XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4084
Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria per il 2003), all'articolo 29 impone nuovi
vincoli per il rispetto del patto di stabilità da parte degli
enti locali. In particolare, ha fissato le regole interne per
il rispetto del patto per i comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti, stabilendo, tra l'altro, la definizione e
il sistema di calcolo del saldo finanziario dei comuni (commi
6 e 7), le conseguenze finanziarie sugli esercizi 2004-2005
(commi 10, 11 e 12), il monitoraggio dei flussi finanziari
dell'ente (comma 13), le limitazioni in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi (comma 15) e la programmazione
trimestrale dei flussi finanziari (comma 17). In particolare,
viene imposto il vincolo di un saldo finanziario per
l'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo
dell'esercizio 2001, giacché i parametri stabiliscono che per
la gestione di competenza si debba fare riferimento agli
accertamenti e agli impegni relativi al 2001 come risultano
dal rendiconto del comune, e che per la gestione di cassa si
deve fare riferimento agli incassi e ai pagamenti, sia in
conto competenza sia in conto residui, registrati nel 2001 e
rilevabili dal rendiconto dello stesso anno.
La disposizione in esame, infine, per garantire la
continuità dell'azione di risanamento dei conti pubblici,
attribuisce valenza triennale al patto di stabilità interno,
stabilendo che il saldo finanziario per l'anno 2004 non può
essere superiore a quello del 2003, incrementato del tasso
d'inflazione programmato per l'anno 2004 indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, pari
all'1,3 per cento annuo e per l'anno 2005 ridetermina la
definizione e il sistema di calcolo.
Da quanto detto emerge con chiarezza che in alcuni casi,
ad esempio per i comuni che nel 2001 hanno presentato un saldo
finanziario negativo, poiché il saldo programmatico del 2003
non può essere superiore al corrispondente saldo registrato
nel 2001, il patto di stabilità non potrà essere rispettato,
benché auspicabile ne possa essere considerato il rispetto
medesimo, a meno che non si operino tagli ai servizi pubblici
essenziali.
Ora, se l'insieme delle limitazioni imposte dalla citata
legge n. 289 del 2002 (divieto di procedere a nuove assunzioni
di personale, divieto di ricorrere all'indebitamento per
finanziare nuovi investimenti, obbligo di ridurre almeno del
10 per cento rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e
servizi), può non provocare conseguenze nocive per quei comuni
che negli anni di riferimento hanno avuto amministrazioni
attente ed oculate o il cui tasso di crescita è limitato, ben
differente appare la situazione per quei comuni che per
effetto, ad esempio, della presenza di una gestione
commissariale o in ragione dell'incremento singolare della
popolazione, si trovano a dover gestire una situazione
economica sbilanciata negativamente se paragonata ad altri
comuni.
Vi sono, infatti, in Italia comuni (non molti, per la
verità, ma ve ne sono) che, nel corso dell'ultimo triennio
(per tornare ai valori temporali parametrati dalla legge),
hanno conosciuto un saldo della popolazione residente
particolarmente rilevante in forza dell'incremento
demografico, dell'incremento migratorio e della conseguente
espansione degli insediamenti abitativi. Ciò comporta, da
parte di tali, comuni, l'obbligo di investire nei settori
della scolarizzazione, dell'assistenza sociale, della raccolta
dei rifiuti, della pulizia viaria e in altri servizi
indispensabili e costosi; ciò ha conseguentemente determinato,
altresì, la necessità di potenziare le strutture burocratiche,
sia degli uffici tecnici preposti all'assolvimento delle
domande individuali e della programmazione territoriale, sia
del corpo della polizia municipale al fine di espletare le
funzioni di controllo del territorio. E se tutto questo può
facilmente essere assorbito dalle finanze di una grande città,
assai più difficile risulta tale assorbimento nelle città
medio-piccole, fino a 30.000 abitanti!
I nuovi insediamenti, inoltre, spesso si sono diffusi nel
territorio in maniera anche notevolmente differenziata
rispetto al nucleo storico centrale, imponendo cospicui
investimenti in strutture scolastiche ed opere
infrastrutturali che hanno conseguentemente comportato
incrementi di spesa per far fronte alle più elementari
condizioni di vita degli abitanti. Spesso si rende necessario
creare ex novo reti di servizi comunali diffuse nel
territorio con costi significativi. Ritengo che questa
condizione di crescita abnorme della popolazione residente,
quantificata nel 2,5 per cento annuo (o, alternativamente, un
incremento netto nell'ultimo quinquennio non inferiore al 10
per cento complessivo), costituisca, da sola, una ragione
sufficiente per esonerare tali comuni dal rispetto del patto
di stabilità, in quanto esso si fonda sulla sostanziale
precondizione della stabilità della popolazione residente o
comunque su una sua crescita non particolarmente
significativa.
Se questa eccezione non verrà prevista, il comune si
troverà dinanzi ad un grave dilemma per poter adempiere ai
propri compiti istituzionali: o trovare nuove fonti di
finanziamento, incrementando notevolmente la pressione
tributaria a carico dei cittadini, oppure ridurre
drasticamente la spesa corrente con considerevoli tagli ai
servizi o con l'esternalizzazione di taluni di essi.
Ma vi è, ancora, un'altra situazione importante da
esaminare; si tratta del caso in cui, nel periodo di
riferimento, il comune sia stato sottoposto ad una gestione
commissariale; come è noto, il commissario non cura in modo
particolare la vita amministrativa del comune, perché essendo
un organo di amministrazione straordinaria, difficilmente
compie scelte strategiche limitandosi ad eseguire l'ordinaria
amministrazione. Se, dunque il parametro dell'azione economica
del comune è da rapportarsi ad un periodo in cui il comune
stesso ha vissuto in gestione commissariale, ne consegue che
quel dato finanziario è da considerare notevolmente al di
sotto rispetto alle reali esigenze del comune medesimo. La
proposta di legge prevede, perciò, che anche questa sia una
causa di non applicazione del patto di stabilità.