XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4092




        Onorevoli Colleghi! - Il 12 giugno 2003 č stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 la legge di revisione dell'articolo 51 della Costituzione che rinvia ad appositi provvedimenti la promozione delle "pari opportunitā tra donne e uomini" nel delicato ambito della rappresentanza politica e che merita pertanto scelte urgenti e consequenziali.
        Analoga disposizione č stata introdotta negli Statuti speciali con la legge costituzionale n. 2 del 2001. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, si č giā pronunciata a favore della legittimitā della legge elettorale valdostana impugnata dal Governo nella parte in cui imponeva che almeno un candidato fosse di sesso diverso da quello prevalente nelle liste.
        A questo punto si pone il problema di come intervenire sulla legge elettorale comunale per perseguire il fine affermato solennemente con la revisione dell'articolo 51 della Costituzione. Un punto oggettivo di partenza č indubbiamente costituito dalle quote massime di candidature per ciascuno dei due sessi (tre quarti per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e due terzi al di sopra di tale soglia) dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, anche sulla base del previgente articolo 51 della Costituzione, con la sentenza n. 422 del 1995.
        Un intervento minimo di ripristino che non dovrebbe pertanto prestarsi ad obiezioni, almeno da parte di coloro che hanno condiviso la recente revisione dell'articolo 51 della Costituzione e che intendano, logicamente, essere prontamente conseguenti alla medesima.




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