XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4075
Onorevoli Colleghi! L'articolo 75 della Costituzione
disciplina, determinandone presupposti, limiti ed effetti, il
referendum popolare indetto per deliberare
l'abrograzione totale o parziale di una legge o di un atto
avente forza di legge.
Altre norme contemplano, poi, il referendum per
l'approvazione di una legge di revisione della Costituzione o
di altra legge costituzionale (articolo 138, commi primo e
secondo, della Costituzione), il referendum per
l'approvazione di leggi relative a modifiche territoriali di
regioni, province e comuni (articolo 132, commi primo e
secondo, della Costituzione), il referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi regionali (articolo 123, primo
comma, della Costituzione).
Evidentemente, in ogni sua espressione, il referendum
si pone come manifestazione di democrazia, in quanto offre
al corpo elettorale l'opportunità di partecipare direttamente
all'esercizio dell'attività di governo o legislativa.
Deve anche riconoscersi, comunque, la necessità di
limitare rigidamente il campo di applicazione di tale
istituto, per evitare strumentalizzazioni e degenerazioni
demagogiche, e, più ancora, per scongiurare il rischio di
disarmonie e di perturbamenti dell'attività legislativa.
Anche l'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea
costituente dimostra come fosse da subito avvertita l'esigenza
di conciliare tali opposti interessi: da un lato, si volle
accentuare, con l'introduzione del referendum, la
qualificazione democratica dell'ordinamento; dall'altro, ci si
preoccupò di precludere o di limitare, con appositi
accorgimenti, gli squilibri indotti dallo strumento
referendario. Così, furono respinte molte delle forme
referendarie inizialmente proposte (referendum
consultivo nazionale, referendum approvativi di
progetti d'iniziativa popolare o comunque respinti dal
Parlamento, forme referendarie arbitrali) e si appesantirono
progressivamente i limiti apposti ai referendum
accolti.
In questo quadro, il referendum abrogativo suscitò
le discussioni più accese, rendendo evidente il contemporaneo
coinvolgimento di considerazioni giuridiche, istituzionali e
politiche.
Particolare attenzione fu riservata dai costituenti
all'indicazione delle materie sottratte al referendum,
estendendosene via via il numero fino a giungere all'attuale
formulazione del secondo comma dell'articolo 75 della
Costituzione.
Il dibattito investì anche, nelle successive fasi dei
lavori, i requisiti della richiesta avanzata per l'indizione
del referendum abrogativo (articolo 75, primo comma,
della Costituzione).
Da questo punto di vista, tuttavia, le determinazioni
assunte dall'Assemblea costituente si rivelano oggi inadeguate
a fronteggiare l'uso distorto dello strumento referendario,
inidonee a salvaguardare l'equilibrio e l'armonia complessivi
del sistema.
Si è significativamente osservato che questo istituto alla
fine degli anni sessanta appariva desueto, tacitamente
abrogato, mentre in seguito sembra avere assunto talvolta il
ruolo di perno della vita politica, tradendo la sua origine e
la sua genuina funzione.
Negli ultimi tempi, infatti, il ricorso alla consultazione
referendaria è divenuto forse troppo frequente rasentando
l'abuso.
Non solo si chiamano gli elettori a pronunciarsi
direttamente, anche nella medesima occasione, sull'abrogazione
di norme relative a materie assolutamente disparate e
implicanti ardue valutazioni tecniche e giuridiche, ma
addirittura si pretende di rinnovare le richieste referendarie
già disattese dalla volontà popolare.
Per questa via, si riduce il referendum a strumento
di lotta politica, condotta demagogicamente, e si altera il
carattere rappresentativo del nostro sistema democratico.
Neppure può dimenticarsi che, spesso, l'abrogazione,
attraverso il referendum, di una o più norme all'interno
di una stessa legge, crea incertezze e difficoltà
nell'applicazione delle norme rimaste in vigore.
Il corpo elettorale, dal canto suo, sembra perdere ogni
interesse per i quesiti referendari, tanto che in più
occasioni neppure è stato raggiunto il quorum di cui
all'articolo 75, quarto comma, della Costituzione e nella
consultazione referendaria del 15 e 16 giugno 2003, ha votato
appena un elettore su quattro.
E' pertanto improrogabile un intervento legislativo che,
modificando l'articolo 75 della Costituzione, possa consentire
di realizzare la ratio già evidenziata dai lavori
preparatori dell'Assemblea costituente, restituendo
all'istituto referendario la dignità istituzionale disegnata
dalla Costituzione.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende, dunque, subordinare l'indizione del referendum
abrogativo alla richiesta di un milione di elettori,
raddoppiando il numero previsto attualmente dall'articolo 75,
primo comma, della Costituzione.
Il limite di cinquecentomila elettori, oggi vigente,
appare del tutto sproporzionato rispetto al numero degli
aventi diritto al voto, anche a causa dell'incremento
demografico intervenuto dall'epoca della entrata in vigore
della Costituzione, e dell'allargamento del corpo elettorale
della Camera dei deputati, conseguente all'abbassamento della
maggiore età.
In ogni caso, considerata anche la facilità con la quale
vengono raccolte le firme, essendo in quel momento impossibile
per la maggioranza dei sottoscrittori una ponderata
valutazione della portata e delle conseguenze dell'iniziativa
referendaria, il limite di cui all'articolo 75, primo comma,
della Costituzione deve essere al più presto elevato.
L'approvazione della presente proposta di legge
costituzionale restituirà così al referendum abrogativo
il suo originale connotato, scoraggiando gli abusi e le
strumentalizzazioni che ne compromettono l'indiscutibile
valenza democratica.