XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4002
Onorevoli Colleghi! - L'intervento del legislatore si
impone al fine di stabilire la persistenza o meno della
vigenza dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che ha
dato adito a non poche controversie questioni.
Ci si riferisce alla necessità o meno della sopravvivenza
del divieto assoluto di riammissione in magistratura del
magistrato che abbia cessato di far parte dell'ordine
giudiziario "in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo
determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato"
(articolo 211, primo comma, dell'ordinamento giudiziario).
Peraltro la "rilettura" della odierna validità di quel
divieto (per molti ritenuta anacronistica e superata dai
tempi) va contestualizzata anche in considerazione delle
notorie difficoltà di copertura dei posti in organico della
magistratura ordinaria e del ricorso, quindi, a vari
provvedimenti fra i quali , ad esempio, il reiterato
innalzamento a settantadue e, più di recente, a settantacinque
anni del limite massimo di anzianità anagrafica di servizio
raggiungibile da un appartenente all'ordine giudiziario prima
del collocamento a riposo.
Anche per tale ordine di motivi si è indotti a
riconsiderare la non sopita questione della persistente
validità o meno del citato articolo 211 dell'ordinamento
giudiziario.
Tale norma ha dato vita a molteplici fattispecie di
contenzioso e alla formulazione di questioni di legittimità
costituzionale (si vedano, ad esempio, le sentenze del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, 18
aprile 1979, n. 392; 10 giugno 1988, n. 881; 29 aprile 1994,
n. 651; e del Consiglio di Stato, sezione IV, 23 gennaio 1988,
n. 21), che, pur se dichiarate manifestamente infondate allo
stato della legislazione, hanno comunque indotto gli organi
giurisdizionali investiti delle questioni a evidenziare e
ribadire che, in sostanza, spetta al legislatore la scelta di
prevedere o meno "particolari condizioni o limiti per
l'accesso o la riammissione a particolari attività o
professioni" comunque non in contrasto con il dettato di cui
agli articoli 3 e 4 della Costituzione.
Tale norma appare, inoltre, oggi del tutto anacronistica
così come la logica che a suo tempo ebbe a giustificarla
"(...) in ragione della particolare dignità inerente alle
funzioni svolte e della configurazione dell'ingresso
nell'ordine giudiziario come una vera e propria scelta di vita
tendenzialmente definitiva ed irreversibile".
Per di più, il perdurare della vigenza della norma stessa
ha provocato e comporta, ancora, tutta una serie di vicende e
questioni che pure andrebbero, una volta per tutte, regolate e
prevenute per sempre con una puntuale pronuncia dell'unico
soggetto abilitato a dirimere la vexata quaestio, ovvero
il legislatore.
Sono, infatti, noti i contrasti, a seguito di istanze di
riammissione, avvenuti in epoche anche recenti fra gli allora
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, da una parte, e
il Consiglio superiore della magistratura, dall'altra, il
quale ultimo ebbe addirittura a deliberare (in data 10 marzo
1999) una riammissione in servizio, ritenendo l'abrogazione
della norma de qua.
In altra fattispecie, poi, lo stesso Consiglio superiore
della magistratura, attraverso un parere appositamente reso
dal proprio ufficio studi il 23 dicembre l999 (n. 501 del
1999) ebbe a segnalare la necessità di "un complessivo e
chiarificatore intervento legislativo ovvero di considerare di
"proporre al Ministro di grazia e giustizia o segnalare al
Parlamento apposito intervento in materia al fine di adeguare,
con riferimento a tutti i profili innanzi esaminati, le norme
che disciplinano la riammissione in magistratura".
E' poi del tutto ingiustificata la palese difformità di
trattamento fra il magistrato che si dimette ai sensi
dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario e quello che,
ricorrendo alla più agevole, ma ipocrita decadenza ai sensi
dell'articolo 210 del medesimo ordinamento giudiziario,
conserva la possibilità della riammissione in carriera.
E', infine, non più sostenibile (anche nella prospettiva
dell'unificazione delle magistrature) la disparità di
trattamento che la sopravvivenza del citato articolo 210
comporterebbe rispetto alla possibilità di riammissione in
servizio riconosciuta invece ex lege ai magistrati
volontariamente dimessisi dalla magistratura amministrativa
(si vedano il regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre
1933, n. 1364, e il regolamento di cui al regio decreto 21
aprile 1942, n. 444).
Il superamento del divieto di riammissione in magistratura
farebbe venir meno la necessità di ogni previsione derogatoria
per chi rientra in magistratura ordinaria dopo essere
transitato nelle magistrature speciali (articolo 211, secondo
comma, dell'ordinamento giudiziario).
Per tutta l'esposta serie di motivi, anche nel contesto di
un fervore di iniziative tendenti, proprio nel corso di questa
legislatura, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, appare
necessario il proposto e chiarificatore intervento legislativo
comportante l'abrogazione dell'articolo 211 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941 e, con
esso, il venire definitivamente meno del relativo e ormai
anacronistico divieto di riammissione.