XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4181
Onorevoli Colleghi! - La nostra Carta costituzionale
fino alla recente riforma del 2001 - con la quale è stato
modificato il titolo V della parte seconda ed è stata
introdotta, all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
tra le materie di competenza esclusiva dello Stato anche
quella relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"
- non conteneva alcuna espressa disposizione che avesse ad
oggetto l'ambiente in quanto tale. Gli unici riferimenti alla
tematica ambientale potevano essere ricavati dal secondo comma
dell'articolo 9, laddove si stabilisce che "La Repubblica
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione, o indirettamente dal primo comma dell'articolo 32,
laddove si dispone che è la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività (...)".
Nel corso di più di cinquant'anni sono state la
giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare
attraverso interpretazioni estensive, evolutive e combinate
degli articoli 9 e 32, e quella della Suprema Corte di
cassazione, che progressivamente hanno posto in luce alcuni
elementi fondamentali volti a riconoscere la protezione
dell'ambiente quale finalità prioritaria e a collocarla
correttamente nell'alveo degli interessi pubblici
nazionali.
Grazie a questa evoluzione giurisprudenziale l'ambiente è
venuto progressivamente a configurarsi innanzitutto come
"valore trasversale", concetto su cui la stessa Corte
costituzionale ha avuto occasione di tornare anche in pronunce
recenti come nelle sentenze n. 407 e 536 del 2002: la nozione
giuridica di "tutela dell'ambiente" non è, cioè,
circoscrivibile nel concetto di una singola materia, ma
assurge piuttosto al rango di "valore trasversale",
costituzionalmente protetto. Se in linea di massima ciò non
esclude, secondo la Corte, la titolarità in capo alle regioni
di competenze legislative su materie per le quali quel valore
costituzionale assume rilievo, allo stesso tempo, in funzione
di quel valore, lo Stato può sempre dettare standard di
tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.
L'apporto giurisprudenziale è stato poi completato dalle
elaborazioni teoriche condotte dalla dottrina nella
definizione di un concetto giuridico di ambiente inteso quale
"bene giuridico unitario", tale da comprendere, cioè, tutte le
risorse naturali e culturali: i sistemi terrestri, acquatici e
aerei, da un lato, e il territorio sotto il profilo
urbanistico, pianificatorio, storico-artistico e paesaggistico
dall'altro.
A seguito di questi importanti contributi teorico-pratici,
l'ambiente ha dunque assunto il rango di valore
costituzionale, andando ben al di là di quanto originariamente
previsto dall'articolo 9 della Costituzione, e rendendo nel
contempo necessaria, e ormai improrogabile, una modifica di
tale norma, volta a configurare l'ambiente non più solo come
un ambito materiale, appartenente alla competenza esclusiva
dello Stato, ai sensi del novellato articolo 117 della
Costituzione, ma anche come un valore costituzionalmente
protetto. Raccogliendo il frutto di quanto sin qui elaborato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, appare allora
indispensabile che la Repubblica riconosca e garantisca
l'ambiente e gli ecosistemi quali valori fondamentali e beni
inviolabili del pianeta, e quindi anche del nostro Paese.
Anche a livello internazionale, infatti, il legame tra
protezione dell'ambiente e diritti dell'uomo è stato oggetto,
da moltissimi anni, di riflessioni e dibattiti. In
particolare, fin dagli anni settanta è emersa la necessità di
individuare una nozione di ambiente che comprendesse non solo
gli "ecosistemi" o "la natura", intesi in senso descrittivo,
come concetti esterni all'uomo, ma piuttosto quali componenti
essenziali della dignità e del benessere cui l'uomo ha
diritto. Sarà qui sufficiente ricordare che già la Conferenza
di Stoccolma nel 1972 significativamente introdusse, tra i
princìpi fondamentali, quello del "diritto dell'uomo a
condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente la cui
qualità gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere",
mentre, in termini più recenti, di rilievo appare l'impegno
assunto dagli Stati durante la Conferenza di Rio de Janeiro
nel 1992 per il rafforzamento delle misure nazionali a tutela
dell'ambiente e della salute. Un ulteriore passo verso il
riconoscimento di "un ambiente salubre", quale diritto
sostanziale di natura costituzionale, è certamente
rappresentato dalla "Convenzione di Aarhus" sul diritto
all'informazione, l'accesso alla giustizia e alla
partecipazione ai procedimenti decisionali in materia di
ambiente, approvata e firmata il 25 giugno 1998 dall'Unione
europea, grazie anche alle sollecitazioni provenienti da
diverse organizzazioni non governative. Tale Convenzione,
recepita nell'ordinamento italiano con la legge 16 marzo 2001,
n. 108, nell'enunciare all'articolo 1 il proprio oggetto,
prevede che "Al fine di contribuire a proteggere il diritto di
ciascuno, nelle generazioni presenti e future, di vivere in un
ambiente atto a garantire la propria salute e il proprio
benessere, ciascuna Parte garantisce i diritti di accesso
all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico
al processo decisionale e di accesso alla giustizia in materia
di ambiente, conformemente alle disposizioni della presente
convenzione".
Nonostante il vivace dibattito in ambito internazionale ed
europeo, cui si è fatto cenno, va purtroppo rilevato come
siano ancora non numerose le Costituzioni nazionali che
riconoscono l'ambiente, e la sua salvaguardia, come diritto o
valore fondamentale di rilievo costituzionale. Tra le
Costituzioni di recente modificate va ricordata quella belga
(1993) che all'articolo 23 ha previsto che "tutti hanno
diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana",
specificando poi che tale diritto comprende il "diritto alla
protezione di un ambiente sano"; quella portoghese che nel
1997 ha modificato l'articolo 66, che già prevedeva il diritto
all'ambiente, con un richiamo allo sviluppo sostenibile; e la
nuova Costituzione federale svizzera, che nel 2000 ha
introdotto un'intera sezione, composta di otto articoli,
dedicata all'ambiente e alla pianificazione del territorio, e
i cui articoli 73 e 74 sono specificatamente dedicati allo
sviluppo sostenibile, il primo, e alla protezione
dell'ambiente, il secondo. Il 25 giugno 2003, inoltre, il
Consiglio dei Ministri francese ha approvato un progetto di
legge costituzionale riguardante la Charte de
l'environnement, che si propone di inserire nel
preambolo della Costituzione francese un riferimento ai
diritti e ai doveri riguardanti l'ambiente; se il progetto
francese, che verrà presentato al Parlamento subito dopo la
pausa estiva, concluderà il suo iter in maniera
positiva, i diritti e i doveri consacrati nella Carta
dell'ambiente del 2003 saranno costituzionalizzati e posti
allo stesso livello dei diritti civili e politici contenuti
nella Déclaration del 1789 e dei princìpi economici e
sociali enunciati nel preambolo alla Costituzione del 1946.
La presente iniziativa legislativa di modifica
dell'articolo 9 della Costituzione si colloca allora in questo
contesto storico e normativo: da un lato essa raccoglie le
istanze e le elaborazioni teorico-normative e
giurisprudenziali, sia nazionali che internazionali, che hanno
caratterizzato le evoluzioni in materia ambientale degli
ultimi decenni; dall'altro mira a porre il nostro Paese
all'avanguardia a livello internazionale, assieme ad altri
Paesi come il Belgio, il Portogallo, la Svizzera e la Francia,
nel tentativo di rendere compiutamente effettivo e sostanziale
il riconoscimento del diritto costituzionale ad un ambiente
salubre.