XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4005




        Onorevoli Colleghi! - In seguito alla delega al Governo di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla manovra finanziaria per l'anno 1998, è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ove è definito il cosiddetto "ISE", ossia le norme e i criteri unificati per la determinazione della situazione economica dei soggetti che richiedono alle varie amministrazioni pubbliche prestazioni sociali agevolate.
        Il citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
        La normativa vigente sull'indicatore della situazione economica dei contribuenti, ad avviso dei proponenti, non si può ritenere soddisfacente per una serie di motivi, che rendono opportuna una ulteriore revisione.
        Le modifiche che si suggeriscono con la presente proposta di legge hanno l'obiettivo di rendere l'ISE un indicatore più oggettivo della reale situazione socio-economica dei nuclei familiari, mediante l'introduzione di parametri che non sono stati a suo tempo considerati dal legislatore.
        Le norme vigenti sull'ISE valutano il potenziale economico-finanziario reale delle famiglie, ponendo l'accento soprattutto sulle "entrate", ma trascurano qualsiasi correlazione con le "spese obbligate", che incidono sul reddito disponibile delle famiglie. Tale concezione non è aderente alle realtà familiari ed è da considerare assolutamente penalizzante per numerosi soggetti, che in tale ottica risultano esclusi dalle prestazioni agevolate.
        Invece, è giusto ed opportuno considerare anche alcuni costi a carico del nucleo familiare per determinarne lo status economico effettivo.
        In primo luogo, le spese per canoni d'affitto, per le quali la normativa attuale prevede una franchigia nella misura massima di dieci milioni di vecchie lire annue.
        Tale limite è da considerare oggi assolutamente inadeguato rispetto al rialzo dei prezzi del mercato immobiliare, causato sia dall'adozione dell'euro come moneta unica europea, sia dal crollo delle borse mondiali successivo ai fatti terroristici dell'11 settembre 2001. In alcune città ad alta densità abitativa i prezzi delle locazioni hanno subito un aumento fino al 55 per cento.
        E' necessario quindi aggiornare il valore della franchigia della locazione, consentendone la detrazione ai fini ISE nella misura almeno del 70 per cento del canone annuo pagato, ovviamente in presenza di contratti regolarmente registrati.
        Per quanto riguarda la detrazione riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà si ritiene opportuno aggiornare il valore di lire 100.000.000 elevandolo a 75.000 euro.
        Un'altra modifica che si intende apportare alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 109 del 1998, consiste nel riesaminare l'incidenza del possesso di attività finanziarie nella valutazione del patrimonio totale dei nuclei familiari.
        La citata tabella dispone che la situazione economica degli appartenenti al nucleo familiare si ottenga sommando i redditi complessivi ai fini IRPEF al patrimonio mobiliare, risultante da tutte le attività finanziarie intestate ai soggetti del nucleo, quindi: conti correnti, libretti di risparmio, azioni e titoli vari.
        Escludendo i casi di possesso di ingenti patrimoni mobiliari, la vigente normativa penalizza pertanto i risparmi ordinari delle famiglie, in genere consistenti in una sorta di riserva per eventuali necessità ed imprevisti, che vengono in realtà trattati come se fossero "capitali produttivi di ulteriori redditi"!
        Al fine di non colpire i risparmi necessari e ordinari delle famiglie, la franchigia attuale di 15.493,71 euro, detraibile ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare, risulta assolutamente non adeguata. Pertanto, si propone di considerare ai fini ISE solo le attività finanziarie che eccedono l'importo di 35.000 euro.
        In tale modo si intende superare l'"anomalia" della normativa ISE, che dovrebbe escludere i suddetti risparmi dalla determinazione del potenziale economico della famiglia, invece di imporre, come avviene nei questionari, di dichiarare addirittura i risparmi dei figli a carico, quali libretti di risparmio, bancari o postali, intestati ai bambini, polizze vita e assicurazioni.
        A proposito delle attività finanziarie, si rileva poi l'inopportunità di applicare alle medesime il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, laddove l'effettivo rendimento potrebbe essere inferiore; inoltre, non vengono assolutamente considerate in parallelo le spese sostenute o gli interessi passivi imputabili alle stesse attività finanziarie.
        In alternativa a quanto disposto nella parte della citata tabella si dispone che il rendimento delle attività finanziarie da considerare sia quello effettivamente conseguito.
        Un'altra modifica che si ritiene importante ai fini dell'accesso ai servizi agevolati è la considerazione che il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF non possa rappresentare il "benessere economico" del nucleo familiare, se non viene considerato il costo che le famiglie con figli fino a cinque anni sostengono inevitabilmente per i servizi di asili nido o di scuola materna.
        Considerando infatti una famiglia a basso reddito che ha avuto diritto all'accesso gratuito ai servizi comunali o statali delle scuole dell'infanzia e che ha ottenuto l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate, essa risulta avvantaggiata rispetto ad un'altra famiglia che ha dichiarato ai fini ISE un reddito superiore e che, oltre a non aver diritto alla scuola dell'infanzia gratuita, perde anche il diritto alle altre prestazioni, finendo per sostenere in realtà oneri finanziari maggiori rispetto alla famiglia agevolata.
        Il medesimo ragionamento si può applicare alle famiglie escluse dalle scuole dell'infanzia, che, in alternativa alle scuole private, decidono di sostenere oneri per contratti di lavoro di assistenza domiciliare ai minori.
        Alla luce di queste considerazioni, si propone che, ai fini dell'ottenimento di prestazioni sociali agevolate diverse dai servizi pubblici della scuola dell'infanzia, il reddito complessivo ai fini IRPEF, da dichiarare per l'ISE, sia decurtato degli oneri che le famiglie sostengono per servizi a pagamento di asili nido, per la scuola materna e per l'assistenza domiciliare ai minori di dodici anni.
        Nel complesso, si valuta che le modifiche proposte raggiungano una maggiore aderenza alla realtà della situazione economica dei nuclei familiari, grazie alla correlazione fra i redditi posseduti e le spese obbligate, che le famiglie devono inderogabilmente sostenere in mancanza di adeguati servizi sociali.
        La proposta di legge è composta da un unico articolo, contenente le modifiche illustrate nella presente relazione da apportare alla citata tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 109 del 1998.




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