XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4018




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge è finalizzata a disciplinare in modo dettagliato, ma soprattutto a portare totale trasparenza in un settore, quello della pubblicità, caratterizzato da tre tipologie di soggetti:

            1) le aziende investitrici;

            2) i centri media e le agenzie di pubblicità;

            3) le concessionarie di pubblicità.


I centri media e le agenzie di pubblicità.

        Le agenzie di pubblicità e i centri media svolgono, per conto delle agenzie investitrici (definite "clienti"), vari servizi di comunicazione, tra cui l'importante attività di consulenza relativa alla pianificazione e all'acquisto degli spazi pubblicitari.
        Relativamente al ruolo specialistico dei centri media va sottolineato che si tratta di un fenomeno mondiale, presente in tutti i continenti e costituito, all'estero come in Italia, da società locali e multinazionali.
        Nel mondo la quasi totalità degli investitori pubblicitari si avvale di questa consulenza per decidere in modo scientifico la quantità e la destinazione dei propri budget.
        In Italia le agenzie e i centri media, secondo l'ultima ricerca della società Nielsen, pianificano circa il 70 per cento del totale degli investimenti e, se analizziamo i dati relativi agli investitori oltre i 15 milioni di euro, la copertura sale al 91 per cento.
        E' importante sottolineare che il servizio offerto dai centri media alle aziende che investono in pubblicità in Italia, come nel resto del mondo, non si limita al solo acquisto degli spazi.
        I servizi forniti dai centri media e dalle agenzie sono prevalentemente tre:

            1) strategia;

            2) pianificazione;

            3) acquisto.

        Nella fase di strategia vengono definiti principalmente:

            a) i livelli di spesa necessari al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione che le aziende si prefiggono (budget);

            b) i gruppi di consumatori da raggiungere (target);

            c) i periodi di attività;

            d) i mezzi utilizzati (media mix).

        Nella fase di pianificazione si procede nella scelta di dettaglio dei veicoli di informazione da acquistare: nel caso della stampa, quali testate e quale periodo scegliere, nel caso delle televisioni, quali programmi selezionare.
        E' importante sottolineare che queste prime due fasi prevedono l'utilizzo di sofisticati strumenti/software oggettivi di valutazione e di scelta e che le aziende investitrici, coinvolte dai centri media in ogni fase, sono quelle che prendono la decisione finale.
        Vengono usate estensivamente anche le ricerche di base sui mezzi (Auditel, Audipress, Audiradio, eccetera) che, per inciso, in Italia sono finanziate degli editori e non dalle aziende investitrici (unico caso in Europa).
        Da ultimo si procede all'acquisto di quanto concordato con l'azienda cliente. Relativamente al servizio di acquisto (buying) è importante sottolineare che nessun centro media o agenzia effettua solo questo servizio (vedi ricerca ASR), né tantomeno svolge attività di "brokeraggio".
        I centri media svolgono poi un importante ruolo nei confronti delle concessionarie, che prevalentemente si articola nel facilitare l'approccio alla "domanda" e ai numerosi e variegati servizi di ricerche e di controllo.
        In Italia esistono 15 centri media e 85 agenzie iscritti ad Assocomunicazione, 250 agenzie iscritte a Unicom, più qualche centinaio di indipendenti. Tra i 15 centri media alcuni sono sedi locali di multinazionali quotate in borsa a Londra e New York, altri sono nazionali, appartenenti a grandi e piccole agenzie di pubblicità italiane.
        Il rapporto tra cliente e centro media è regolato attraverso un onorario di consulenza stabilito da un contratto indicante le prestazioni rese e il loro costo e, in molti casi, le regole per la condivisione degli eventuali premi di fine anno.
        I premi di fine anno sono importi regolati da un formale contratto tra centro media o agenzia di pubblicità e concessionaria, inerenti premi in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato.
        Tali premi sono concordati con la concessionaria e sono relativi al fatturato e al risparmio di tempo e di risorse della concessionaria nel poter offrire i propri prodotti ad un solo interlocutore che rappresenta singolarmente molti clienti e, inoltre, i servizi di controllo e di ricerca svolti dai centri media.
        La fatturazione a sua volta può essere diretta al centro media, fenomeno al momento poco rilevante (la media dei 15 centri media è circa il 25/30 per cento), ed è effettuata sempre su richiesta dei clienti, molto spesso internazionali. La parte più importante della fatturazione (70/75 per cento) è invece diretta al cliente.
        E' importante sottolineare che negli altri Paesi europei la fatturazione diretta al centro media rappresenta circa il 100 per cento.


Le concessionarie di pubblicità.

        L'altro attore del mercato è rappresentato dalle concessionarie di pubblicità, che possono essere di due tipi: diretta (concessionaria diretta di un editore) e plurimandataria.
        Le concessionarie gestiscono il mercato con una doppia rete di vendita: la rete dei clienti e la rete delle agenzie e dei centri media.
        Alcune concessionarie, soprattutto nell'area della stampa, non hanno un listino ufficiale e pertanto il rapporto tra acquisto e vendita diventa difficile, non trasparente, con trattative né semplici né brevi.
        Questa dinamica crea mancanza di trasparenza e una forte perplessità da parte delle aziende investitrici perchè un identico spazio pubblicitario può avere prezzi diversi da azienda ad azienda, da regione a regione, senza precise politiche commerciali.


Il mercato europeo.

        Una disamina della realtà europea ci porta a confermare che il mercato della pubblicità italiano segue fondamentalmente le stesse dinamiche di quello europeo, con la sola importante eccezione, già citata, della diversa quota di intestazione diretta dei contratti.
        L'unico precedente legislativo di rilievo sul tema è rappresentato dalla legge Sapin (Loi n. 93-122 del 29 gennaio 1993) in Francia, relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche.
        Sarebbe però sbagliato riferirsi a tale legge che è stata concepita in un mercato che aveva dinamiche totalmente diverse da quello odierno italiano.
        Alcuni esempi:

            1) in Francia il brokeraggio (cioè l'acquisto in proprio degli spazi pubblicitari da parte dei centri media per poi rivendere detti spazi alle aziende investitrici con un sovrapprezzo) era prassi comune, mentre in Italia tale prassi non esiste;

            2) il sovrapprezzo o mark up poteva raggiungere anche il 40 per cento;

            3) il mercato pubblicitario era detenuto da due aziende, quindi con una reale e forte concentrazione che poteva, prima della Loi Sapin, innestare forti distorsioni.

        Passando ora all'esame della proposta di legge si procede ad una sintetica esposizione dell'articolato.
        L'articolo 1 è relativo alle definizioni di: acquisto di spazi pubblicitari, vendita di spazi pubblicitari, cliente o inserzionista, concessionario di pubblicità o venditore, agenzia di pubblicità e centro media.
        L'articolo 2 disciplina l'esercizio dell'attività di acquisto degli spazi pubblicitari.
        L'articolo 3 disciplina l'esercizio dell'attività di vendita degli spazi pubblicitari e sottolinea l'obbligo di pubblicazione dei listini di vendita.
        L'articolo 4 disciplina la negoziazione degli spazi pubblicitari, prevedendo in particolare:

            a) l'esistenza di un contratto (con o senza rappresentanza) tra centri media e aziende inserzioniste;

            b) la possibilità da parte dei centri media di acquistare esclusivamente sulla base di richieste inoltrate dalle aziende investitrici clienti;

            c) una garanzia in ordine alla puntualità dei pagamenti alle concessionarie;

            d) l'obbligo da parte delle concessionarie di un listino di vendita pubblico e trasparente;

            e) la regolamentazione tramite contratto dei premi di fine anno e di ogni altro rapporto esistente tra centro media e concessionaria.

        L'articolo 5 regola i premi di fine anno tra concessionarie e centri media.
        L'articolo 6 disciplina e regola i rapporti di vendita prevedendo la pubblicazione di listini di vendita dettagliati.
        L'articolo 7 stabilisce norme sulla trasparenza dell'attività di intermediazione della pubblicità.
        L'articolo 8 definisce le norme sanzionatorie.
        L'articolo 9 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge.
        L'articolo 10 definisce l'ambito di applicazione della legge.
        L'articolo 11, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.
        In sintesi, la presente proposta di legge vuole regolamentare in maniera più specifica di quanto previsto dalla legislazione vigente il rapporto esistente fra cliente/centro media/agenzia di pubblicità/concessionaria prevedendo criteri di maggiore trasparenza tra le parti che permettano alle aziende investitrici di pianificare i loro investimenti in un mercato caratterizzato da regole chiare, generando quindi un sistema virtuoso di sviluppo economico, essendo ormai la pubblicità considerata come un vero e proprio acceleratore dei consumi e, in ultima analisi, dell'economia stessa del Paese.




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