine che, all'articolo 29, l'entrata in
vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si
applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire
dall'anno solare successivo a quello di entrata in vigore
della Convenzione;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,
per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire
dall'anno solare successivo a quello di entrata in vigore
della Convenzione.
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato, derivanti
dall'attuazione della Convenzione, si fa presente che non si
dispone di tecniche econometriche particolari su cui basare
una proiezione dei riflessi economico-finanziari determinati
dal recepimento nell'ordinamento interno dell'atto
internazionale di cui trattasi.
Peraltro, preme sottolineare che l'atto stesso, volto a
disciplinare in maniera più completa gli aspetti fiscali
afferenti le relazioni economiche tra l'Italia e la Siria, non
si discosta da quelli stipulati dal nostro Paese negli ultimi
anni, sulla base del modello OCSE.
Si deve, pertanto, ipotizzare che - costituendo, la
Convenzione in parola, il risultato di negoziati volti a
perseguire obiettivi di ponderazione di interessi
contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti
dei rispettivi ambiti di imponibilità - la reciprocità dei
vantaggi e degli svantaggi che ne potranno conseguire produrrà
complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo
verosimilmente neutro il riflesso del provvedimento rispetto
al gettito fiscale.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Le disposizioni della Convenzione in parola, possono - al
verificarsi di determinate condizioni specificamente previste
e puntualmente definite - incidere, modificandoli, su
disposizioni di legge o regolamenti in vigore in materia
fiscale.
Essa, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica
e all'ordine di esecuzione, non richiede norme di adeguamento
all'ordinamento interno.