XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4131




        Onorevoli Colleghi! - Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stata data esecuzione al mandato che il Parlamento aveva conferito al Governo per la predisposizione di un regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Le principali linee d'intervento hanno riguardato la previsione di una procedura unica per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale militare ed equiparato, in modo da porre fine alla diversità di meccanismi procedurali che precedentemente contraddistinguevano il sistema, puntualizzando le competenze degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del sistema stesso. In questo quadro generale nessuna menzione e, quindi, partecipazione, è stata riservata all'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 650 del 1947, che in 56 anni di attività ha rappresentato e tutelato gli interessi morali e materiali di tanti caduti o invalidi nella lotta contro la criminalità o nel delicato compito di amministrare la giustizia, di tutelare e di servire le Istituzioni democratiche, di difendere il territorio, le vite e i beni della comunità nazionale. Una partecipazione riconosciuta, invece, già nel passato ad associazioni che tutelano e rappresentano altre categorie; in particolare l'articolo 105 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riconosce all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra il diritto di designare propri rappresentanti nell'ambito delle Commissione mediche per le pensioni di guerra e l'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, estende analoga partecipazione a sanitari in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale sordomuti e dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. Le modifiche apportate dalla presente proposta di legge agli articoli 6 e 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, potranno consentire all'Unione nazionale mutilati per servizio di designare propri rappresentanti sia in seno alla Commissione medica territorialmente competente, sia nell'ambito del Comitato di verifica per le cause di servizio, e potranno mettere l'Unione stessa nella condizione di tutelare e di rappresentare compiutamente gli invalidi per servizio, in analogia con quanto previsto per le altre categorie.




Frontespizio Testo articoli