XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4084




        Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), all'articolo 29 impone nuovi vincoli per il rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali. In particolare, ha fissato le regole interne per il rispetto del patto per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, stabilendo, tra l'altro, la definizione e il sistema di calcolo del saldo finanziario dei comuni (commi 6 e 7), le conseguenze finanziarie sugli esercizi 2004-2005 (commi 10, 11 e 12), il monitoraggio dei flussi finanziari dell'ente (comma 13), le limitazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi (comma 15) e la programmazione trimestrale dei flussi finanziari (comma 17). In particolare, viene imposto il vincolo di un saldo finanziario per l'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo dell'esercizio 2001, giacché i parametri stabiliscono che per la gestione di competenza si debba fare riferimento agli accertamenti e agli impegni relativi al 2001 come risultano dal rendiconto del comune, e che per la gestione di cassa si deve fare riferimento agli incassi e ai pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, registrati nel 2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno.
        La disposizione in esame, infine, per garantire la continuità dell'azione di risanamento dei conti pubblici, attribuisce valenza triennale al patto di stabilità interno, stabilendo che il saldo finanziario per l'anno 2004 non può essere superiore a quello del 2003, incrementato del tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004 indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, pari all'1,3 per cento annuo e per l'anno 2005 ridetermina la definizione e il sistema di calcolo.
        Da quanto detto emerge con chiarezza che in alcuni casi, ad esempio per i comuni che nel 2001 hanno presentato un saldo finanziario negativo, poiché il saldo programmatico del 2003 non può essere superiore al corrispondente saldo registrato nel 2001, il patto di stabilità non potrà essere rispettato, benché auspicabile ne possa essere considerato il rispetto medesimo, a meno che non si operino tagli ai servizi pubblici essenziali.
        Ora, se l'insieme delle limitazioni imposte dalla citata legge n. 289 del 2002 (divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare nuovi investimenti, obbligo di ridurre almeno del 10 per cento rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi), può non provocare conseguenze nocive per quei comuni che negli anni di riferimento hanno avuto amministrazioni attente ed oculate o il cui tasso di crescita è limitato, ben differente appare la situazione per quei comuni che per effetto, ad esempio, della presenza di una gestione commissariale o in ragione dell'incremento singolare della popolazione, si trovano a dover gestire una situazione economica sbilanciata negativamente se paragonata ad altri comuni.
        Vi sono, infatti, in Italia comuni (non molti, per la verità, ma ve ne sono) che, nel corso dell'ultimo triennio (per tornare ai valori temporali parametrati dalla legge), hanno conosciuto un saldo della popolazione residente particolarmente rilevante in forza dell'incremento demografico, dell'incremento migratorio e della conseguente espansione degli insediamenti abitativi. Ciò comporta, da parte di tali, comuni, l'obbligo di investire nei settori della scolarizzazione, dell'assistenza sociale, della raccolta dei rifiuti, della pulizia viaria e in altri servizi indispensabili e costosi; ciò ha conseguentemente determinato, altresì, la necessità di potenziare le strutture burocratiche, sia degli uffici tecnici preposti all'assolvimento delle domande individuali e della programmazione territoriale, sia del corpo della polizia municipale al fine di espletare le funzioni di controllo del territorio. E se tutto questo può facilmente essere assorbito dalle finanze di una grande città, assai più difficile risulta tale assorbimento nelle città medio-piccole, fino a 30.000 abitanti!
        I nuovi insediamenti, inoltre, spesso si sono diffusi nel territorio in maniera anche notevolmente differenziata rispetto al nucleo storico centrale, imponendo cospicui investimenti in strutture scolastiche ed opere infrastrutturali che hanno conseguentemente comportato incrementi di spesa per far fronte alle più elementari condizioni di vita degli abitanti. Spesso si rende necessario creare ex novo reti di servizi comunali diffuse nel territorio con costi significativi. Ritengo che questa condizione di crescita abnorme della popolazione residente, quantificata nel 2,5 per cento annuo (o, alternativamente, un incremento netto nell'ultimo quinquennio non inferiore al 10 per cento complessivo), costituisca, da sola, una ragione sufficiente per esonerare tali comuni dal rispetto del patto di stabilità, in quanto esso si fonda sulla sostanziale precondizione della stabilità della popolazione residente o comunque su una sua crescita non particolarmente significativa.
        Se questa eccezione non verrà prevista, il comune si troverà dinanzi ad un grave dilemma per poter adempiere ai propri compiti istituzionali: o trovare nuove fonti di finanziamento, incrementando notevolmente la pressione tributaria a carico dei cittadini, oppure ridurre drasticamente la spesa corrente con considerevoli tagli ai servizi o con l'esternalizzazione di taluni di essi.
        Ma vi è, ancora, un'altra situazione importante da esaminare; si tratta del caso in cui, nel periodo di riferimento, il comune sia stato sottoposto ad una gestione commissariale; come è noto, il commissario non cura in modo particolare la vita amministrativa del comune, perché essendo un organo di amministrazione straordinaria, difficilmente compie scelte strategiche limitandosi ad eseguire l'ordinaria amministrazione. Se, dunque il parametro dell'azione economica del comune è da rapportarsi ad un periodo in cui il comune stesso ha vissuto in gestione commissariale, ne consegue che quel dato finanziario è da considerare notevolmente al di sotto rispetto alle reali esigenze del comune medesimo. La proposta di legge prevede, perciò, che anche questa sia una causa di non applicazione del patto di stabilità.




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