XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4150
Onorevoli Colleghi! - Finalità della presente proposta
di legge è introdurre, a costo zero per l'erario, un incentivo
alla mobilità. Torna, infatti, periodicamente a riaccendersi
il dibattito sulla entità degli oneri fiscali gravanti sul
settore immobiliare. In particolare, è stata da più parti
sottolineata l'onerosità del livello di prelievo previsto sul
reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso
residenziale, stante la evidente doppia tassazione costituita
da IRPEF ed ICI e l'altrettanto evidente disparità di
trattamento rispetto ai redditi finanziari.
Allo stesso tempo, i numerosi vincoli alla mobilità dei
fattori della produzione ed il rilievo dagli stessi assunto
nel nostro Paese sono stati frequentemente valutati come
elementi atti a condizionare negativamente sia l'iniziativa
produttiva, sia la conveniente allocazione delle risorse; su
tale fronte, poi, assume particolare rilievo il tema della
scarsa mobilità della componente "lavoro" dei fattori della
produzione.
Si aggiunga che le tendenze del quadro macroeconomico
sembrano rafforzare le spinte verso una maggiore mobilità sul
territorio, prevalentemente per motivi di lavoro e di studio
connessi alle accentuate differenze retributive, alla
tendenziale diminuzione del grado di stabilità del posto di
lavoro nonché alla necessità di conoscere e seguire i fenomeni
innovativi ove essi si sviluppano, ma non di rado anche per
motivi puramente familiari o come del tutto rispettabile
scelta di vita.
Tali fenomeni di rapido mutamento dei mercati e dei
costumi, di spinta all'innovazione tecnologica e di continua
ricerca di mercati di manodopera e di altri fattori della
produzione dove il costo risulti più competitivo, impongono in
ambito nazionale maggiore attenzione ai problemi della
mobilità.
Assumendo tali premesse, viene pertanto suggerita la
possibilità di utilizzare la leva fiscale per rimuovere uno
dei maggiori vincoli alla mobilità dei lavoratori: la
disponibilità temporanea di una abitazione nel luogo di nuovo
insediamento senza dover sopportare un troppo pesante aggravio
dal punto di vista del costo della locazione.
La decisione di mutare la residenza, sia stabilmente sia
temporaneamente, è spesso la risultante di un calcolo
differenziale tra la prospettiva di remunerazione o del suo
incremento conseguibile attraverso il mutamento di residenza
ed i costi effettivi da affrontare in connessione con
l'evento.
Da questa prospettiva, l'attuale trattamento fiscale
inerente la tassazione degli immobili ad uso abitativo si
presenta fortemente distorsivo e tale da condizionare
significativamente la scelta dei soggetti coinvolti. In
effetti, se la persona interessata è proprietaria di un
immobile abitativo nel luogo di residenza, quando decide di
trasferirsi per un periodo limitato o di durata incerta può
non di rado considerare l'eventualità di dare in locazione
tale abitazione al fine di abbattere almeno in parte i costi
da sostenere per lo spostamento.
Conseguentemente deve però poi imputare al proprio reddito
l'importo derivante dalla locazione, subendo un prelievo pari
all'aliquota marginale IRPEF, ed affrontare, invece,
integralmente il costo rappresentato dall'affitto della nuova
abitazione nella nuova sede di residenza.
Tali situazioni determinano, non di rado, il puro e
semplice rifiuto di prospettive di lavoro che potrebbero,
viceversa, costituire una buona occasione per il lavoratore e
per lo stesso tessuto produttivo.
La presente proposta di legge intende rimuovere o
attenuare tale vincolo, al fine di rendere neutrale la
tassazione relativamente a questa particolare situazione di
mobilità, con un intervento normativo che si traduce, in
sostanza, nel consentire la piena deducibilità del reddito
percepito per l'affitto della prima casa fino a concorrenza
dell'affitto (documentato) pagato per l'abitazione scelta dal
contribuente come dimora abituale, a condizione che il
trasferimento sia effettivo (in prima battuta, abbiamo
ipotizzato 50 chilometri in linea d'aria) e che i due
contratti di affitto siano "contestuali", ritenendo
quest'ultimo requisito soddisfatto nel caso in cui le
rispettive date differiscano per esempio di non oltre sessanta
giorni.
Ulteriori elementi positivi che possono derivare
dall'intervento proposto sono:
a) l'emersione di materia imponibile in un settore
ancora fortemente caratterizzato dalla presenza di accordi "in
nero" tra inquilini e conduttori (mentre la ipotizzata
contrapposizione di interessi tra le due parti potrebbe
contribuire ad una maggiore trasparenza nel mercato
immobiliare anche sul piano fiscale);
b) l'immissione sul mercato abitativo di nuove
unità immobiliari, in regime di regolarità fiscale, nelle sedi
originarie di insediamento dei contribuenti (il meccanismo di
modifica instaurato innescherebbe stimoli positivi sul mercato
immobiliare, con il presumibile effetto di calmierare i costi
di affitto);
c) la razionalizzazione dei flussi di spostamento
tra le sedi di lavoro o di interessi e i luoghi di
abitazione.
Riteniamo che la modifica ipotizzata, che comporta una
modificazione dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia tale
da determinare ricadute complessivamente positive in termini
di benefici netti per gli interessati, con un risparmio
significativo e crescente all'aumentare del reddito e del
valore delle abitazioni di riferimento.
La riforma può essere considerata priva di conseguenze
negative in termini di gettito, atteso che nei fatti una parte
non esigua degli affitti delle unità immobiliari è attualmente
mantenuta "in nero". La proposta di legge può determinare
invece una emersione degli affitti soprattutto di "seconde
case", laddove questi devono essere documentati per poter
usufruire delle agevolazioni previste.
Il presumibile bacino dei soggetti effettivamente
interessati a questa modifica può venire stimato, in sede di
prima approssimazione, tenendo conto delle seguenti chiavi di
valutazione:
a) le realtà locali maggiormente interessate al
fenomeno sono quelle metropolitane, quantificabili in circa 4
milioni di nuclei familiari;
b) i nuclei familiari che abitano in case di
proprietà ammontano al 70 per cento circa del totale;
c) la scelta della prima casa tiene conto,
generalmente, delle localizzazioni delle prevalenti attività
produttive.
Sulla scorta di una ponderazione d'insieme di tali fattori
è lecito ipotizzare che la consistenza dei nuclei familiari
interessati alla prospettata riforma sia compresa tra
cinquecentomila e un milione, di cui un terzo caratterizzati
da pendolarismo giornaliero anche interno alle realtà
metropolitane.
Ne risulterebbe inoltre significativamente attenuato il
costo finanziario addizionale che un lavoratore deve sostenere
qualora scelga di ottimizzare gli spostamenti verso il posto
di lavoro, fornendo una sicura opportunità di miglioramento
della qualità della vita.
La portata apparentemente limitata della proposta, in
termini puramente numerici, non deve peraltro trarre in
inganno. Essa infatti - oltre ad assumere valore segnaletico
non marginale, muovendosi nel senso di eliminare vincoli
oggettivi di natura fiscale che ostacolano legittime e
razionali scelte di mobilità - è suscettibile di
un'applicazione non necessariamente legata al solo verificarsi
di mutamenti di residenza per motivi di lavoro. Infatti
un'applicazione più estesa di questa possibilità, meritevole a
nostro avviso di essere valorizzata per i motivi sopra
descritti, offrirebbe concrete opportunità di ottimizzare i
flussi di mobilità caratterizzanti le grandi concentrazioni
metropolitane, contribuendo in modo tangibile ad una serie di
obiettivi: riduzione dell'impatto ambientale per inquinamento;
decremento della domanda di servizi e di dotazioni strutturali
a supporto della mobilità; economie nei tempi di spostamento,
incidenti sulla qualità della vita e, in definitiva,
efficienza degli stessi processi di produzione.