XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4045




        Onorevoli Deputati! - In occasione del Vertice NATO svoltosi a Praga il 20-21 novembre 2002, i Capi di Stato e di Governo hanno invitato sette Paesi ad aderire all'Alleanza: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia. L'invito all'adesione è stato rivolto in applicazione dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico del 1949, che così dispone: "Le Parti possono, su accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei princìpi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione del Nord Atlantico. Ogni Stato così invitato può diventare parte del Trattato depositando il proprio strumento d'accessione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo informerà ciascuna delle parti del deposito di ciascuno strumento di accessione".
        A seguito di tale decisione, sono stati successivamente firmati a Bruxelles, il 26 marzo 2003, i Protocolli di adesione per ciascuno dei sette Paesi sopra menzionati.
        Dopo l'ingresso nell'Alleanza di Polonia, Repubblica ceca e Ungheria, avvenuto a seguito della firma dei relativi Protocolli di adesione il 16 dicembre 1997, questo nuovo allargamento segna un momento decisivo nel superamento della innaturale divisione dell'Europa propria degli anni della guerra fredda, unitamente al salto di qualità nei rapporti tra la NATO e la Russia conseguito con il Vertice di Pratica di Mare.
        L'obiettivo strategico che si è conseguito con questa nuova fase di allargamento - e con il parallelo processo dell'allargamento dell'Unione europea - altro non è che la lungamente attesa unificazione dell'Europa in un unico spazio di libertà, democrazia e sicurezza. Un'Europa pacificata nel segno di questi valori è un continente che, in primo luogo, non rappresenta più una minaccia per se stesso, avendo rimosso le linee di divisione interne che hanno intessuto la sua lunga storia di guerre e conflitti sanguinosissimi.
        L'altissima valenza simbolica di tale atto non deve, peraltro, far passare in secondo piano il suo profondo significato in termini di contributo all'aumento della stabilità e alla sicurezza dello spazio euro-atlantico. In quanto alleanza militare, la NATO ha come suo principale obiettivo quello di garantire i suoi membri contro le minacce portate alla propria sicurezza, da qualunque parte esse provengano. In uno scenario caratterizzato dall'affievolirsi delle tradizionali minacce alla sicurezza e dall'emergere di rischi derivanti dalla diffusione del terrorismo, delle armi di distruzione di massa, della criminalità transnazionale, dei traffici illeciti, la NATO si è mostrata pronta ad elaborare una strategia di contrasto adatta alle nuove esigenze.
        L'allargamento è parte di questa strategia di risposta. L'inclusione nell'Alleanza dei sette Paesi dell'Europa centrale e orientale, collocati in una vasta area che va dal Baltico al Mar Nero, è infatti destinata a proiettare sicurezza e stabilità in uno spazio geografico esteso e caratterizzato da elevata instabilità, in un arco che dai Balcani e dal Mediterraneo può giungere a ricomprendere anche il Medio Oriente, l'Iraq, l'Asia Centrale, fino all'Afganistan. Il processo di allargamento costituisce dunque una pietra angolare nel nuovo sistema di sicurezza euro-atlantico, i cui nuovi compiti sono definiti in relazione sia alle minacce di tipo asimmetrico, sia alle instabilità regionali, che quelle minacce producono e alimentano.
        Da quanto esposto, emerge dunque che il disegno dell'allargamento corrisponde ad una visione ampia, in cui le considerazioni legate al futuro dell'Alleanza e alla sicurezza dei suoi membri hanno avuto un ruolo almeno equivalente alla necessità di sanare le ferite del passato.
        Perché tale disegno fosse concretamente realizzabile, è stato necessario avviare un intenso lavoro di sostegno ed incoraggiamento al Governi dei Paesi candidati perché attuassero profonde riforme interne, non solo nella sfera militare, ma anche in quella politica, economica e sociale. Tali Paesi sono stati dunque chiamati a realizzare notevoli sforzi per consolidare lo stato di diritto e dimostrare l'adesione sincera e irreversibile ai princìpi e ai valori della democrazia e dell'economia di mercato.
        Per assistere i Paesi che intendevano aderire alla NATO, al Vertice di Washington del 1999 è stato introdotto il meccanismo del Membership Action Plan (MAP), ovvero un programma di riforme (su questioni politiche ed economiche, questioni militari e di difesa, questioni finanziarie, questioni di sicurezza e questioni giuridiche), volto ad aiutare i Paesi aspiranti a raggiungere livelli di preparazione adeguati alle responsabilità discendenti dall'adesione all'Alleanza. La decisione adottata al Vertice di Praga, pur avendo alla propria origine motivazioni essenzialmente politiche, ha tenuto conto dei risultati ottenuti dai Paesi interessati nell'ambito e attraverso il MAP.
        La dinamica dell'allargamento, lungi dal risultare un mero processo dall'alto, si è così avvalsa dell'apporto attivo dei Paesi candidati, il cui sforzo di adattamento agli obblighi discendenti dalla partecipazione alla NATO è stato costantemente seguito, monitorato, incoraggiato dall'Alleanza.
        La decisione sull'allargamento adottata a Praga è in linea con le aspettative dell'Italia, che si è adoperata affinché la nuova fase di allargamento risultasse equilibrata in termini geostrategici e non trascurasse quei Paesi dell'Europa del sud-est, come la Bulgaria e la Romania, in grado di fornire un contributo alla stabilizzazione della regione balcanica. Fin dal momento della decisione sul primo allargamento ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale, deciso al Vertice di Madrid del 1997, è sempre stato evidente al nostro Paese che una NATO obbligata ad adattare i propri strumenti di risposta alle nuove minacce non potesse fare a meno di consolidare il quadrante sud-orientale, contiguo alla regione geografica la cui instabilità è suscettibile di alimentare i fenomeni del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché la criminalità transnazionale ed i traffici illeciti.
        In adesione a tale disegno, al Vertice di Praga è stata inoltre ribadita - come auspicato da parte italiana - la validità del principio della "porta aperta" e la prosecuzione del MAP per i Paesi non invitati (Albania, Macedonia e Croazia), annunciando nel contempo l'avvio di una intensa serie di contatti politici per incoraggiare tali Paesi a proseguire gli sforzi verso la piena integrazione nell'area euro-atlantica.
        I Protocolli si limitano a regolare le modalità e i tempi dell'adesione alla NATO di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.
        L'articolo I stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dei rispettivi Protocolli, il Segretario generale della NATO, per conto degli Stati membri, inviterà i Paesi ad aderire all'Alleanza, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato del Nord-Atlantico.
        L'articolo II prevede che i rispettivi Protocolli entrino in vigore al momento della notifica al Governo degli Stati Uniti, da parte di tutti gli Stati membri, della loro avvenuta accettazione. Il Governo degli Stati Uniti informerà tutti gli Stati membri della ricezione di ciascuna delle notifiche, comunicando la data di entrata in vigore dei rispettivi Protocolli.
        L'articolo III precisa che i Protocolli sono stati redatti in lingua sia inglese che francese, che essi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e che copie certificate degli stessi saranno trasmesse ai Governi degli Stati membri.
        Dall'attuazione dei Protocolli non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

                A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          I Protocolli in oggetto richiedono la ratifica del Capo dello Stato, previa autorizzazione delle Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87 della Costituzione, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione. La fattispecie in parola riguarda la modifica della legge 1^ agosto 1949, n. 465, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, che stabiliva le Parti contraenti dell'atto internazionale, alle quali oggi si aggiungono le sette Repubbliche citate nella relazione.
          Per recepire tale modifica è stato predisposto il presente disegno di legge che non richiede altro che la ratifica e l'esecuzione dell'atto internazionale in parola.

                B) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e con l'ordinamento comunitario; valutazione dell'impatto amministrativo.

          I Protocolli non incidono sulle competenze regionali in quanto rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (politica estera); sono in perfetta sintonia con le disposizioni comunitarie; non richiedono inoltre per la loro attuazione alcun atto di natura secondaria da emanare a cura della pubblica amministrazione.

          Per quanto concerne la scheda relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), essendo atto di valenza squisitamente politica che non incide sul piano interno, si ritiene di poter omettere la compilazione della scheda ai sensi di quanto previsto al punto 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.




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