XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4123
Onorevoli Deputati! - A seguito delle osservazioni
formulate e del successivo parere motivato (infrazione n.
2000/2239 ex articolo 226 del Trattato), la Commissione
europea ha ritenuto non conformi alla sopravvenuta normativa
comunitaria in materia - rispettivamente agli articoli 3 e 4
del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22
dicembre 1986, e al regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio, del 7 dicembre 1992 - gli articoli I e IV
dell'Accordo italo-cinese sui trasporti marittimi, firmato a
Pechino l'8 ottobre 1972 (ratificato dall'Italia con legge 5
giugno 1974, n. 385), ed in particolare:
l'articolo I, in quanto contenente una clausola di
ripartizione dei carichi lesiva del principio della libera
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati
membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi;
l'articolo IV, in quanto contenente una prerogativa di
esclusiva per le navi italiane nell'effettuazione dei servizi
di cabotaggio.
Per addivenire al richiesto adeguamento, si è reso
necessario modificare i citati due articoli, e a tal fine, nel
corso di un negoziato tenutosi a Pechino, è stato parafato il
29 aprile 2002 l'allegato Protocollo (nelle tre versioni
linguistiche previste), in linea con le richieste di modifica
italiane, peraltro già concordate con la Commissione europea,
e con le indicazioni dell'armamento interessato.
Il Protocollo dovrà successivamente essere firmato dai
Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi.
Illustrazione dell'articolato.
Nella premessa si fa riferimento all'esigenza di rendere
il testo dell'Accordo del 1972 compatibile con i regolamenti
dell'Italia, della Cina e dell'Unione europea.
Alla lettera a) si precisa l'abrogazione e la
sostituzione dei seguenti articoli.
L'articolo I è stato modificato, in modo da confermare
l'osservanza dei princìpi di libertà di navigazione marittima,
l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e
l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in
conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia,
anche alla normativa comunitaria in materia (paragrafo 1),
nonché la possibilità di partecipazione delle navi possedute o
operate dalle Società di navigazione dell'altra Parte
Contraente al trasporto dei carichi o passeggeri tra i porti
dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i
porti dei Paesi terzi (paragrafo 2).
Per quanto riguarda il paragrafo 2, si precisa che è
stato inserito anche il riferimento al trasporto passeggeri,
come indicato nell'Accordo del 1972. Inoltre, per quel che
riguarda il riferimento alle navi "battenti bandiera
nazionale" e "gestite" di quest'ultimo Accordo ed alle navi
"utilizzate" proposto, si è concordato di adottare i termini
"possedute o operate", riferiti alle stesse navi, anche nel
testo italiano; in particolare, si è optato per il termine
"operate" (così tradotto dall'inglese operated), in
quanto tale traduzione è più estensiva di "gestite".
L'articolo IV, che stabilisce l'esclusione del
cabotaggio, come già previsto nell'Accordo del 1972, è stato
integrato, in applicazione del principio della libera
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati
membri dell'Unione europea (in materia di cabotaggio
marittimo), precisando che per l'Italia tale cabotaggio è
riservato anche alle navi comunitarie.
Come previsto dall'Accordo del 1972, è stato confermato
che non viene considerata cabotaggio la fattispecie in cui le
navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro
nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di
scaricare merci e/o imbarcare passeggeri in provenienza
dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con
destinazione all'estero.
Alla lettera b), viene stabilito che il Protocollo
avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste
dall'Accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di
ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due
Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure
costituzionali interne di ratifica.
Nelle clausole finali si fa riferimento ai Rappresentanti,
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, a firmare il
presente Accordo, e che il testo è fatto (data in cui verrà
firmato) in due originali, ciascuno nelle lingue italiana,
cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede e, in
caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo
inglese.
Si ritiene che la portata del Protocollo nell'ordinamento
vigente non comporti oneri finanziari, in quanto non prevede
particolari modifiche normative.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
Il Protocollo in sostanza modifica in parte l'Accordo del
1972,in analogia con i consueti accordi di navigazione
stipulati dall'Italia e, ad avviso dei proponenti, è conforme
ai princìpi della Costituzione e alla disciplina comunitaria,
in quanto non contiene clausole di ripartizione di carichi e
di determinazione di noli.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Circa l'impatto delle norme sull'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese, si
fa presente che le modifiche apportate con il Protocollo
assicurano agli operatori marittimi interessati maggiore
sicurezza, libertà e agevolazioni nell'esercizio della loro
attività di trasporto marittimo internazionale con la Cina.