XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4092
Onorevoli Colleghi! - Il 12 giugno 2003 č stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 la legge di
revisione dell'articolo 51 della Costituzione che rinvia ad
appositi provvedimenti la promozione delle "pari opportunitā
tra donne e uomini" nel delicato ambito della rappresentanza
politica e che merita pertanto scelte urgenti e
consequenziali.
Analoga disposizione č stata introdotta negli Statuti
speciali con la legge costituzionale n. 2 del 2001. La Corte
costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, si č giā
pronunciata a favore della legittimitā della legge elettorale
valdostana impugnata dal Governo nella parte in cui imponeva
che almeno un candidato fosse di sesso diverso da quello
prevalente nelle liste.
A questo punto si pone il problema di come intervenire
sulla legge elettorale comunale per perseguire il fine
affermato solennemente con la revisione dell'articolo 51 della
Costituzione. Un punto oggettivo di partenza č indubbiamente
costituito dalle quote massime di candidature per ciascuno dei
due sessi (tre quarti per i comuni con popolazione inferiore a
quindicimila abitanti e due terzi al di sopra di tale soglia)
dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, anche
sulla base del previgente articolo 51 della Costituzione, con
la sentenza n. 422 del 1995.
Un intervento minimo di ripristino che non dovrebbe
pertanto prestarsi ad obiezioni, almeno da parte di coloro che
hanno condiviso la recente revisione dell'articolo 51 della
Costituzione e che intendano, logicamente, essere prontamente
conseguenti alla medesima.