XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4030




        Onorevoli Colleghi! - Con provvedimento del 13 luglio 1997 è stato indetto presso l'allora Ministero di grazia e giustizia il concorso, riservato a funzionari della ex carriera direttiva con almeno 9 anni di servizio nella qualifica, per la copertura di 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria; l'esito finale ha visto 23 vincitori e 148 idonei. Successivamente il legislatore con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria" all'articolo 24, comma 1-bis, ha prescritto, per le gravi motivazioni risultanti dalla relazione allegata alla richiamata normativa, che l'amministrazione giudiziaria provvedesse alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità delle stesse graduatorie; assunti i 23 vincitori del concorso il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto, sulla base di una erronea interpretazione della norma, all'assunzione di soli ulteriori 59 candidati idonei, rifiutando l'ulteriore scorrimento, come una esatta interpretazione della normativa avrebbe comportato; si è dato così inizio a un contenzioso tra il Ministero e i candidati idonei esclusi che si trascina da più di due anni con costi elevati, dando origine a diverse interpretazioni e una consequenziale applicazione della legge a seconda del magistrato adito. La presente proposta di legge stabilisce che l'amministrazione giudiziaria provveda alla copertura dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione.




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