XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4032
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre cinquant'anni dalla data
di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, solo con
la legge 15 dicembre 1999, n. 482, il Parlamento italiano ha
finalmente dato piena attuazione all'articolo 6 della
Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela, con
apposite norme, le minoranze linguistiche.
La citata legge n. 482 del 1999, di importanza storica,
non ha tuttavia preso in considerazione tutte le realtà
meritevoli di tutela ed in particolare nell'elenco tassativo
previsto dall'articolo 2 non è incluso il riconoscimento della
lingua e della cultura delle comunità tabarchine della
Sardegna né quella delle comunità galloitaliche della Sicilia
e della Basilicata.
Il tabarchino, in particolare, è una varietà linguistica
nettamente differenziata rispetto al retroterra sardo, dal
quale, malgrado gli intensi contatti economici e culturali, i
centri interessati si sono sempre considerati nettamente
distinti.
Le comunità di Carloforte e Calasetta hanno infatti
mantenuto in Sardegna l'idioma d'origine ligure importato
dalla Tunisia, assimilando linguisticamente nel tempo le
persone di altra origine successivamente stanziatesi nelle due
comunità. Ed infatti, le due comunità rappresentano, a
tutt'oggi, un importante patrimonio linguistico, di notevole
interesse e di significativa ricchezza anche per le
implicazioni sociolinguistiche date dall'originalità della
situazione locale - caso forse unico in Italia - in cui il
livello di fedeltà alle tradizioni linguistiche originarie è
pressoché totale.
Il tabarchino è attualmente parlato da una popolazione di
circa 10.000 abitanti e da sempre la consapevolezza della
identità linguistica delle comunità in oggetto ha costituito
un tratto culturale marcatamente originale, in virtù del quale
la promozione della specificità tabarchina si è riflessa in
manifestazioni autonome di cultura locale. Al riguardo occorre
sottolineare come gli statuti comunali di Carloforte e
Calasetta prevedono l'utilizzo pubblico del tabarchino nelle
sedute dei consigli comunali. Inoltre, anche se a livello non
ufficiale, l'utilizzo della lingua è abitualmente inserito
nelle attività didattiche delle scuole materne, elementari e
medie dei due comuni. Sempre a livello non ufficiale, poi, il
tabarchino trova impiego corrente in tutti gli utilizzi
pubblici e nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni.
A Carloforte vige il bilinguismo nell'ambito della
toponomastica, mentre a Calasetta, dal 1999, in base alle
norme sulla autonomia scolastica, l'insegnamento in tabarchino
è entrato nei programmi didattici in forma più stabile,
attraverso il reclutamento di un corpo insegnante aggiuntivo.
Trasmissioni in tabarchino vengono mandate in onda da radio
locali, così come vengono diffuse canzoni di autori locali
nonché una discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e
filodrammatica in tabarchino.
I due comuni rappresentano, quindi, una minoranza
etnico-linguistica storica dotata di una propria precisa
peculiarità, riconosciuta anche dalla legge regionale in
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico
regionale (legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997): proprio
in virtù di essa le comunità tabarchine sono dotate di
strutture atte a promuovere la tutela e la valorizzazione
della loro specificità linguistica ai più vari livelli.
Da non dimenticare, poi, come tale minoranza linguistica
sia rispondente ai parametri fissati da studiosi di indiscussa
competenza in materia, che riscontrano in questa lingua una
situazione assolutamente originale nel panorama linguistico
italiano per la sua specificità ed alterità.
Scopo della presente proposta di legge, inoltre, è quello
di tutelare le minoranze linguistiche delle comunità
galloitaliche della Sicilia e della Basilicata.
Tipico caso di alloglossia interna, il galloitalico è un
insieme di varietà linguistiche parlate da popolazioni venute
dalla Sicilia nel medioevo (secoli XI-XIII) a seguito della
conquista normanna dell'isola e provenienti dal Monferrato,
dall'entroterra ligure e dalla sezione occidentale
dell'Emilia.
Una vasta area della Sicilia centro-settentrionale e
orientale è sede dell'importante complesso etno-linguistico,
tramandato e adottato da una popolazione che supera le 60.000
unità. Questa area ricade negli ambiti territoriali di quattro
province, rispettivamente quella di Messina, Enna, Catania e
Siracusa, e interessa i territori di ben ventuno comuni. Negli
ultimi decenni, inoltre, è diventata sempre più forte la
consapevolezza dell'identità linguistica della comunità in
oggetto, da sempre manifestata nell'orgoglio per la propria
parlata e per le proprie tradizioni. La specificità e
l'alterità di tali parlate sono state riconosciute da studiosi
italiani e stranieri di contatto linguistico, dai
sociolinguisti e dai linguisti generali. Oltre al galloitalico
della Sicilia, con la presente proposta di legge si intende
tutelare anche la minoranza linguistica del galloitalico della
Basilicata, un dialetto con caratteristiche "settentrionali"
parlato in alcuni centri dell'Italia meridionale, in
particolare in alcuni comuni in provincia di Potenza, in
alcuni comuni che gravitano intorno al golfo di Policastro, in
provincia di Salerno, a Tortorella. La popolazione complessiva
di questi centri, esclusa Potenza, è di circa 23.000 unità.
Sebbene in forma non ufficiale, a livello orale il
galloitalico trova impiego corrente in tutti gli utilizzi
pubblici e nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni;
s'ipotizza, poi, che, sempre a livello non ufficiale,
l'utilizzo del galloitalico sia abitualmente inserito nelle
attività didattiche delle scuole materne, elementari e medie
dei suddetti comuni. Anche per tale minoranza esiste una
discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e un'attività
filodrammatica in galloitalico.
La legge n. 482 del 1999 ha portato alla ribalta le
problematiche relative alla salvaguardia delle varietà
linguistiche minoritarie. Il legislatore, tuttavia,
nell'enumerare all'articolo 2 le situazioni linguistiche
meritevoli di accedere ai benefici da essa previsti, ha
ristretto l'ambito di applicazione ad alcune tipologie di
minoranze tassativamente indicate, non prendendo in
considerazione altri gruppi che, ad avviso degli studiosi di
scienze del linguaggio, sono altrettanto meritevoli di tutela.
Per tutte queste ragioni la lettura della legge n. 482 del
1999 appare limitativa sia rispetto all'articolo 6 della
Costituzione ("La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche") che non comporta né sollecita
distinzioni tra vari tipi di minoranze, sia rispetto all'altro
principio ad essa collegato, cioè quello della uguaglianza
sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della
Costituzione laddove sancisce che "E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)" e,
quindi, la piena attuazione dell'eguaglianza formale di cui al
primo comma <"(...) senza distinzione di (...) lingua (...)">
del medesimo articolo.
La gravissima discriminazione della quale sono fatte
oggetto le minoranze in questione le esclude dai benefìci
previsti dalla legge n. 482 del 1999, privando le popolazioni
degli strumenti necessari a valorizzare un aspetto importante
della loro identità, che si integra nel quadro della
specificità loro propria.
Pertanto, con la presente proposta di legge si intende
assicurare un adeguato, anche se tardivo, riconoscimento a
queste comunità che non finiscono di stupire per la forte
tenuta della loro parlata orgogliosamente tramandata di
generazione in generazione. Con la proposta si chiede di
modificare il citato articolo 2 della legge n. 482 del 1999,
per introdurre nell'elenco tassativo delle minoranze
linguistiche ammesse a tutela la valorizzazione del patrimonio
linguistico e della cultura delle comunità tabarchine della
Sardegna, nonché delle comunità e della minoranza galloitalica
della Sicilia e della Basilicata. Si tratta, quindi, del
giusto riconoscimento di valori costituzionalmente protetti
che sono tra l'altro oggetto di precisi impegni anche sul
piano internazionale in quanto la tutela della lingua e delle
culture tabarchine di Sardegna e della minoranza galloitalica
della Sicilia e della Basilicata rientrano, certamente, nelle
situazioni che l'Italia, con la firma della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5
novembre 1992, si è impegnata a tutelare.