XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4002




        Onorevoli Colleghi! - L'intervento del legislatore si impone al fine di stabilire la persistenza o meno della vigenza dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che ha dato adito a non poche controversie questioni.
        Ci si riferisce alla necessità o meno della sopravvivenza del divieto assoluto di riammissione in magistratura del magistrato che abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario "in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato" (articolo 211, primo comma, dell'ordinamento giudiziario).
        Peraltro la "rilettura" della odierna validità di quel divieto (per molti ritenuta anacronistica e superata dai tempi) va contestualizzata anche in considerazione delle notorie difficoltà di copertura dei posti in organico della magistratura ordinaria e del ricorso, quindi, a vari provvedimenti fra i quali , ad esempio, il reiterato innalzamento a settantadue e, più di recente, a settantacinque anni del limite massimo di anzianità anagrafica di servizio raggiungibile da un appartenente all'ordine giudiziario prima del collocamento a riposo.
        Anche per tale ordine di motivi si è indotti a riconsiderare la non sopita questione della persistente validità o meno del citato articolo 211 dell'ordinamento giudiziario.
        Tale norma ha dato vita a molteplici fattispecie di contenzioso e alla formulazione di questioni di legittimità costituzionale (si vedano, ad esempio, le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, 18 aprile 1979, n. 392; 10 giugno 1988, n. 881; 29 aprile 1994, n. 651; e del Consiglio di Stato, sezione IV, 23 gennaio 1988, n. 21), che, pur se dichiarate manifestamente infondate allo stato della legislazione, hanno comunque indotto gli organi giurisdizionali investiti delle questioni a evidenziare e ribadire che, in sostanza, spetta al legislatore la scelta di prevedere o meno "particolari condizioni o limiti per l'accesso o la riammissione a particolari attività o professioni" comunque non in contrasto con il dettato di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione.
        Tale norma appare, inoltre, oggi del tutto anacronistica così come la logica che a suo tempo ebbe a giustificarla "(...) in ragione della particolare dignità inerente alle funzioni svolte e della configurazione dell'ingresso nell'ordine giudiziario come una vera e propria scelta di vita tendenzialmente definitiva ed irreversibile".
        Per di più, il perdurare della vigenza della norma stessa ha provocato e comporta, ancora, tutta una serie di vicende e questioni che pure andrebbero, una volta per tutte, regolate e prevenute per sempre con una puntuale pronuncia dell'unico soggetto abilitato a dirimere la vexata quaestio, ovvero il legislatore.
        Sono, infatti, noti i contrasti, a seguito di istanze di riammissione, avvenuti in epoche anche recenti fra gli allora Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, da una parte, e il Consiglio superiore della magistratura, dall'altra, il quale ultimo ebbe addirittura a deliberare (in data 10 marzo 1999) una riammissione in servizio, ritenendo l'abrogazione della norma de qua.
        In altra fattispecie, poi, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, attraverso un parere appositamente reso dal proprio ufficio studi il 23 dicembre l999 (n. 501 del 1999) ebbe a segnalare la necessità di "un complessivo e chiarificatore intervento legislativo ovvero di considerare di "proporre al Ministro di grazia e giustizia o segnalare al Parlamento apposito intervento in materia al fine di adeguare, con riferimento a tutti i profili innanzi esaminati, le norme che disciplinano la riammissione in magistratura".
        E' poi del tutto ingiustificata la palese difformità di trattamento fra il magistrato che si dimette ai sensi dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario e quello che, ricorrendo alla più agevole, ma ipocrita decadenza ai sensi dell'articolo 210 del medesimo ordinamento giudiziario, conserva la possibilità della riammissione in carriera.
        E', infine, non più sostenibile (anche nella prospettiva dell'unificazione delle magistrature) la disparità di trattamento che la sopravvivenza del citato articolo 210 comporterebbe rispetto alla possibilità di riammissione in servizio riconosciuta invece ex lege ai magistrati volontariamente dimessisi dalla magistratura amministrativa (si vedano il regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e il regolamento di cui al regio decreto 21 aprile 1942, n. 444).
        Il superamento del divieto di riammissione in magistratura farebbe venir meno la necessità di ogni previsione derogatoria per chi rientra in magistratura ordinaria dopo essere transitato nelle magistrature speciali (articolo 211, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario).
        Per tutta l'esposta serie di motivi, anche nel contesto di un fervore di iniziative tendenti, proprio nel corso di questa legislatura, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, appare necessario il proposto e chiarificatore intervento legislativo comportante l'abrogazione dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941 e, con esso, il venire definitivamente meno del relativo e ormai anacronistico divieto di riammissione.




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