XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4075




        Onorevoli Colleghi! L'articolo 75 della Costituzione disciplina, determinandone presupposti, limiti ed effetti, il referendum popolare indetto per deliberare l'abrograzione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge.
        Altre norme contemplano, poi, il referendum per l'approvazione di una legge di revisione della Costituzione o di altra legge costituzionale (articolo 138, commi primo e secondo, della Costituzione), il referendum per l'approvazione di leggi relative a modifiche territoriali di regioni, province e comuni (articolo 132, commi primo e secondo, della Costituzione), il referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali (articolo 123, primo comma, della Costituzione).
        Evidentemente, in ogni sua espressione, il referendum si pone come manifestazione di democrazia, in quanto offre al corpo elettorale l'opportunità di partecipare direttamente all'esercizio dell'attività di governo o legislativa.
        Deve anche riconoscersi, comunque, la necessità di limitare rigidamente il campo di applicazione di tale istituto, per evitare strumentalizzazioni e degenerazioni demagogiche, e, più ancora, per scongiurare il rischio di disarmonie e di perturbamenti dell'attività legislativa.
        Anche l'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente dimostra come fosse da subito avvertita l'esigenza di conciliare tali opposti interessi: da un lato, si volle accentuare, con l'introduzione del referendum, la qualificazione democratica dell'ordinamento; dall'altro, ci si preoccupò di precludere o di limitare, con appositi accorgimenti, gli squilibri indotti dallo strumento referendario. Così, furono respinte molte delle forme referendarie inizialmente proposte (referendum consultivo nazionale, referendum approvativi di progetti d'iniziativa popolare o comunque respinti dal Parlamento, forme referendarie arbitrali) e si appesantirono progressivamente i limiti apposti ai referendum accolti.
        In questo quadro, il referendum abrogativo suscitò le discussioni più accese, rendendo evidente il contemporaneo coinvolgimento di considerazioni giuridiche, istituzionali e politiche.
        Particolare attenzione fu riservata dai costituenti all'indicazione delle materie sottratte al referendum, estendendosene via via il numero fino a giungere all'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.
        Il dibattito investì anche, nelle successive fasi dei lavori, i requisiti della richiesta avanzata per l'indizione del referendum abrogativo (articolo 75, primo comma, della Costituzione).
        Da questo punto di vista, tuttavia, le determinazioni assunte dall'Assemblea costituente si rivelano oggi inadeguate a fronteggiare l'uso distorto dello strumento referendario, inidonee a salvaguardare l'equilibrio e l'armonia complessivi del sistema.
        Si è significativamente osservato che questo istituto alla fine degli anni sessanta appariva desueto, tacitamente abrogato, mentre in seguito sembra avere assunto talvolta il ruolo di perno della vita politica, tradendo la sua origine e la sua genuina funzione.
        Negli ultimi tempi, infatti, il ricorso alla consultazione referendaria è divenuto forse troppo frequente rasentando l'abuso.
        Non solo si chiamano gli elettori a pronunciarsi direttamente, anche nella medesima occasione, sull'abrogazione di norme relative a materie assolutamente disparate e implicanti ardue valutazioni tecniche e giuridiche, ma addirittura si pretende di rinnovare le richieste referendarie già disattese dalla volontà popolare.
        Per questa via, si riduce il referendum a strumento di lotta politica, condotta demagogicamente, e si altera il carattere rappresentativo del nostro sistema democratico.
        Neppure può dimenticarsi che, spesso, l'abrogazione, attraverso il referendum, di una o più norme all'interno di una stessa legge, crea incertezze e difficoltà nell'applicazione delle norme rimaste in vigore.
        Il corpo elettorale, dal canto suo, sembra perdere ogni interesse per i quesiti referendari, tanto che in più occasioni neppure è stato raggiunto il quorum di cui all'articolo 75, quarto comma, della Costituzione e nella consultazione referendaria del 15 e 16 giugno 2003, ha votato appena un elettore su quattro.
        E' pertanto improrogabile un intervento legislativo che, modificando l'articolo 75 della Costituzione, possa consentire di realizzare la ratio già evidenziata dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, restituendo all'istituto referendario la dignità istituzionale disegnata dalla Costituzione.
        Con la presente proposta di legge costituzionale si intende, dunque, subordinare l'indizione del referendum abrogativo alla richiesta di un milione di elettori, raddoppiando il numero previsto attualmente dall'articolo 75, primo comma, della Costituzione.
        Il limite di cinquecentomila elettori, oggi vigente, appare del tutto sproporzionato rispetto al numero degli aventi diritto al voto, anche a causa dell'incremento demografico intervenuto dall'epoca della entrata in vigore della Costituzione, e dell'allargamento del corpo elettorale della Camera dei deputati, conseguente all'abbassamento della maggiore età.
        In ogni caso, considerata anche la facilità con la quale vengono raccolte le firme, essendo in quel momento impossibile per la maggioranza dei sottoscrittori una ponderata valutazione della portata e delle conseguenze dell'iniziativa referendaria, il limite di cui all'articolo 75, primo comma, della Costituzione deve essere al più presto elevato.
        L'approvazione della presente proposta di legge costituzionale restituirà così al referendum abrogativo il suo originale connotato, scoraggiando gli abusi e le strumentalizzazioni che ne compromettono l'indiscutibile valenza democratica.




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