XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4038
Onorevoli Colleghi! - E' particolarmente sentita
l'esigenza di commemorare in modo adeguato il sacrificio di
tutti coloro che hanno perso la vita a causa del terrorismo e
della criminalità. Tale esigenza scaturisce dalla necessità
imprescindibile del "non dimenticare", al di là di qualsiasi
colore politico, e di unire tutto il popolo italiano contro
l'efferata violenza di chi, con la strategia del terrore,
vorrebbe portare il buio nel nostro Paese.
Si è fatta strada, in tale quadro, l'idea di istituire un
"Giorno della memoria" per le vittime del terrorismo e della
criminalità, da elevare a solennità civile.
Le vittime del terrorismo e della criminalità sono
numerosissime; ci riferiamo non solo a coloro che sono caduti
nell'esercizio onesto del proprio lavoro e nella ricerca della
verità; non solo a coloro che, nell'adempimento del proprio
dovere, come il personale di pubblica sicurezza, lavoravano
per proteggere i propri concittadini italiani; non solo alle
vittime colpite nella propria quotidianità, martiri
incolpevoli perché si trovavano per le strade e per le piazze
delle proprie città, ai quali la nazione tutta deve rendere
omaggio per il bene della collettività nazionale; ci riferiamo
anche alle vittime morali del terrorismo.
E' doveroso ricordare per molteplici motivi.
Innanzitutto in onore delle diverse famiglie che hanno
subìto la perdita dei propri cari e per questo hanno spesso
smarrito la fiducia nelle istituzioni; per dimostrare che lo
Stato è stretto in cordoglio attorno ad esse, non solo con
attività di inchiesta e di ricerca della verità, ma in senso
più intimo, contro un nemico personale, odioso, ingiusto ed
estremo, che tenta di distruggere i valori di giustizia, di
democrazia, e di libertà, in particolare quella libertà che
deve essere intesa da tutti non solo nel suo senso più lato di
agire nell'ambito della società secondo la propria convinzione
e volontà, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ma
anche nel senso più franco e quotidiano, come libertà di
recarsi per le vie e per le piazze senza nessun pericolo per
la propria incolumità e per quella dei propri cari.
Si deve ricordare, inoltre, anche per i nostri giovani,
affinché sia sempre vivo e inesauribile in loro lo spirito di
unità e di senso dello Stato, e la consapevolezza che è
possibile vincere la battaglia contro forze estremiste e
antidemocratiche. Il dolore e la memoria per delitti così
barbari deve essere per loro eredità imperitura e stimolo di
responsabilità e di profonda riflessione, ricordando che il
terrorismo e la criminalità organizzata sono una minaccia per
tutti, che deve essere affrontata con rigidità e fermezza.
Fino ad oggi, la memoria di questi uomini e di queste
donne è stata onorata solo in occasione di cerimonie anche di
ampio respiro, organizzate grazie allo zelo encomiabile dei
familiari, delle associazioni, di autorità militari e
politiche, ma sempre a livello locale e talvolta con soluzione
di continuità.
La celebrazione del "Giorno della memoria" potrebbe aver
luogo presso il Ministero dell'interno, e in tutte le sedi
istituzionali, comprese le scuole di ogni ordine e grado, il
23 maggio di ogni anno, data in cui persero la vita
nell'attentato di Capaci, il giudice Giovanni Falcone, la
moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio
Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
L'iniziativa darebbe, in tale modo, una risposta di alto
profilo al dolore e alle aspettative della comunità tutta per
ricordare agli italiani il sacrificio di tutte le vittime di
barbari attentati.
In ragione delle considerazioni che precedono è stata
predisposta la presente proposta di legge che, dopo aver
previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della
solennità civile nel giorno e con le modalità anzidetti,
stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo 1, che la
ricorrenza, pur da considerare solennità civile ai sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non
determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici
pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce
giorno di vacanza o comporterà riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate
dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.