XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4045
Onorevoli Deputati! - In occasione del Vertice NATO
svoltosi a Praga il 20-21 novembre 2002, i Capi di Stato e di
Governo hanno invitato sette Paesi ad aderire all'Alleanza:
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e
Slovenia. L'invito all'adesione è stato rivolto in
applicazione dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico
del 1949, che così dispone: "Le Parti possono, su accordo
unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato
europeo in grado di favorire lo sviluppo dei princìpi del
presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della
regione del Nord Atlantico. Ogni Stato così invitato può
diventare parte del Trattato depositando il proprio strumento
d'accessione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
Quest'ultimo informerà ciascuna delle parti del deposito di
ciascuno strumento di accessione".
A seguito di tale decisione, sono stati successivamente
firmati a Bruxelles, il 26 marzo 2003, i Protocolli di
adesione per ciascuno dei sette Paesi sopra menzionati.
Dopo l'ingresso nell'Alleanza di Polonia, Repubblica ceca
e Ungheria, avvenuto a seguito della firma dei relativi
Protocolli di adesione il 16 dicembre 1997, questo nuovo
allargamento segna un momento decisivo nel superamento della
innaturale divisione dell'Europa propria degli anni della
guerra fredda, unitamente al salto di qualità nei rapporti tra
la NATO e la Russia conseguito con il Vertice di Pratica di
Mare.
L'obiettivo strategico che si è conseguito con questa
nuova fase di allargamento - e con il parallelo processo
dell'allargamento dell'Unione europea - altro non è che la
lungamente attesa unificazione dell'Europa in un unico spazio
di libertà, democrazia e sicurezza. Un'Europa pacificata nel
segno di questi valori è un continente che, in primo luogo,
non rappresenta più una minaccia per se stesso, avendo rimosso
le linee di divisione interne che hanno intessuto la sua lunga
storia di guerre e conflitti sanguinosissimi.
L'altissima valenza simbolica di tale atto non deve,
peraltro, far passare in secondo piano il suo profondo
significato in termini di contributo all'aumento della
stabilità e alla sicurezza dello spazio euro-atlantico. In
quanto alleanza militare, la NATO ha come suo principale
obiettivo quello di garantire i suoi membri contro le minacce
portate alla propria sicurezza, da qualunque parte esse
provengano. In uno scenario caratterizzato dall'affievolirsi
delle tradizionali minacce alla sicurezza e dall'emergere di
rischi derivanti dalla diffusione del terrorismo, delle armi
di distruzione di massa, della criminalità transnazionale, dei
traffici illeciti, la NATO si è mostrata pronta ad elaborare
una strategia di contrasto adatta alle nuove esigenze.
L'allargamento è parte di questa strategia di risposta.
L'inclusione nell'Alleanza dei sette Paesi dell'Europa
centrale e orientale, collocati in una vasta area che va dal
Baltico al Mar Nero, è infatti destinata a proiettare
sicurezza e stabilità in uno spazio geografico esteso e
caratterizzato da elevata instabilità, in un arco che dai
Balcani e dal Mediterraneo può giungere a ricomprendere anche
il Medio Oriente, l'Iraq, l'Asia Centrale, fino
all'Afganistan. Il processo di allargamento costituisce dunque
una pietra angolare nel nuovo sistema di sicurezza
euro-atlantico, i cui nuovi compiti sono definiti in relazione
sia alle minacce di tipo asimmetrico, sia alle instabilità
regionali, che quelle minacce producono e alimentano.
Da quanto esposto, emerge dunque che il disegno
dell'allargamento corrisponde ad una visione ampia, in cui le
considerazioni legate al futuro dell'Alleanza e alla sicurezza
dei suoi membri hanno avuto un ruolo almeno equivalente alla
necessità di sanare le ferite del passato.
Perché tale disegno fosse concretamente realizzabile, è
stato necessario avviare un intenso lavoro di sostegno ed
incoraggiamento al Governi dei Paesi candidati perché
attuassero profonde riforme interne, non solo nella sfera
militare, ma anche in quella politica, economica e sociale.
Tali Paesi sono stati dunque chiamati a realizzare notevoli
sforzi per consolidare lo stato di diritto e dimostrare
l'adesione sincera e irreversibile ai princìpi e ai valori
della democrazia e dell'economia di mercato.
Per assistere i Paesi che intendevano aderire alla NATO,
al Vertice di Washington del 1999 è stato introdotto il
meccanismo del Membership Action Plan (MAP), ovvero un
programma di riforme (su questioni politiche ed economiche,
questioni militari e di difesa, questioni finanziarie,
questioni di sicurezza e questioni giuridiche), volto ad
aiutare i Paesi aspiranti a raggiungere livelli di
preparazione adeguati alle responsabilità discendenti
dall'adesione all'Alleanza. La decisione adottata al Vertice
di Praga, pur avendo alla propria origine motivazioni
essenzialmente politiche, ha tenuto conto dei risultati
ottenuti dai Paesi interessati nell'ambito e attraverso il
MAP.
La dinamica dell'allargamento, lungi dal risultare un mero
processo dall'alto, si è così avvalsa dell'apporto attivo dei
Paesi candidati, il cui sforzo di adattamento agli obblighi
discendenti dalla partecipazione alla NATO è stato
costantemente seguito, monitorato, incoraggiato
dall'Alleanza.
La decisione sull'allargamento adottata a Praga è in linea
con le aspettative dell'Italia, che si è adoperata affinché la
nuova fase di allargamento risultasse equilibrata in termini
geostrategici e non trascurasse quei Paesi dell'Europa del
sud-est, come la Bulgaria e la Romania, in grado di fornire un
contributo alla stabilizzazione della regione balcanica. Fin
dal momento della decisione sul primo allargamento ai Paesi
dell'Europa centrale ed orientale, deciso al Vertice di Madrid
del 1997, è sempre stato evidente al nostro Paese che una NATO
obbligata ad adattare i propri strumenti di risposta alle
nuove minacce non potesse fare a meno di consolidare il
quadrante sud-orientale, contiguo alla regione geografica la
cui instabilità è suscettibile di alimentare i fenomeni del
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di
massa, nonché la criminalità transnazionale ed i traffici
illeciti.
In adesione a tale disegno, al Vertice di Praga è stata
inoltre ribadita - come auspicato da parte italiana - la
validità del principio della "porta aperta" e la prosecuzione
del MAP per i Paesi non invitati (Albania, Macedonia e
Croazia), annunciando nel contempo l'avvio di una intensa
serie di contatti politici per incoraggiare tali Paesi a
proseguire gli sforzi verso la piena integrazione nell'area
euro-atlantica.
I Protocolli si limitano a regolare le modalità e i tempi
dell'adesione alla NATO di Bulgaria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.
L'articolo I stabilisce che, dalla data di entrata in
vigore dei rispettivi Protocolli, il Segretario generale della
NATO, per conto degli Stati membri, inviterà i Paesi ad
aderire all'Alleanza, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato
del Nord-Atlantico.
L'articolo II prevede che i rispettivi Protocolli entrino
in vigore al momento della notifica al Governo degli Stati
Uniti, da parte di tutti gli Stati membri, della loro avvenuta
accettazione. Il Governo degli Stati Uniti informerà tutti gli
Stati membri della ricezione di ciascuna delle notifiche,
comunicando la data di entrata in vigore dei rispettivi
Protocolli.
L'articolo III precisa che i Protocolli sono stati redatti
in lingua sia inglese che francese, che essi saranno
depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti
d'America e che copie certificate degli stessi saranno
trasmesse ai Governi degli Stati membri.
Dall'attuazione dei Protocolli non derivano oneri a carico
del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi
del quadro normativo.
I Protocolli in oggetto richiedono la ratifica del Capo
dello Stato, previa autorizzazione delle Camere, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 87 della Costituzione,
ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della
Costituzione. La fattispecie in parola riguarda la modifica
della legge 1^ agosto 1949, n. 465, con la quale è stato
ratificato e reso esecutivo il Trattato del Nord Atlantico,
firmato a Washington il 4 aprile 1949, che stabiliva le Parti
contraenti dell'atto internazionale, alle quali oggi si
aggiungono le sette Repubbliche citate nella relazione.
Per recepire tale modifica è stato predisposto il
presente disegno di legge che non richiede altro che la
ratifica e l'esecuzione dell'atto internazionale in parola.
B) Analisi della compatibilità con le competenze
delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e con
l'ordinamento comunitario; valutazione dell'impatto
amministrativo.
I Protocolli non incidono sulle competenze regionali in
quanto rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato (politica estera); sono in perfetta sintonia con le
disposizioni comunitarie; non richiedono inoltre per la loro
attuazione alcun atto di natura secondaria da emanare a cura
della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne la scheda relativa all'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR), essendo atto di
valenza squisitamente politica che non incide sul piano
interno, si ritiene di poter omettere la compilazione della
scheda ai sensi di quanto previsto al punto 7 della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2000.