XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4135




        Onorevoli Colleghi! - I recenti sviluppi normativi hanno individuato nelle fondazioni universitarie i nuovi strumenti cui le università dovrebbero ricorrere per ampliare le fonti del loro finanziamento.
        L'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, regolano infatti l'istituzione ed il funzionamento di queste istituzioni.
        Fino ad ora l'unica costituita è stata la fondazione Politecnico di Milano, mentre poche altre iniziative in tale senso sono state avviate da altre università.
        Ad oggi, infatti, tra l'ambiente universitario e il mondo delle imprese e di altri enti pubblici non esistono stabili e sistematici rapporti di collaborazione. La normativa sulle fondazioni universitarie mira proprio a favorire la nascita e il consolidamento di tali rapporti, per promuovere un innalzamento della qualità media di tutte le università.
        Si pone quindi la necessità di stimolare, innanzitutto nei soggetti privati, l'interesse a finanziare queste istituzioni. Tale stimolo è tanto più necessario se si considera che i privati non possono acquisire la maggioranza nei consigli dì amministrazione delle fondazioni universitarie.
        Gli atenei, ormai pienamente responsabili della propria autonomia, sono quindi chiamati a incrementare il complessivo investimento in alta formazione e ricerca, perseguendolo attraverso l'attivazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
        Ciò non significa che la ricerca di fonti di autofinanziamento deve porsi come sostitutiva dell'impegno statale a favore dell'università e della ricerca: lo Stato deve mantenere il suo impegno per assicurare e garantire un completo e sufficiente livello di formazione universitaria.
        Compito delle fondazioni universitarie è in primis quello della raccolta di fondi aggiuntivi presso soggetti diversi dallo Stato, siano essi pubblici o privati, territoriali o non, nazionali o internazionali. Risulta evidente che la possibilità di ricercare fondi anche al di fuori delle comunità locali accentuerà l'impegno delle singole università a dare il meglio di sé nelle funzioni per cui esse sono costituite e che devono rimanere la precipua e istituzionale missione (didattica e ricerca).
        Attraverso le fondazioni universitarie sarà inoltre possibile realizzare opere e finanziare spese che attualmente sono precluse o intralciate dai regolamenti di contabilità delle università.
        Quali esempi si possono considerare l'assunzione in organico di personale tecnico altamente qualificato per la realizzazione o la gestione di strutture permanenti (per la raccolta di fondi; la progettazione, la costruzione e la gestione di residenze per studenti); la gestione di attività formative di punta (dottorati) e di attività complementari (master, scuole di specializzazione, formazione a distanza); il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca applicata e la promozione di imprenditorialità qualificata fra i laureati o i ricercatori più giovani.
        La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di stimolare l'interesse dei soggetti terzi, soprattutto privati, ad investire nelle fondazioni universitarie. Lo strumento proposto è quello dell'agevolazione fiscale.
        Attualmente l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria costituiscono oneri deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
        L'agevolazione che la proposta di legge introduce mira ad aumentare gli investimenti in ricerca, sia di base che applicata, spingendo i soggetti diversi dallo Stato a finanziare tale aumento. Questa agevolazione comporterebbe una perdita di gettito per l'erario nulla nei primi anni di attuazione della legge (per effetto dei tempi tecnici necessari per attivare le fondazioni universitarie) e irrisoria negli anni successivi (anche ammesso che tutte le università riescano a costituire una loro fondazione e questa riesca a raccogliere tanto quanto è stato raccolto dalla fondazione Politecnico di Milano all'atto della sua costituzione, aprile 2003).
        L'impatto finale di questa agevolazione è dunque duplice: non solo aumenterà la propensione dei soggetti terzi, specie se privati, a finanziare le fondazioni universitarie; ma aumenterà anche la competizione fra università per attrarre fondi aggiuntivi crescenti e quindi anche docenti sempre più qualificati.




Frontespizio Testo articoli