XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4197




        Onorevoli Deputati! - Le caratteristiche tecniche del Patto internazionale riguardano in primo luogo il campo di applicazione che viene limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, su base di reciprocità, la tassazione del patrimonio.
        La struttura generale del testo ricalca gli schemi convenzionali più recenti della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
        La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno di entrambi gli Stati contraenti.
        In merito all'ambito oggettivo di applicazione, tra le "imposte considerate", figurano per l'Italia, all' articolo 2, paragrafo 3:

            l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

            l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

            l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

        L'inserimento dell'IRAP è considerato opportuno in considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale siriano di un'imposta addizionale prelevata in percentuale dell'imposta erariale e finalizzata a contribuire ai bilanci degli enti pubblici locali.
        In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente alla data di entrata in vigore della riforma tributaria del 1973 e in linea con lo schema OCSE del 1963; viene in particolare prevista la fattispecie del cantiere di costruzione o di montaggio, considerato quale stabile organizzazione nel caso in cui oltrepassi il termine di durata di sei mesi, periodo già accettato dall'Italia in numerosi accordi di specie conclusi in precedenza.
        La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
        Conformemente alle raccomandazioni formulate in sede OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.
        Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.
        Il trattamento convenzionale riservato a dividendi ed interessi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario.
        Relativamente ai dividendi, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sussiste la concorrente facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 25 per cento, e il 10 per cento negli altri casi (articolo 10).
        Per quanto concerne gli interessi (articolo 11), oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è stata prevista la facoltà per lo Stato alla fonte di prelevare un'imposta non eccedente il 10 per cento del loro ammontare lordo, nonché la tassazione esclusiva nel Paese di residenza per i seguenti casi particolari:

            interessi "pubblici";

            interessi pagati in relazione a vendite a credito di apparecchiature industriali, commerciali o scientifiche;
            interessi pagati in relazione a vendite a credito di merci o alla fornitura di servizi da un'impresa ad un'altra impresa;

            interessi su qualsiasi prestito di qualsiasi tipo garantito da una banca.

        La fissazione del predetto limite di ritenuta e l'esenzione prevista per gli interessi di natura pubblica realizzano un trattamento indubbiamente soddisfacente per l'Italia, anche in relazione ai potenziali sviluppi degli investimenti italiani in Siria.
        In materia di canoni (royalties) resta valido il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, ma, nel contempo, si è dovuto tener conto dell'indirizzo generale di politica economica adottato dalla Siria, con il quale si impone per gli Accordi di specie una soglia minima di ritenuta generalmente fissata al 20 per cento (articolo 12).
        Da parte italiana - considerato anche l'insieme delle soluzioni adottate nel contesto dell'atto internazionale - è stata accettata la ritenuta alla fonte del 18 per cento. Tuttavia, per evitare che nel futuro le imprese italiane si trovino in tale materia ad essere penalizzate rispetto ad altre imprese residenti in Paesi ad economia avanzata con i quali la Siria dovesse in futuro concordare un'aliquota inferiore al 18 per cento, è stata introdotta, a favore dell'Italia, la clausola della nazione più favorita. Tale clausola - inserita al punto 5 del Protocollo addizionale - vincola la Siria ad estendere automaticamente alle royalties pagate a residenti italiani l'eventuale aliquota inferiore al 18 per cento che dovesse essere concordata dalla Siria in analoghe convenzioni con altri Paesi membri dell'Unione europea.
        Per quanto concerne il trattamento dei "capital gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

            nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

            nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

            esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero, a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

            esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

        Gli articoli 14 e 15 della Convenzione italo-siriana riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.
        All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa o di permanenza del soggetto per un periodo superiore ai 183 giorni. Nel secondo caso appena ricordato relativo ai redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:

            a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

            b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

            c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

        Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
        Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo - seguendo una linea di garanzia per il nostro Paese oramai consolidata - anche per il Patto internazionale di cui si tratta, un particolare regime fiscale è stato introdotto con riguardo al "trattamento di fine rapporto (TFR)". La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo adottabile da imprese italiane collegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli Accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'Accordo internazionale. Ora, potrebbe riscontrarsi il ricorso alla seguente pratica elusiva: in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR viene considerato "remunerazione similare alla pensione", ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
        Al fine di evitare tali comportamenti, l'articolo 18, paragrafo 3, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o di indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Siria) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).
        Parimenti, la clausola "subject to tax" inserita al paragrafo 2 dell'articolo 18, considerata la non imponibilità dei redditi di pensione in base alle leggi interne siriane, permette di evitare i casi di doppia esenzione. Si prevede infatti che le disposizioni generali di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 18 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza: in tal caso i redditi saranno imponibili nello Stato della fonte.
        Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
        Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato, qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato, oppure, non avendo la nazionalità del primo Stato, non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
        Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale derivano le pensioni: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
        L'articolo 20 (professori e insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività nell'interesse pubblico per permanenze inferiori ad un anno, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti (articolo 21).
        I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situata in detto altro Stato.
        Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 23), che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già negoziate, anche con la Siria è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.
        Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24), alla procedura amichevole (articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26) risultano formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
        L'articolo 25 in particolare, corrisponde pienamente alle raccomandazioni formulate in merito dall'OCSE.
        La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.
        Si segnala infine che, all'articolo 29, l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

            a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire dall'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;

            b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

        Per quanto concerne la quantificazione degli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'attuazione della Convenzione, si fa presente che non si dispone di tecniche econometriche particolari su cui basare una proiezione dei riflessi economico-finanziari determinati dal recepimento nell'ordinamento interno dell'atto internazionale di cui trattasi.
        Peraltro, preme sottolineare che l'atto stesso, volto a disciplinare in maniera più completa gli aspetti fiscali afferenti le relazioni economiche tra l'Italia e la Siria, non si discosta da quelli stipulati dal nostro Paese negli ultimi anni, sulla base del modello OCSE.
        Si deve, pertanto, ipotizzare che - costituendo, la Convenzione in parola, il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità - la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne potranno conseguire produrrà complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo verosimilmente neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Le disposizioni della Convenzione in parola, possono - al verificarsi di determinate condizioni specificamente previste e puntualmente definite - incidere, modificandoli, su disposizioni di legge o regolamenti in vigore in materia fiscale.
          Essa, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.




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