XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4005
Onorevoli Colleghi! - In seguito alla delega al Governo
di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla
manovra finanziaria per l'anno 1998, è stato emanato il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ove è definito il
cosiddetto "ISE", ossia le norme e i criteri unificati per la
determinazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono alle varie amministrazioni pubbliche prestazioni
sociali agevolate.
Il citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è stato
successivamente modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130.
La normativa vigente sull'indicatore della situazione
economica dei contribuenti, ad avviso dei proponenti, non si
può ritenere soddisfacente per una serie di motivi, che
rendono opportuna una ulteriore revisione.
Le modifiche che si suggeriscono con la presente proposta
di legge hanno l'obiettivo di rendere l'ISE un indicatore più
oggettivo della reale situazione socio-economica dei nuclei
familiari, mediante l'introduzione di parametri che non sono
stati a suo tempo considerati dal legislatore.
Le norme vigenti sull'ISE valutano il potenziale
economico-finanziario reale delle famiglie, ponendo l'accento
soprattutto sulle "entrate", ma trascurano qualsiasi
correlazione con le "spese obbligate", che incidono sul
reddito disponibile delle famiglie. Tale concezione non è
aderente alle realtà familiari ed è da considerare
assolutamente penalizzante per numerosi soggetti, che in tale
ottica risultano esclusi dalle prestazioni agevolate.
Invece, è giusto ed opportuno considerare anche alcuni
costi a carico del nucleo familiare per determinarne lo
status economico effettivo.
In primo luogo, le spese per canoni d'affitto, per le
quali la normativa attuale prevede una franchigia nella misura
massima di dieci milioni di vecchie lire annue.
Tale limite è da considerare oggi assolutamente inadeguato
rispetto al rialzo dei prezzi del mercato immobiliare, causato
sia dall'adozione dell'euro come moneta unica europea, sia dal
crollo delle borse mondiali successivo ai fatti terroristici
dell'11 settembre 2001. In alcune città ad alta densità
abitativa i prezzi delle locazioni hanno subito un aumento
fino al 55 per cento.
E' necessario quindi aggiornare il valore della franchigia
della locazione, consentendone la detrazione ai fini ISE nella
misura almeno del 70 per cento del canone annuo pagato,
ovviamente in presenza di contratti regolarmente
registrati.
Per quanto riguarda la detrazione riconosciuta ai nuclei
familiari residenti in abitazioni di proprietà si ritiene
opportuno aggiornare il valore di lire 100.000.000 elevandolo
a 75.000 euro.
Un'altra modifica che si intende apportare alla tabella 1
allegata al decreto legislativo n. 109 del 1998, consiste nel
riesaminare l'incidenza del possesso di attività finanziarie
nella valutazione del patrimonio totale dei nuclei
familiari.
La citata tabella dispone che la situazione economica
degli appartenenti al nucleo familiare si ottenga sommando i
redditi complessivi ai fini IRPEF al patrimonio mobiliare,
risultante da tutte le attività finanziarie intestate ai
soggetti del nucleo, quindi: conti correnti, libretti di
risparmio, azioni e titoli vari.
Escludendo i casi di possesso di ingenti patrimoni
mobiliari, la vigente normativa penalizza pertanto i risparmi
ordinari delle famiglie, in genere consistenti in una sorta di
riserva per eventuali necessità ed imprevisti, che vengono in
realtà trattati come se fossero "capitali produttivi di
ulteriori redditi"!
Al fine di non colpire i risparmi necessari e ordinari
delle famiglie, la franchigia attuale di 15.493,71 euro,
detraibile ai fini della determinazione del patrimonio
mobiliare, risulta assolutamente non adeguata. Pertanto, si
propone di considerare ai fini ISE solo le attività
finanziarie che eccedono l'importo di 35.000 euro.
In tale modo si intende superare l'"anomalia" della
normativa ISE, che dovrebbe escludere i suddetti risparmi
dalla determinazione del potenziale economico della famiglia,
invece di imporre, come avviene nei questionari, di dichiarare
addirittura i risparmi dei figli a carico, quali libretti di
risparmio, bancari o postali, intestati ai bambini, polizze
vita e assicurazioni.
A proposito delle attività finanziarie, si rileva poi
l'inopportunità di applicare alle medesime il rendimento medio
annuo dei titoli decennali del Tesoro, laddove l'effettivo
rendimento potrebbe essere inferiore; inoltre, non vengono
assolutamente considerate in parallelo le spese sostenute o
gli interessi passivi imputabili alle stesse attività
finanziarie.
In alternativa a quanto disposto nella parte della citata
tabella si dispone che il rendimento delle attività
finanziarie da considerare sia quello effettivamente
conseguito.
Un'altra modifica che si ritiene importante ai fini
dell'accesso ai servizi agevolati è la considerazione che il
reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF non possa
rappresentare il "benessere economico" del nucleo familiare,
se non viene considerato il costo che le famiglie con figli
fino a cinque anni sostengono inevitabilmente per i servizi di
asili nido o di scuola materna.
Considerando infatti una famiglia a basso reddito che ha
avuto diritto all'accesso gratuito ai servizi comunali o
statali delle scuole dell'infanzia e che ha ottenuto l'accesso
ad altre prestazioni sociali agevolate, essa risulta
avvantaggiata rispetto ad un'altra famiglia che ha dichiarato
ai fini ISE un reddito superiore e che, oltre a non aver
diritto alla scuola dell'infanzia gratuita, perde anche il
diritto alle altre prestazioni, finendo per sostenere in
realtà oneri finanziari maggiori rispetto alla famiglia
agevolata.
Il medesimo ragionamento si può applicare alle famiglie
escluse dalle scuole dell'infanzia, che, in alternativa alle
scuole private, decidono di sostenere oneri per contratti di
lavoro di assistenza domiciliare ai minori.
Alla luce di queste considerazioni, si propone che, ai
fini dell'ottenimento di prestazioni sociali agevolate diverse
dai servizi pubblici della scuola dell'infanzia, il reddito
complessivo ai fini IRPEF, da dichiarare per l'ISE, sia
decurtato degli oneri che le famiglie sostengono per servizi a
pagamento di asili nido, per la scuola materna e per
l'assistenza domiciliare ai minori di dodici anni.
Nel complesso, si valuta che le modifiche proposte
raggiungano una maggiore aderenza alla realtà della situazione
economica dei nuclei familiari, grazie alla correlazione fra i
redditi posseduti e le spese obbligate, che le famiglie devono
inderogabilmente sostenere in mancanza di adeguati servizi
sociali.
La proposta di legge è composta da un unico articolo,
contenente le modifiche illustrate nella presente relazione da
apportare alla citata tabella 1 allegata al decreto
legislativo n. 109 del 1998.