XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4131
Onorevoli Colleghi! - Con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, è stata data esecuzione al mandato che il Parlamento
aveva conferito al Governo per la predisposizione di un
regolamento di semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio e per la concessione dell'equo indennizzo e della
pensione privilegiata. Le principali linee d'intervento hanno
riguardato la previsione di una procedura unica per gli
impiegati delle pubbliche amministrazioni, compreso il
personale militare ed equiparato, in modo da porre fine alla
diversità di meccanismi procedurali che precedentemente
contraddistinguevano il sistema, puntualizzando le competenze
degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni
di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del
sistema stesso. In questo quadro generale nessuna menzione e,
quindi, partecipazione, è stata riservata all'Unione nazionale
mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del
Capo provvisorio dello Stato n. 650 del 1947, che in 56 anni
di attività ha rappresentato e tutelato gli interessi morali e
materiali di tanti caduti o invalidi nella lotta contro la
criminalità o nel delicato compito di amministrare la
giustizia, di tutelare e di servire le Istituzioni
democratiche, di difendere il territorio, le vite e i beni
della comunità nazionale. Una partecipazione riconosciuta,
invece, già nel passato ad associazioni che tutelano e
rappresentano altre categorie; in particolare l'articolo 105
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riconosce
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra il
diritto di designare propri rappresentanti nell'ambito delle
Commissione mediche per le pensioni di guerra e l'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro 20 luglio 1989, n. 292, estende analoga partecipazione
a sanitari in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi,
dell'Ente nazionale sordomuti e dell'Associazione nazionale
dei mutilati ed invalidi civili. Le modifiche apportate dalla
presente proposta di legge agli articoli 6 e 10 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 461 del 2001, potranno consentire all'Unione nazionale
mutilati per servizio di designare propri rappresentanti sia
in seno alla Commissione medica territorialmente competente,
sia nell'ambito del Comitato di verifica per le cause di
servizio, e potranno mettere l'Unione stessa nella condizione
di tutelare e di rappresentare compiutamente gli invalidi per
servizio, in analogia con quanto previsto per le altre
categorie.