XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4123




        Onorevoli Deputati! - A seguito delle osservazioni formulate e del successivo parere motivato (infrazione n. 2000/2239 ex articolo 226 del Trattato), la Commissione europea ha ritenuto non conformi alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia - rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, e al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 - gli articoli I e IV dell'Accordo italo-cinese sui trasporti marittimi, firmato a Pechino l'8 ottobre 1972 (ratificato dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 385), ed in particolare:

            l'articolo I, in quanto contenente una clausola di ripartizione dei carichi lesiva del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi;
            l'articolo IV, in quanto contenente una prerogativa di esclusiva per le navi italiane nell'effettuazione dei servizi di cabotaggio.

        Per addivenire al richiesto adeguamento, si è reso necessario modificare i citati due articoli, e a tal fine, nel corso di un negoziato tenutosi a Pechino, è stato parafato il 29 aprile 2002 l'allegato Protocollo (nelle tre versioni linguistiche previste), in linea con le richieste di modifica italiane, peraltro già concordate con la Commissione europea, e con le indicazioni dell'armamento interessato.
        Il Protocollo dovrà successivamente essere firmato dai Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

            Illustrazione dell'articolato.

        Nella premessa si fa riferimento all'esigenza di rendere il testo dell'Accordo del 1972 compatibile con i regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione europea.
        Alla lettera a) si precisa l'abrogazione e la sostituzione dei seguenti articoli.

            L'articolo I è stato modificato, in modo da confermare l'osservanza dei princìpi di libertà di navigazione marittima, l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia, anche alla normativa comunitaria in materia (paragrafo 1), nonché la possibilità di partecipazione delle navi possedute o operate dalle Società di navigazione dell'altra Parte Contraente al trasporto dei carichi o passeggeri tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti dei Paesi terzi (paragrafo 2).
            Per quanto riguarda il paragrafo 2, si precisa che è stato inserito anche il riferimento al trasporto passeggeri, come indicato nell'Accordo del 1972. Inoltre, per quel che riguarda il riferimento alle navi "battenti bandiera nazionale" e "gestite" di quest'ultimo Accordo ed alle navi "utilizzate" proposto, si è concordato di adottare i termini "possedute o operate", riferiti alle stesse navi, anche nel testo italiano; in particolare, si è optato per il termine "operate" (così tradotto dall'inglese operated), in quanto tale traduzione è più estensiva di "gestite".
            L'articolo IV, che stabilisce l'esclusione del cabotaggio, come già previsto nell'Accordo del 1972, è stato integrato, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri dell'Unione europea (in materia di cabotaggio marittimo), precisando che per l'Italia tale cabotaggio è riservato anche alle navi comunitarie.
            Come previsto dall'Accordo del 1972, è stato confermato che non viene considerata cabotaggio la fattispecie in cui le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di scaricare merci e/o imbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.
        Alla lettera b), viene stabilito che il Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.
        Nelle clausole finali si fa riferimento ai Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, a firmare il presente Accordo, e che il testo è fatto (data in cui verrà firmato) in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede e, in caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo inglese.
        Si ritiene che la portata del Protocollo nell'ordinamento vigente non comporti oneri finanziari, in quanto non prevede particolari modifiche normative.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il Protocollo in sostanza modifica in parte l'Accordo del 1972,in analogia con i consueti accordi di navigazione stipulati dall'Italia e, ad avviso dei proponenti, è conforme ai princìpi della Costituzione e alla disciplina comunitaria, in quanto non contiene clausole di ripartizione di carichi e di determinazione di noli.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


              A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Circa l'impatto delle norme sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, si fa presente che le modifiche apportate con il Protocollo assicurano agli operatori marittimi interessati maggiore sicurezza, libertà e agevolazioni nell'esercizio della loro attività di trasporto marittimo internazionale con la Cina.




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