XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4135
Onorevoli Colleghi! - I recenti sviluppi normativi
hanno individuato nelle fondazioni universitarie i nuovi
strumenti cui le università dovrebbero ricorrere per ampliare
le fonti del loro finanziamento.
L'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) e il successivo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
254, regolano infatti l'istituzione ed il funzionamento di
queste istituzioni.
Fino ad ora l'unica costituita è stata la fondazione
Politecnico di Milano, mentre poche altre iniziative in tale
senso sono state avviate da altre università.
Ad oggi, infatti, tra l'ambiente universitario e il mondo
delle imprese e di altri enti pubblici non esistono stabili e
sistematici rapporti di collaborazione. La normativa sulle
fondazioni universitarie mira proprio a favorire la nascita e
il consolidamento di tali rapporti, per promuovere un
innalzamento della qualità media di tutte le università.
Si pone quindi la necessità di stimolare, innanzitutto nei
soggetti privati, l'interesse a finanziare queste istituzioni.
Tale stimolo è tanto più necessario se si considera che i
privati non possono acquisire la maggioranza nei consigli dì
amministrazione delle fondazioni universitarie.
Gli atenei, ormai pienamente responsabili della propria
autonomia, sono quindi chiamati a incrementare il complessivo
investimento in alta formazione e ricerca, perseguendolo
attraverso l'attivazione e il coinvolgimento di tutti i
soggetti istituzionali coinvolti.
Ciò non significa che la ricerca di fonti di
autofinanziamento deve porsi come sostitutiva dell'impegno
statale a favore dell'università e della ricerca: lo Stato
deve mantenere il suo impegno per assicurare e garantire un
completo e sufficiente livello di formazione universitaria.
Compito delle fondazioni universitarie è in primis
quello della raccolta di fondi aggiuntivi presso soggetti
diversi dallo Stato, siano essi pubblici o privati,
territoriali o non, nazionali o internazionali. Risulta
evidente che la possibilità di ricercare fondi anche al di
fuori delle comunità locali accentuerà l'impegno delle singole
università a dare il meglio di sé nelle funzioni per cui esse
sono costituite e che devono rimanere la precipua e
istituzionale missione (didattica e ricerca).
Attraverso le fondazioni universitarie sarà inoltre
possibile realizzare opere e finanziare spese che attualmente
sono precluse o intralciate dai regolamenti di contabilità
delle università.
Quali esempi si possono considerare l'assunzione in
organico di personale tecnico altamente qualificato per la
realizzazione o la gestione di strutture permanenti (per la
raccolta di fondi; la progettazione, la costruzione e la
gestione di residenze per studenti); la gestione di attività
formative di punta (dottorati) e di attività complementari
(master, scuole di specializzazione, formazione a
distanza); il trasferimento alle imprese dei risultati della
ricerca applicata e la promozione di imprenditorialità
qualificata fra i laureati o i ricercatori più giovani.
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di
stimolare l'interesse dei soggetti terzi, soprattutto privati,
ad investire nelle fondazioni universitarie. Lo strumento
proposto è quello dell'agevolazione fiscale.
Attualmente l'articolo 65 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le erogazioni liberali
fatte a favore di università e di istituti di istruzione
universitaria costituiscono oneri deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato.
L'agevolazione che la proposta di legge introduce mira ad
aumentare gli investimenti in ricerca, sia di base che
applicata, spingendo i soggetti diversi dallo Stato a
finanziare tale aumento. Questa agevolazione comporterebbe una
perdita di gettito per l'erario nulla nei primi anni di
attuazione della legge (per effetto dei tempi tecnici
necessari per attivare le fondazioni universitarie) e
irrisoria negli anni successivi (anche ammesso che tutte le
università riescano a costituire una loro fondazione e questa
riesca a raccogliere tanto quanto è stato raccolto dalla
fondazione Politecnico di Milano all'atto della sua
costituzione, aprile 2003).
L'impatto finale di questa agevolazione è dunque duplice:
non solo aumenterà la propensione dei soggetti terzi, specie
se privati, a finanziare le fondazioni universitarie; ma
aumenterà anche la competizione fra università per attrarre
fondi aggiuntivi crescenti e quindi anche docenti sempre più
qualificati.