XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4447-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4447,
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento, secondo quanto indicato nella premessa, sono
volte a "favorire lo sviluppo economico e per la correzione
dei conti pubblici" e che, non di meno, esse incidono - anche
in ragione della notevole ampiezza del decreto (56 articoli) -
su numerosi settori dell'ordinamento determinando una forte
disomogeneità dei contenuti del provvedimento stesso;
rilevato che tale disomogeneità, nonchè la complessità
degli articoli (es.: articolo 5 composto di 27 commi; articolo
6 composto di 24 commi; articolo 13, composto di 64 commi;
articolo 32 composto di 54 commi) e l'inserimento in alcuni di
essi di disposizioni "estranee" incidono negativamente sulla
conoscibilità delle norme;
constatato che il decreto-legge ha ad oggetto anche
materie sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto
(es.: servizi pubblici locali, fondazioni, disciplina della
società Infrastrutture spa);
constatato che il decreto-legge reca numerose
discipline di natura prettamente ordinamentale di non
immediata applicazione (es: articolo 4, relativo
all'istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia; artt. 5
e 6, in ordine rispettivamente alla trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in società per azioni e alla
trasformazione della SACE in società per azioni, con
decorrenza dal 1^ gennaio 2004; articolo 8, concernente il
ruling internazionale; articolo 13, in materia di
confidi; articolo 14, in materia di servizi pubblici locali;
articolo 48, che prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana
del farmaco);
rilevato che in diverse disposizioni sono utilizzati
termini o espressioni eccessivamente generiche, inappropriate
o neologismi (es: articolo 39, comma 14-quater: "acque
potabili trattate somministrate nelle collettività locali ed
in altri esercizi pubblici"; articolo 47, 6-quinquies:
"indebito pensionistico"; articolo 48, comma 19: "farmaci
orfani"; articolo 48, comma 21, le lettere sono prive,
all'inizio, degli articoli determinativi; articolo 50, comma
1: "generazione" della tessera del cittadino), nonché
terminologie straniere anche di uso non comune (es: articolo
1: export, stage; articolo 6: made in Italy;
articolo 8: ruling di standard, royalties; articolo 19:
De tax) e che talune disposizioni risultano scritte in
forma discorsiva (es: articolo 39, comma 3: "tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni
..."; articolo 48, comma 2: "fermo restando che il farmaco
rappresenta uno strumento di tutela della salute"; articolo
48, comma 20: "foglietto illustrativo ben leggibile e
comprensibile") determinando una riduzione della "qualità del
testo";
rilevato che la novellazione della disciplina vigente è
operata attraverso modalità non omogenee, che numerose
previsioni non risultano corredate dalle opportune clausole di
coordinamento con la legislazione vigente, così come richiesto
dall'articolo 79 del Regolamento, nonché il fatto che talune
discipline risultano richiamate in modo generico (es.:
articolo 39, comma 14-septies, in cui non è indicata la
pur richiamata legge che prevede agevolazioni per la
ricostruzione post-sismica in Friuli-Venezia Giulia);
constatato altresì che:
all'articolo 7, comma 1, la previsione secondo la quale
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di
società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica dà sostanzialmente attuazione
al principio di delega contenuto nella lettera l) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 80 del 2003, e che tale
disposizione andrebbe coordinata con le disposizioni del
decreto legislativo n. 472 del 1997,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 13, comma 23, si valuti la correttezza del
rinvio all'articolo 21 della legge n. 153 del 1975, atteso che
tale norma è stata abrogata dal testo unico bancario, di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, e che per tale ragione
il rinvio deve essere operato con riferimento alla Sezione
speciale di cui all'articolo 45, comma 4 di cui al predetto
testo unico;
all'articolo 32, comma 43, secondo capoverso, lett.
c), si riformuli la disposizione alla luce del fatto che
il riferimento normativo è da intendersi agli artt. 16, 17 e
18 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
all'articolo 41-bis, comma 4, si sopprima la
relativa disposizione in quanto volta a novellare una
disposizione contenuta in un decreto ministeriale;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 39, commi 14-octies e
14-decies, si sopprimano le relative disposizioni in
quanto volte ad integrare i principi e criteri direttivi per
l'esercizio delle deleghe legislative conferite
rispettivamente dalla legge n. 80 del 2003 (articolo 10) e
dalla legge n. 137 del 2002 (articolo 1);
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
in numerose disposizioni del testo si richiamano in
maniera generica la normativa o la disciplina comunitaria
vigente in determinati settori (es: articolo 1, comma 1,
lettera a); articolo 6, commi 9 e 12; articolo 8, comma
3; articolo 13, comma 8; articolo 14, comma 1, lettera
b), capoverso 1 e lettera d), capoverso 5, alinea;
articolo 16, comma 1), dovrebbe valutarsi l'opportunità di
precisare caso per caso le normative cui si intende fare
riferimento;
all'articolo 6, comma 10, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sopprimere la relativa disposizione in
considerazione del fatto che la stessa è già contenuta
nell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 143 del
1998, che dispone che le garanzie concesse in base alle leggi
n. 955 del 1953, n. 635 del 1961, n. 131 del 1967 e n. 227 del
1977 restano regolate dalle leggi medesime;
all'articolo 6, comma 24, ove si prevede l'abrogazione
di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 143 del 1998
a far data dal 1^ gennaio 2004, disponendo - altresì - che
esse continuino ad essere applicate fino alla data di
approvazione dello statuto della SACE spa, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di far decorrere l'abrogazione direttamente
dall'entrata in vigore dello statuto;
all'articolo 21, comma 1, nella parte in cui si
individuano i soggetti aventi titolo all'assegno, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di precisare, ai fini della fruizione
del predetto beneficio, la portata applicativa del richiamo ai
figli "adottati", chiarendo se si tratta dei soggetti per i
quali si sia comunque conclusa la procedura di adozione ovvero
se ci si riferisca ai soggetti effettivamente già presenti nel
nucleo familiare; al comma 6-ter, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di precisare l'ampiezza della deroga
genericamente riferita alla normativa previdenziale
vigente;
all'articolo 30, comma 1, nella parte in cui si prevede
l'istituzione di società di trasformazione urbana, secondo
quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, che includano nei loro ambiti di
intervento immobili di proprietà dello Stato ed alle quali
partecipa anche il Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Agenzia del demanio, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire il rapporto tra la citata
disposizione e quella contenuta al successivo comma 2, la
quale prevede la partecipazione del medesimo Ministero,
tramite l'Agenzia, alle predette società di trasformazione
urbana;
all'articolo 32, comma 5, nella parte in cui si prevede
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisca, alle amministrazioni comunali, d'intesa con le
Regioni interessate, il supporto ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame,
nonché per il coordinamento con le norme relative ai
precedenti condoni, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
chiarire la portata applicativa di tale disposizione;
all'articolo 32, comma 47, nella parte in cui si
modificano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 44
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare la disposizione come novella al citato
articolo 44;
all'articolo 32, commi 6-bis, 6-ter e
6-quater, nella parte in cui si prevede la riduzione
delle penalità a carico delle banche e degli uffici delle
Poste Italiane s.p.a. per i ritardati versamenti ed i
ritardati rinvii dei dati riepilogativi delle somme riscosse
entro il 31 dicembre 2001, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare la disposizione come novella all'articolo 4, commi
da 1-ter ad 1-quinquies del decreto-legge n. 282
del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2003, di contenuto identico e riferito all'annualità 2001;
all'articolo 39, comma 13-ter, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire il senso della norma: se si tratti
di una norma di "interpretazione autentica" (o di una
modificazione con carattere retroattivo della stessa), ovvero
di una disposizione meramente ricognitiva;
all'articolo 42, comma 9, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare espressamente il Ministero presso il
quale operano la citata Direzione e i citati Servizi, operando
l'opportuno coordinamento con la disciplina
dell'organizzazione del ministero in questione;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 26, commi 11-quater, quinquies
e sexies, tutti relativi ad immobili del Ministero della
difesa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le
citate disposizioni con quelle contenute nell'articolo 27,
comma 13, di analogo contenuto;
all'articolo 39, genericamente rubricato "Altre
disposizioni in materia di spesa" e contenente numerose
disposizioni di carattere estremamente disomogeneo, dovrebbe -
in ogni caso - valutarsi l'opportunità di collocarvi
disposizioni tra le quali quelle relative al trattamento delle
acque potabili (comma 14-quater), a specifici atti
amministrativi (comma 14-septies), alle fondazioni
bancarie (comma 14-nonies), all'istituzione
dell'Istituto superiore per l'Alta cultura comunitaria ed
europea (comma 14-decies);
in un ampio numero di articoli sono contenute
previsioni di natura estranea rispetto all'oggetto
dell'articolo (es: articolo 5, comma 27; articolo 12, comma
11-bis; articolo 21, comma 6-ter; articolo 26,
commi 11-bis, 11-ter e 11-septies; articolo
30, comma 2-bis; articolo 32, comma 49-bis;
articolo 51, 1-bis e 1-ter), dovrebbe - pertanto -
valutarsi l'opportunità di collocare tali disposizioni in
autonomi articoli dal contenuto omogeneo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
la intitolazione delle rubriche di taluni articoli non
coincide interamente con il contenuto delle relative
disposizioni (oltre ai casi di cui al precedente rilievo, si
vedano ad es.: l'articolo 1, con riferimento alla tecnologia
digitale, in relazione al comma 1, lett. a), soppresso
nel corso dell'esame del Senato; l'articolo 21, relativo
all'assegno per ogni secondo figlio ed all'incremento del
Fondo nazionale per le politiche sociali, in relazione al
comma 6-bis, concernente le deduzioni per figli a carico
per cittadini extracomunitari; l'articolo 27, relativo alla
verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare
pubblico, in relazione al contenuto del medesimo articolo
(relativo anche ai beni mobili); l'articolo 48, relativo al
tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica, in relazione
all'istituenda Agenzia Unica del Farmaco), dovrebbe - pertanto
- valutarsi l'opportunità di procedere alle relative
integrazioni;
diverse disposizioni non esplicitano la forma e/o le
modalità con le quali determinati atti devono essere adottati,
nonché i soggetti competenti all'adozione (es.: articolo 2,
comma 1, primo e secondo periodo; articolo 4, comma 7;
articolo 13, comma 27, 31 e 32, capoversi 4-bis e
4-quinquies; articolo 14, comma 15-bis; articolo
23, commi 1, 2 e 2-ter; articolo 27, comma 2; articolo
32, commi 9, 10, 11, 13 e 21) dovrebbe, pertanto, valutarsi la
necessità di integrare opportunamente le stesse;
diverse disposizioni rimandano per la loro attuazione a
decreti di natura non regolamentare, in taluni casi dovrebbe,
tuttavia, valutarsi la congruità di tale opzione (es: articolo
5, commi 3, 11 e 12; articolo 6, comma 9);
numerose disposizioni non definiscono il termine entro
il quale devono essere adottati i provvedimenti di carattere
attuativo previste (es.: articolo 5, comma 4, relativo al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale
si approva lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti spa;
articolo 32-bis, comma 2, relativo al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con cui si individuano
gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le
risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo
per gli interventi straordinari): dovrebbe - pertanto -
valutarsi l'opportunità di integrare le relative
disposizioni;
all'articolo 3, relativamente agli incentivi per il
rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio definire l'ambito
soggettivo e quello oggettivo di applicazione;
all'articolo 4, concernente l'istituzione della
fondazione "Istituto italiano di tecnologia", dovrebbe
valutarsi l'opportunità di specificare se la fondazione stessa
sia di diritto privato o di diritto pubblico; al comma 4,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire cosa si intenda
con la categoria "fondazione di livello nazionale", che non
appare, sul piano empirico, facilmente definibile e risulta,
sul piano giuridico, di difficile determinazione;
all'articolo 5, comma 20, nonché all'articolo 6, commi
8 e 20, si fa riferimento rispettivamente all'organo
amministrativo della Cassa depositi e prestiti e della SACE,
in entrambi i casi sembrerebbe doversi intendere ai rispettivi
consigli di amministrazione, cui - pertanto - sarebbe
preferibile rinviare;
all'articolo 19, comma 4, nonché all'articolo 33, comma
1, ricorrono le locuzioni " le disposizioni <...> hanno valore
sperimentale", "è introdotto in forma sperimentale", dovrebbe
valutarsi l'opportunità di chiarire tali previsioni;
all'articolo 23, dovrebbe valutarsi: a) al comma
1, l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti
ad individuare le "abnormi" dinamiche di aumento dei prezzi,
nonché le relative modalità di individuazione. Analogamente,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire le modalità ed i
criteri per l'effettuazione dell'attività di controllo da
parte della Guardia di Finanza; b) al comma 2,
l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti ad
individuare i beni da inserire nei panieri, nonché le relative
modalità di individuazione; c) al comma 2-ter,
capoverso, lett. g), l'opportunità di specificare le
modalità e forme di costituzione degli Osservatori per il
monitoraggio dei prezzi e dell'Osservatorio Generale presso il
Ministero delle attività produttive;
all'articolo 26, comma 10, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire il significato della locuzione
"gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria", che non
risulta legislativamente definita;
all'articolo 27, dovrebbe valutarsi la possibilità di
prevedere la procedura per l'individuazione dei beni mobili
sottoposti alla verifica dell'interesse culturale, attualmente
disciplinata solo per i beni immobili (commi 8 e 12). Con
riferimento a tale disposizione, si valuti altresì
l'opportunità di riformularla alla luce del fatto che ai commi
1, 2, 3, 4 e 7 viene utilizzato il termine "cose" anziché
"beni";
all'articolo 32, comma 8, nella parte in cui si prevede
la procedura sostitutiva in caso di inadempienza degli enti
locali in ordine all'adozione degli strumenti urbanistici
generali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire
la portata applicativa degli "interventi sostitutivi"
attivabili dagli enti locali e previsti dai relativi statuti,
alla luce del fatto che l'articolo 42 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 esclude l'intervento sostitutivo
della giunta nei confronti dei consigli comunali e provinciali
(competenti ad approvare i relativi strumenti urbanistici);
all'articolo 32, comma 28, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata applicativa della
disposizione circa la decorrenza dei termini dalla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame;
all'articolo 44, comma 4, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare espressamente i soggetti tenuti a
definire le convenzioni previste nella medesima
disposizione;
all'articolo 44, comma 6, dovrebbe valutarsi se la
relativa disposizione costituisca effettivamente una norma di
interpretazione autentica, ovvero una modifica con carattere
retroattivo della richiamata disposizione;
all'articolo 48, comma 2, relativo alla istituenda
Agenzia italiana del farmaco, si valuti l'opportunità di
riformulare la disposizione alla luce del fatto che il
predetto comma 2 attribuisce la funzione di indirizzo al
Ministero della salute e la funzione di vigilanza, oltre al
predetto Ministero, anche a quello dell'economia e delle
finanze;
all'articolo 48, comma 5, lett. c) ed f),
nella parte in cui si individuano misure nel caso di
superamento dei tetti di spesa, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire quali siano i soggetti competenti ad
individuare tale superamento nonché le relative modalità di
individuazione;
all'articolo 48, comma 19, nella parte in cui si fa
riferimento ai "farmaci orfani", si valuti l'opportunità di
chiarire il significato della locuzione, che non risulta
legislativamente definita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge A.C. 4447,
approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto
legge n. 269 del 2003, recante "Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici";
rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge n.
269 del 2003, - concorrendo unitamente al disegno di legge
finanziaria, attualmente all'esame del Senato (A. S. 2512) a
delineare la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004 -
appaiono nel loro complesso essere riconducibili alla materia
"sistema tributario e contabile dello Stato", demandata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, nonché nella materia "coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario" rimessa alla
competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi
dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione;
ritenuto, per quanto riguarda le singole disposizioni da
esso recate, che una parte di tali disposizioni appaiono
rientrare nell'ambito delle competenze legislative esclusive
dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti
materie: "tutela della concorrenza" di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera e) della Costituzione
(articolo 14); "ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della
Costituzione (artt. 4, 5, 5-bis, 6, 15, 39, co.
14-decies); "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale", di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione (artt. 48, 49 e 50); "previdenza sociale", di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della
Costituzione (artt. 43, 44, 45, 46, 47); "tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione (artt. 18, 27, commi 1-12);
ritenuto altresì che una parte delle disposizioni recate
dal decreto-legge in esame appaiono altresì riconducibili
nell'ambito delle competenze legislative concorrenti
Stato-regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, con
particolare riferimento alle seguenti materie: "ricerca
scientifica e tecnologica" (artt. 1, 2, 3, 4); "tutela
della salute" (artt. 48, 49, 50); "governo del
territorio" (artt. 22, 32); "protezione civile"
(articolo 39, co. 14-septies);
rilevato che ulteriori disposizioni recate dal
provvedimento in esame appaiono rientranti nella previsione di
cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, a
norma del quale "Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni" (artt. 21, 23, 26, co. 11-bis e 11-ter, 26,
co. 11-septies);
rilevato, per quanto concerne specificatamente
l'articolo 32 del decreto-legge - che prevede, in conseguenza
del condono da esso stabilito, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non
conformi alla disciplina vigente - che la riforma del Titolo V
della parte seconda della Costituzione non abbia inciso in
modo particolarmente significativo in relazione al riparto
delle competenze legislative tra Stato e regioni negli ambiti
materiali interessati dalla disciplina della sanatoria degli
abusi edilizi;
ritenuto, pertanto, che gli indirizzi giurisprudenziali
elaborati dalla Corte costituzionale in materia di condono
edilizio, in particolare con le sentenze nn. 416 e 427 del
1995, in riferimento al previgente testo degli articoli 117 e
118 della Costituzione, secondo i quali la disciplina del
condono edilizio non determina una lesione delle competenze
legislative e amministrative costituzionalmente spettanti alle
regioni, siano tuttora validi anche in riferimento alle
disposizioni del nuovo Titolo V della parte seconda della
Costituzione;
ritenuto che le disposizioni recate dall'articolo 32
siano riconducibili, in primo luogo, alla competenza
legislativa nella materia dell'"ordinamento penale", che
spetta allo Stato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lett. l), della Costituzione, come
peraltro avveniva anche nel previgente sistema di riparto di
competenze;
rilevato altresì che, secondo la recente sentenza della
Corte costituzionale n. 303 del 2003, la materia dei "titoli
abilitativi ad edificare", già appartenente storicamente
all'urbanistica, è da considerare ora come rientrante nella
più ampia definizione di "governo del territorio", che è
attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e
delle regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, e che, quindi, la riforma costituzionale non
sembra aver recato innovazioni di rilievo in tale materia
rispetto al testo previgente dell'articolo 117, in virtù del
quale essa formava già oggetto di competenza legislativa
concorrente;
ritenuto che per gli aspetti ambientali, vale a dire
quelli che rilevano in ordine alle violazioni - oltre che
della normativa edilizia - anche di quella ambientale, le
disposizioni relative al condono possano essere ricondotte
alla competenza esclusiva dello Stato per la "tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"
(articolo 117, secondo comma, lett. s);
ritenuto, inoltre, che le disposizioni recate
dall'articolo 32 configurano, nel loro complesso, un
intervento di risistemazione della disciplina del governo del
territorio volta ad impedire il ripetersi del fenomeno
dell'abusivismo edilizio, in particolare mediante un
inasprimento significativo dell'apparato sanzionatorio e che,
quindi, siano identificabili nel caso in esame quegli elementi
di ragionevolezza che, secondo quanto affermato dalla Corte
costituzionale nelle sentenze n. 369 del 1988 e nn. 416 e 427
del 1995 possono giustificare il ricorso allo strumento del
condono;
ritenuto, quindi, che non sussistano motivi di rilievo
sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 32, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire la portata normativa della
disposizione da esso recata, nella parte in cui stabilisce che
le nuove disposizioni sono emanate "nelle more
dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi
contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia". Infatti, qualora la
normativa introdotta dall'articolo 32 sia da ritenere in gran
parte normativa di principio, secondo la ripartizione di
competenze tra Stato e regioni in materie di legislazione
concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, non risulterebbe chiaro il senso della
disposizione suddetta. Diversamente, se si dovesse ritenere
che la normativa dell'articolo 32 esorbiti dall'ambito della
normativa di principio, occorrerebbe considerare che, secondo
gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2003, non
potrebbe comunque trovare applicazione il principio della
"cedevolezza" delle norme statali di dettaglio dinanzi a
quelle regionali.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4447 recante
conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4447, approvato dal
Senato, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici";
tenuto conto che l'articolo 26, comma 11-sexies,
del decreto-legge, prevede che una quota delle entrate
derivanti dalla vendita degli immobili della difesa sia
riassegnata allo stato di previsione del Ministero della
difesa, in apposito fondo per provvedere alla spesa dei canoni
di locazione degli immobili stessi, nel limite di 20 milioni
di euro per il 2004 e con importo stabilito con legge di
bilancio a decorrere dal 2005, ritenendosi opportuno reperire
ulteriori risorse finanziarie per alimentare il citato
fondo;
considerato altresì che l'articolo 27, comma 13, del
decreto-legge, prevede l'applicazione delle procedure di
valorizzazione e dismissione previste dalla legge sulla
"cartolarizzazione", n. 410 del 23 novembre 2001, anche ai
beni immobili non residenziali della difesa, individuati ai
sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e dell'articolo 44, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, al fine di tutelare gli interessi del
Ministero della difesa nell'ambito di permute di beni o
contrattazioni già avviate, ovvero per il nuovo utilizzo di
beni già inseriti nei programmi di dismissione, a causa di
sopravvenute esigenze operative;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 26, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di specificare che le
risorse derivanti dalla vendita degli immobili della difesa
siano finalizzate ad agevolare il pagamento delle locazioni di
immobili già esistenti sul libero mercato ovvero da realizzare
in siti individuati dal Ministero della difesa;
2) in relazione all'articolo 27, comma 13, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di specificare che,
nell'ambito delle procedure ivi richiamate, di cui
all'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
si preveda, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze necessario per determinare i
beni oggetto di dismissione, anche il concerto del Ministro
della difesa.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di
legge C. 4447, di conversione del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici;
rilevato come il decreto-legge in esame, che costituisce
parte integrante della manovra finanziaria per il 2004,
risponda alla duplice finalità di migliorare i conti pubblici
rispetto agli andamenti tendenziali, introducendo al contempo
significativi strumenti di sostegno allo sviluppo, atti a
rilanciare la competitività del sistema produttivo nazionale,
conformemente a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari
approvate in sede di esame del Documento di programmazione
economico-finanziaria 2004-2007;
constatato come gli effetti complessivi delle
disposizioni del decreto-legge comportino, per il 2004, un
miglioramento dell'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche pari ad oltre 14 miliardi di euro e come in tal
senso, in una congiuntura economica sfavorevole, in cui non si
prospettano ancora, nell'area euro, vigorosi segni di ripresa,
il decreto in esame si configuri come intervento di politica
economica idoneo a coniugare il rigore e l'equilibrio dei
conti pubblici con le esigenze di promozione dello sviluppo,
senza ricorrere ad un aggravio del carico fiscale o ad una
drastica riduzione delle risorse stanziate per gli
investimenti tali da ostacolare le prospettive di ripresa;
considerato come gli altri interventi strutturali
predisposti dal Governo in tema di tassazione dei redditi di
impresa, riforma del mercato del lavoro e del diritto
societario, si affianchino alla manovra finanziaria,
modernizzando il quadro giuridico nel quale si svolge
l'attività di impresa e concorrendo per questa via ad
accrescere la competitività del sistema produttivo;
sottolineato, con riferimento ai profili tributari degli
interventi di promozione dello sviluppo, come grande rilevanza
assumano gli incentivi fiscali volti ad una maggiore
deducibilità dei costi per la ricerca e l'innovazione, di cui
all'articolo 1, posto che essi appaiono in grado di invertire
una dinamica negativa che ha notevolmente compromesso il
potenziale di crescita del sistema produttivo, favorendo il
rilancio della competitività in settori strategici
dell'economia nazionale fortemente esposti alla concorrenza
dei paesi emergenti;
osservato che:
un contributo significativo al settore della ricerca è
dato, inoltre, dalle agevolazioni in tema di imposte dirette
per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero,
di cui all'articolo 3;
lungimirante e condivisibile, in via generale, appare
l'impostazione data agli interventi diretti alla promozione
dello sviluppo, posto che gli stessi risultano modulati
selettivamente in base alle esigenze e alle caratteristiche
peculiari del sistema produttivo nazionale, caratterizzato
dalla presenza prevalente di imprese di piccole e medie
dimensioni; in tal senso le agevolazioni per le sinergie nelle
innovazioni informatiche, di cui all'articolo 1, vanno
inquadrate assieme alle misure di cui all'articolo 12, dirette
a favorire un più solido assetto finanziario delle imprese di
piccole e medie dimensioni, mediante l'introduzione di una
aliquota agevolata per i proventi dei fondi comuni di
investimento e delle SICAV che investono prevalentemente il
proprio patrimonio in azioni quotate di società a piccola o
media capitalizzazione, nonché con quelle di cui all'articolo
13, volte a favorire l'accesso al credito per le medesime
imprese mediante una organica riforma della normativa sui
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;
altresì condivisibile risulta la previsione di un premio
per favorire la quotazione in borsa di cui all'articolo 11,
nonché, nell'ottica del sostegno alle imprese che operano
all'estero, la trasformazione dell'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) in società per
azioni;
relativamente alle disposizioni di cui al Capo IV,
l'introduzione della cosiddetta De-tax, benchè in forma
sperimentale, rappresenta un primo significativo passo verso
l'istituzione di un istituto giuridico - che ha ricevuto
peraltro consensi anche a livello internazionale - atto a
sostenere finanziariamente le attività di carattere etico
sulla base di scelte libere e consapevoli dei consumatori;
altresì condivisibili risultano le agevolazioni fiscali a
favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di
cui all'articolo 20, nonché quelle concernenti la famiglia e
la promozione della natalità, di cui all'articolo 21;
innovative e potenzialmente idonee a frenare le diffuse
spinte inflazionistiche conseguenti all'introduzione dell'euro
appaiono le disposizioni per la lotta al carovita, di cui
all'articolo 23; l'aggiornamento degli studi di settore
derivante dall'attività di controllo dei prezzi della Guardia
di finanza appare peraltro suscettibile di determinare un
incremento di gettito, prudenzialmente non quantificato,
relativamente ai settori nei quali si sono manifestate abnormi
dinamiche di aumento dei prezzi;
con riferimento alle disposizioni in materia di
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui
all'articolo 26, le modifiche introdotte appaiono volte a
coniugare gli impegni assunti dallo Stato italiano nei
confronti degli investitori nei titoli delle precedenti
operazioni di cartolarizzazione (SCIP 1 e 2) con l'esigenza di
tutelare i conduttori degli immobili medesimi, risolvendo al
contempo il contenzioso in atto; in tal senso particolare
rilevanza assumono la concessione del diritto di opzione ai
conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale,
la concessione del diritto di prelazione agli enti locali
sulla vendita di unità libere o unità inoptate da conduttori a
basso reddito, la rimodulazione della percentuale necessaria
per la concessione dello sconto in caso di acquisto tramite
mandato collettivo, nonché la previsione relativa
all'eliminazione dei vincoli di detenzione minima per gli
immobili commerciali e residenziali di pregio e quella
concernente i mutui agevolati per gli acquirenti a basso
reddito di immobili precedentemente non appartenenti ad enti
previdenziali;
quanto alle disposizioni di cui all'articolo 32, mentre
appare condivisibile la previsione di un programma di
interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione delle
aree demaniali, non risulta chiaro se la rideterminazione dei
canoni per la concessione d'uso di cui al comma 22 del
medesimo articolo si applichi anche alle concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative: in tal caso la
misura può risultare eccessivamente onerosa in talune
fattispecie;
l'introduzione del concordato preventivo biennale di cui
all'articolo 33 comporta rilevanti benefici per le imprese e i
lavoratori autonomi in termini di certezza del carico
tributario, offrendo al contempo ad una platea di contribuenti
potenzialmente ampia la possibilità di beneficiare, sugli
incrementi di imponibile indicati, delle nuove aliquote
dell'imposta sul reddito previste nella legge delega di
riforma del sistema fiscale statale;
le misure di razionalizzazione della disciplina
previdenziale contenuti nel decreto-legge devono comunque
tenere conto, anche in sede di predisposizione della normativa
di attuazione, dell'esigenza di tutelare adeguatamente i
lavoratori che siano stati esposti, nel corso dell'attività,
ad agenti dannosi per la salute, avendo considerazione delle
relative, specifiche condizioni di lavoro;
appare opportuno che gli interventi volti alla
correzione degli andamenti di finanza pubblica recati dal
decreto-legge in esame tengano conto dell'autonomia
finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni ed
agli enti locali, affrontando il tema relativo all'esercizio
della facoltà, da parte dei comuni e delle regioni, di variare
la misura delle addizionali ai tributi erariali loro
attribuite;
occorre dare soluzione alle problematiche delle
popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, dando attuazione
ad un preciso impegno assunto in materia dal Governo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza ed istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4447, di
conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, approvato dal
Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4447, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici", approvato dal Senato;
rilevato che il disegno di legge costituisce un
provvedimento di particolare ampiezza, che interviene su vasti
settori di politiche pubbliche di competenza della VIII
Commissione;
considerato, in particolare, il rilievo delle
disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo alla Cassa
Depositi e Prestiti, nell'articolo 14, in materia di servizi
pubblici locali, nell'articolo 18 (contributo per il recupero
degli olii esausti), nell'articolo 22, concernente le
procedure edilizie per gli asili nido, nell'articolo 30, che
dispone misure per la valorizzazione di immobili dello Stato
attraverso strumenti societari, nell'articolo 32 (in tema di
repressione dell'abusivismo edilizio e definizione degli
illeciti edilizi) e nell'articolo 32-bis, che prevede la
creazione di un Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di interventi
infrastrutturali;
osservato che occorre chiarire significativi aspetti di
natura tecnica e normativa in ordine ad alcune delle citate
disposizioni;
segnalato, in relazione all'articolo 5, che si
registrano evidenti incongruenze tra il contenuto del comma 7
e quello del comma 20, con riferimento alla funzione di
raccolta di risparmio che la Cassa Depositi e Prestiti
dovrebbe svolgere, anche al fine di contribuire agli
investimenti infrastrutturali degli enti locali;
considerato altresì che l'articolo 47 reca disposizioni
di rilievo in campo ambientale, essendo destinato ad
intervenire sulla disciplina che tutela i lavoratori esposti
all'amianto;
rilevata infine l'opportunità di contribuire, con il
disegno di legge in esame, all'effettivo sviluppo del Paese ed
alla correzione dell'andamento dei conti pubblici, in un
quadro di interventi che favoriscano il risanamento
ambientale, la tutela del territorio e l'ammodernamento della
rete infrastrutturale e ritenuto, a tal fine, essenziale che
le risorse derivanti dalle misure di cui all'articolo 32 siano
destinate in via prioritaria al sostegno di interventi di
riqualificazione e risanamento ambientale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, sia considerato con particolare
attenzione che, poiché gran parte della tradizionale attività
della Cassa Depositi e Prestiti consiste nell'erogazione di
prestiti ai comuni per la realizzazione di opere
infrastrutturali, con la trasformazione della Cassa in società
per azioni (quindi in un ente a fini di lucro) interverrebbe
la questione del cosiddetto "merito del credito", meccanismo
che, nell'erogazione dei mutui, induce a valutare la capacità
di rimborso da parte dei soggetti mutuatari e che potrebbe
creare discriminazioni sul territorio, giacché potrebbero
risultare favoriti i comuni più dotati sotto il profilo
finanziario, a danno dei comuni collocati in aree geografiche
particolarmente svantaggiate;
b) all'articolo 14, valuti la Commissione di
merito se, con specifico riferimento ai servizi pubblici
locali di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, non
appaia eccessivamente esteso il ricorso agli affidamenti
cosiddetti "in house", con il risultato di frenare il
processo di crescita dei citati settori verso principi di
concorrenza, in una tendenza inversa a quella prevista dalle
norme introdotte nel disegno di legge C. 1798-B (recante una
delega al Governo per il riordino della normativa in materia
ambientale), che tuttavia appaiono pienamente compatibili con
il medesimo articolo 14 e di cui si auspica una rapida
approvazione da parte del Senato;
c) in ordine all'articolo 32, valuti la
Commissione di merito - in linea generale - la possibilità
che, con specifico riferimento alle misure per la
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
il finanziamento di interventi di demolizione e per il
monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo, siano rafforzate,
eventualmente con successivi interventi nell'ambito dei
documenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il
2004, le disposizioni finalizzate al risanamento ambientale ed
alla tutela del territorio, anche mediante la destinazione
degli stanziamenti, derivanti dalla definizione agevolata dei
procedimenti di sanatoria edilizia, in favore del sistema
degli enti locali;
d) al medesimo articolo 32, commi 21 e 22, si
specifichi l'ambito di applicazione delle norme relative alle
nuove modalità per la determinazione dei canoni delle
concessioni demaniali marittime, chiarendo se il riferimento
si limiti ai soli canoni turistici;
e) al medesimo articolo 32, comma 25, relativo
alla sanatoria edilizia, si chiarisca se il condono delle
nuove costruzioni risulti o meno escluso per gli edifici non
residenziali, atteso che il condono dell'ampliamento
sembrerebbe ammesso per tutte le tipologie di edifici;
f) con riferimento, inoltre, alla questione dei
canoni di concessione per beni demaniali, si valutino con
attenzione le conseguenze derivanti dall'aumento di tali
canoni, che potrebbero recare significative implicazioni per
la efficiente gestione degli stessi beni, rischiando altresì
di incidere negativamente sull'aspetto della valorizzazione
turistica, che rappresenta un enorme "volano" di sviluppo per
gli enti territoriali, con particolare riferimento a quelli
meridionali;
g) all'articolo 32-bis, si valuti
l'opportunità di prevedere l'indicazione di criteri di massima
per la definizione delle tipologie di interventi e dei
beneficiari ammessi ad usufruire dei finanziamenti di cui al
"Fondo per interventi straordinari per la Presidenza del
Consiglio";
h) all'articolo 47, che prevede significative
restrizioni per i lavoratori esposti all'amianto, si valuti
l'opportunità di uno "stralcio" dell'intero articolo ovvero di
una riconsiderazione dell'intera materia, mediante un
provvedimento "ad hoc" o un apposito intervento in sede
di esame del disegno di legge finanziaria per il 2004.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del DL
269/2003, recante Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici" (C. 4447),
condivisa l'opportunità di prorogare le agevolazioni sul
gasolio e sui pedaggi autostradali in favore delle categorie
di autotrasportatori di cui all'articolo 16 e di prevedere un
idoneo finanziamento delle attività e del funzionamento della
Consulta generale per l'autotrasporto, ai fini
dell'elaborazione di strategie di ammodernamento e
riqualificazione dell'autotrasporto delle merci, con
particolare riguardo allo sviluppo della logistica e
dell'intermodalità;
rilevato, con riferimento all'articolo 26, comma 10,
ultimo periodo, come non sia del tutto chiaro se la
disposizione ivi prevista - tenuto conto della formulazione
letterale e della sua collocazione - si riferisca alla
alienazione dei soli beni non più strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria ovvero se sia intesa
ad estendere le disposizioni dettate per l'alienazione di tali
ultimi beni anche al patrimonio di altre società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato;
ritenute condivisibili le novità introdotte
dall'articolo 38 nel regime per la custodia degli autoveicoli
sequestrati o confiscati a seguito di specifiche violazioni al
codice della strada;
valutato favorevolmente, in considerazione dei positivi
effetti di sostegno del settore, l'ampliamento della nozione
di "cabotaggio" previsto dall'articolo 39, comma
14-bis;
considerato altresì opportuno, per esigenze di ordine
fiscale, il differimento dei termini di cui all'articolo 37 e
la disciplina recata dal comma 4 dell'articolo
41-bis;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia espressamente previsto che la disciplina recata
dall'articolo 14 con riguardo ai servizi pubblici locali - ad
eccezione della scadenza del periodo transitorio alla data del
31 dicembre 2006 - non si applica al settore del trasporto
pubblico locale, tenuto conto dell'esigenza di non rallentare
il processo di liberalizzazione di tale settore avviato sulla
base della normativa vigente, che ha già raggiunto un avanzato
stato di attuazione, e di garantire il regolare svolgimento
delle procedure concorrenziali in corso.
e con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza che, in sede di esame dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio, vengano previste misure di
sostegno in favore della cantieristica e per il rilancio del
sistema portuale nazionale, nonché interventi volti ad
assicurare la funzionalità ed il potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico locale.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il decreto-legge n. 269 del 2003 recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici (C. 4447);
rilevato che il provvedimento è volto, da un lato, a
dare un significativo contributo al miglioramento dei conti
pubblici rispetto agli andamenti tendenziali e, dall'altro, ad
introdurre significativi strumenti di sostegno allo sviluppo,
che tengono conto delle peculiarità del sistema produttivo
italiano, costituendo in tal modo una parte importante della
manovra di finanza pubblica nel suo complesso;
valutata positivamente la scelta di inserire nell'ambito
del provvedimento una riforma organica della normativa sui
consorzi e sulle cooperative di garanzia collettiva fidi, che
potrà costituire un'occasione di crescita per il sistema dei
confidi;
rilevato che l'articolo 14 interviene sulla riforma dei
servizi pubblici locali disposta dall'articolo 35 della legge
n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), escludendo
espressamente dal campo di applicazione della medesima i
settori dell'energia elettrica e del gas, ma recando altresì
disposizioni che potrebbero non favorire una gestione di tali
servizi secondo una logica di mercato;
osservato che la rideterminazione dei canoni per le
concessioni delle aree demaniali, di cui all'articolo 32,
commi 21 e seguenti, potrebbe determinare significative
ricadute economiche sulle attività di impresa con finalità
turistico-ricreative che si svolgono sulle predette aree;
considerato che le disposizioni di cui all'articolo 39,
commi 13-bis e seguenti, pur rispondendo alla
condivisibile finalità di scongiurare fenomeni di elusione del
monopolio statale dei giochi, appaiono suscettibili di
determinare inopportune sovrapposizioni di competenza fra
amministrazioni dello Stato, in considerazione delle attuali
competenze del Ministero delle attività produttive in materia
di manifestazioni a premio e di quelle del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di controllo sull'elusione del
monopolio statale dei giochi;
rilevato altresì che l'articolo 51 prevede
l'accantonamento di una quota del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del
2002 (legge finanziaria 2003) come riserva premiale destinata
alla aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono
obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario
del settore sanitario, non chiarendo adeguatamente in quale
rapporto si pongano le azioni svolte dalle regioni per il
miglioramento della gestione sanitaria rispetto alle finalità
di riequilibrio economico e sociale, di promozione degli
investimenti pubblici e di incentivazione, proprie del
predetto fondo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 13, si valuti se
la disposizione transitoria di cui al comma 1, relativa alla
composizione del consiglio di amministrazione, non possa
trovare più idonea collocazione nell'ambito del successivo
comma 25, e se al riguardo non possa farsi più opportunamente
riferimento all'organismo di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) in relazione a quanto previsto dall'articolo
14, appare opportuno valutare l'idoneità delle disposizioni a
superare i rilievi formulati in sede europea sulla disciplina
dei servizi pubblici locali, introdotta dall'articolo 35 della
legge finanziaria 2002, in particolare con riferimento a
quanto previsto dal comma 1, lettera c), che configura
una modalità di affidamento del servizio in house;
c) con riferimento all'articolo 32, appare
opportuno precisare che la rivalutazione dei canoni per le
concessioni delle aree demaniali dovrebbe tenere conto della
diversa valenza turistica e delle differente potenzialità
economica delle aree medesime, anche in considerazione delle
varie attività di impresa che su di esse possono svolgersi;
d) all'articolo 39, appare opportuno riformulare
il comma 13-quater nel senso di prevedere che la forma
della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio
sia rideterminata in modo tale da consentire la trasmissione
telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
delle comunicazioni relative ai concorsi a premio pervenute al
Ministero delle attività produttive, e che a quest'ultimo
Ministero spetti, su segnalazione dell'Amministrazione dei
monopoli, l'accertamento delle ipotesi di elusione del
monopolio statale dei giochi, mentre alla predetta
Amministrazione autonoma competa l'applicazione delle
conseguenti sanzioni;
e) con riferimento all'articolo 51, appare
opportuno riconsiderare la scelta di accantonare una quota del
fondo per le aree sottoutilizzate quale riserva premiale da
destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni che
conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico
finanziario del settore sanitario.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
1) esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
2) rilevato che l'articolo 42, in materia di invalidità
civile, al comma 7 esonera i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti da ogni
visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento
della permanenza della disabilità, raccogliendo istanze emerse
anche in sede parlamentare;
3) sottolineata positivamente la finalità anti-elusiva
dell'articolo 43, che istituisce la gestione previdenziale
obbligatoria per gli associati in partecipazione;
4) ritenuta condivisibile la disposizione recata
dall'articolo 45, che modifica l'aliquota contributiva dei
lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anticipandone
l'elevazione, già a decorrere dal 1^ gennaio 2004, al 17,19
per cento;
5) valutata come opportuna la modifica all'articolo 47,
attinente alla disciplina dei pensionamenti dei lavoratori
esposti all'amianto, in particolare laddove:
a) al comma 6-bis, si fanno salve le
disposizioni previgenti al decreto-legge n. 269 del 2003 per
le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che avevano
già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n.
257 del 1992, ovvero che avevano risolto il rapporto di lavoro
in relazione alla domanda di pensionamento;
b) al comma 6-quinquies, si esclude il
recupero - a titolo di indebito pensionistico - degli importi
ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, ove l'indebito sia stato
accertato da sentenze che, avendo riconosciuto ai lavoratori
esposti all'amianto interessati il beneficio pensionistico
previsto dalla legge 257 del 1992, siano state riformate a
favore dell'ente previdenziale nei successivi gradi di
giudizio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 26, concernente il
personale della Cassa depositi e prestiti, appare
condivisibile e doveroso prevedere l'inquadramento del
personale trasferito nella corrispondente area e posizione
economica rispetto a quella ricoperta in precedenza. Andrebbe,
al contrario, escluso che si possa recuperare, in via
automatica, la posizione eventualmente ricoperta in precedenti
servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se
superiore, in quanto, per conseguire tale risultato, andrebbe
semmai contestata la correttezza dell'inquadramento
all'interno della Cassa depositi e prestiti;
b) riguardo alla sanzione amministrativa
pecuniaria per mancata comunicazione agli enti previdenziali
dei decessi avvenuti, di cui all'articolo 46, si rileva che,
ai fini di certezza del rapporto previdenziale, analoga
disposizione si potrebbe prevedere per la comunicazione dei
matrimoni; è opportuno inoltre individuare esplicitamente
l'autorità competente a comminare la sanzione;
c) all'articolo 47, attinente alla disciplina
dei pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, appare
opportuna una rivalutazione complessiva della questione, al di
fuori dei disegni di legge facenti parte della manovra
finanziaria per il prossimo triennio, in particolare
attraverso il testo unificato dei disegni di legge S n. 229 ed
abbinati, il cui esame è già avviato presso l'omologa
Commissione del Senato. In particolare:
1. andrebbe valutata l'ipotesi di riportare a 1,5
il coefficiente moltiplicatore riferito ai periodi lavorativi
contraddistinti da esposizione all'amianto per tutte le
ipotesi previste dalla legge n. 257 del 1992, compresa quella
di cui all'articolo 13, comma 8 di tale legge. Occorrerebbe
altresì introdurre la possibilità di rimodulare tale
coefficiente secondo criteri di proporzionalità, al fine di
garantire la concessione di un beneficio anche ai lavoratori
con un periodo di esposizione all'amianto inferiore a 10 anni,
sia pure in misura ridotta;
2. i benefici riconosciuti ai lavoratori del
settore privato iscritti all'INAIL andrebbero estesi anche ai
dipendenti pubblici ed ai lavoratori privati iscritti a forme
assicurative diverse dall'INAIL, nei casi in cui essi siano
stati esposti all'amianto, anche in attuazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 127 del 2002;
3. il riferimento alle otto ore al giorno,
contenuto nell'articolo 47, comma 3, andrebbe sostituito con
il riferimento alla durata del turno lavorativo.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 42 (Disposizioni in materia di
invalidità civile), al comma 4, valuti la Commissione di
merito se sia opportuno che le verifiche successive al
riconoscimento dell'invalidità debbano essere effettuate
tenendo conto dei parametri esistenti all'atto del
riconoscimento della medesima invalidità o invece tenendo
conto di quelli (come stabilisce il comma 4) in vigore al
momento della verifica;
b) all'articolo 48 (Tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica):
al comma 1, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire quale sia la reale base di calcolo
del limite di spesa del 16 per cento, che sembrerebbe
costituita dal totale della spesa sanitaria corrente;
al comma 4, lettera b), valuti la Commissione di
merito l'opportunità di: prevedere che in seno al Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco siano
rappresentati il Ministero delle attività produttive e il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
considerato il ruolo delicato che svolgerà l'Agenzia in
materia di politica del farmaco con riferimento alle attività
di consulenza tecnica rivolte al Governo e alla Conferenza
Stato-regioni nell'ambito della ricerca, degli investimenti in
ricerca e sviluppo da parte delle aziende e della produzione,
e considerato, inoltre, che governerà il sistema dei prezzi
dei farmaci sul quale le imprese elaborano le strategie in
materia di investimenti e ricerca; di definire requisiti ed
esperienze professionali del Presidente, dei componenti del
consiglio di amministrazione e del direttore generale
dell'Agenzia (per quest'ultimo sarebbe opportuno fare
riferimento al DM n. 530 del 27 agosto 1996);
al comma 5, lettera a), valuti la Commissione di
merito l'opportunità di riformulare la norma al fine di
rendere in termini più espliciti e tassativi la definizione di
liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la
distribuzione diretta di farmaci, anche al fine di garantire i
livelli essenziali di assistenza;
al comma 5, lettere c) ed f), valuti la
Commissione di merito l'opportunità di chiarire se facciano
riferimento anche alle ipotesi di superamento del medesimo
limite da parte di singole regioni e di specificare se una
modifica del limite successiva all'emanazione del decreto
interministeriale (comma 1) possa essere adottata solo con
norma di rango legislativo;
al comma 5, lettera d), valuti la Commissione di
merito l'opportunità di chiarire il riferimento alla normativa
vigente per quanto concerne l'applicazione del premio di
prezzo;
al comma 5, lettera f), valuti la Commissione di
merito l'opportunità di escludere le aziende produttrici di
farmaci generici dalla ripartizione prevista in caso di
superamento del tetto di spesa, coerentemente con la volontà
del Governo di incentivare l'uso dei predetti farmaci;
al comma 5, lettera l), valuti la Commissione di
merito l'opportunità di chiarire l'ambito delle patologie
interessate, considerato che la disciplina vigente individua
unitariamente le malattie "croniche" o "invalidanti";
al comma 18, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di specificare se il riferimento al personale
addetto riguardi anche i lavoratori diversi da quelli
dipendenti;
al comma 21, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di riformularlo, al fine di demandare al
Ministro della salute e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la
definizione di una più compiuta ed ampia disciplina generale,
uniforme per tutte le regioni, in materia di pubblicità presso
i medici, gli operatori sanitari ed i farmacisti;
al comma 23, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di ripristinare il meccanismo del
silenzio-assenso, prevedendo un termine più ampio (ad esempio,
60 giorni) in favore del Ministero della salute;
al comma 31, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di considerare quale prezzo di rimborso, per i
farmaci coperti da brevetto sul principio attivo, il prezzo
più basso non del farmaco semplicemente uguale ma del farmaco
uguale analogamente coperto da brevetto sul principio
attivo;
al comma 33, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di precisare la portata normativa del comma
anche in riferimento all'istituzione del prezzo medio
europeo;
c) all'articolo 50 (Disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie), valuti la
Commissione di merito l'opportunità di snellire gli
adempimenti previsti a carico del Ministero dell'economia e
delle finanze che rischiano di rappresentare per la
farmaceutica una duplicazione del sistema di rilevazione già
attivato dalle farmacie (per via informatica e senza alcun
onere per il servizio sanitario nazionale), nonché di
istituire un tavolo di concertazione tra lo Stato, le regioni
e le province autonome e la Federfarma;
d) all'articolo 51 (Interventi per le aree
sottoutilizzate), valuti la Commissione di merito
l'opportunità di precisare a quale delle diverse procedure di
cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, si faccia riferimento e
se la misura del beneficio per ogni singola regione sia
determinata anche in base alle dimensioni territoriali ovvero
anche demografiche delle aree sottoutilizzate comprese nella
medesima.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del
disegno di legge C. 4447 Governo, approvato dal Senato,
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 13 in modo da estendere la relativa
disciplina, ai confidi operanti nel settore della pesca; da
sopprimere, al comma 14, il secondo periodo, laddove prevede
la condizione che il patrimonio netto deve esser costituito
per almeno un quinto da apporti dei consorziati o dei soci o
da avanzi di gestione; da sopprimere i commi 19 e 43,
fortemente penalizzanti per i confidi cooperativi;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 7 dell'articolo 44, che impone ai datori
di lavoro agricolo, all'atto dell'avviamento al lavoro, di
indicare le colture praticate o l'allevamento condotto, nonché
il fabbisogno di manodopera annuo calcolato sulla base delle
tabelle ettaro-coltura, dal momento che tale disposizione
appare contrastante con la giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 65 del 1962) e limita la libertà
dell'imprenditore di ottimizzare l'utilizzo dei fattori della
produzione;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
introdurre una norma volta a prevedere che i produttori
agricoli i quali realizzano un volume di affari non superiore
a 20.000 euro per anno, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
preso atto che all'articolo 1 - in materia di
detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo - si
prevede, alla lettera a), che l'efficacia
dell'agevolazione per le piccole e medie imprese ivi
richiamate è subordinata alla preventiva autorizzazione della
Commissione europea in relazione alla disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della comunità europea;
tenuto conto che al comma 9 dell'articolo 6, che dispone
la trasformazione della SACE in società per azioni, si
regolamenta l'attività dell'istituenda società facendo
riferimento a quei settori di mercato che, in base al diritto
comunitario, possono beneficiare del sostegno pubblico;
preso atto che il comma 5 dell'articolo 8 prevede che la
richiesta di ruling internazionale è presentata al
competente ufficio della Agenzia delle entrate la quale, una
volta ricevuta la richiesta, invia, in conformità alla
normativa comunitaria, una copia dell'accordo all'autorità
fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento
delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le
relative operazioni;
sottolineato al riguardo come in sede comunitaria la
reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte dirette e indirette risulta
attualmente disciplinata dalla direttiva 77/799/CEE della
quale è stata recentemente presentata una proposta di modifica
da parte della Commissione europea (COM(2003)446);
tenuto conto che quanto previsto dal comma 11-bis
dell'articolo 12 appare volto a dare attuazione alla
decisione dell'11 dicembre 2002 con la quale la Commissione
europea ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune
del regime degli aiuti - cui l'Italia era stata in precedenza
autorizzata a dare esecuzione - delle disposizioni in favore
del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di
Trieste;
apprezzato che le disposizioni di cui all'articolo 14,
relative ai servizi pubblici locali, siano volte ad adeguare
la normativa italiana in materia di servizi pubblici ai
rilievi evidenziati dalla Commissione europea (lettera di
messa in mora C(2002)2329 del 26 giugno 2002) e, in
particolare, agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, in materia di libertà di stabilimento
e libera prestazione dei servizi, da cui discendono i principi
comunitari di pubblicità e di messa in concorrenza dei
contratti;
rilevato che l'articolo 14, che riprende quasi
testualmente le formulazioni adoperate dalla Corte di
Giustizia (nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, in
causa C-107/98) e dalla citata lettera di messa in mora per
definire il rapporto di affidamento in house, sottopone
la facoltà di affidamento diretto, senza quindi l'obbligo di
gara, alla precisa condizione che la società che beneficia
dell'affidamento operi di fatto sotto il controllo
dell'amministrazione;
ricordato che, con riguardo a quest'ultima ipotesi, le
fattispecie di affidamenti in house sono previste nei
documenti comunitari richiamati quali ipotesi comunque
eccezionali;
sottolineato come all'articolo 16 si dispone il rinnovo
della riduzione dell'accisa sul gasolio in favore degli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate per il periodo 1^
gennaio 2003-31 dicembre 2003 mentre con la decisione del
Consiglio n. 2001/224/CE la riduzione delle aliquote di accisa
risulta autorizzata fino al 31 dicembre 2002;
evidenziato come la previsione dell'articolo 18, che
reca disposizioni relative al recupero degli olii esausti, si
pone in linea con quanto stabilito dalla direttiva 87/101/CE
ma che su tale materia sono ancora in corso procedure di
infrazione avviate in sede comunitaria nei confronti
dell'Italia (e, in particolare, la sentenza della Corte di
giustizia europea del 25 settembre 2003, causa C-437/01) alla
quali occorre porre rimedio quanto prima;
tenuto conto che la proroga fino al 31 dicembre 2003 del
regime IVA agevolato per le opere di ristrutturazione
edilizia, disposta dall'articolo 24, risulta in linea con la
proroga prevista dalla direttiva 2002/92/CE;
evidenziata l'esigenza di chiarire maggiormente quanto
previsto all'articolo 28, comma 8, nono periodo, precisando in
particolare se la disposizione intenda escludere, in via
generale, la titolarità del diritto di prelazione in capo ai
soggetti che si avvalgono del regime d'aiuto di Stato,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 giugno
2001 (n. 110/2001);
preso atto che le modifiche al regime IVA per la
cessione dei rottami ferrosi, previste dall'articolo 35,
rientrano nell'autorizzazione data all'Italia con la decisione
del Consiglio 2001/244/CE del 19 marzo 2001 quale deroga alla
VI direttiva 77/388/CEE e sono finalizzate a contrastare
l'evasione e la frode fiscale;
preso atto con favore della previsione dell'articolo 39,
comma 14-decies, che istituisce, nell'ambito della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, un'apposita
sezione denominata "Istituto per l'alta cultura comunitaria ed
europea";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno valutare quanto stabilito
all'articolo 16 - nella parte in cui si dispone il rinnovo
della riduzione dell'accisa sul gasolio in favore degli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate per il periodo 1^
gennaio - 31 dicembre 2003 - alla luce di quanto previsto
dalla decisione del Consiglio n. 2001/224/CE, che autorizza la
riduzione delle aliquote di accisa solo fino al 31 dicembre
2002;
b) all'articolo 18, che provvede a modificare
l'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, per superare i problemi di compatibilità con la
direttiva 87/101/CE, si segnala l'opportunità di riformulare
ulteriormente l'articolo 7 per ottemperare anche alla recente
sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-437/01) che
ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi imposti
dalle direttive 92/12/CEE e 92/81/CEE, come modificata dalla
direttiva 94/74/CE, in modo da qualificare il "contributo di
riciclaggio e di risanamento ambientale" come remunerazione di
un servizio reso dalle imprese di raccolta, di rigenerazione o
di eliminazione degli oli lubrificanti usati in favore delle
imprese che utilizzano questo tipo di oli, specificando
chiaramente la destinazione del contributo alle imprese di
riciclaggio o di eliminazione;
c) appare opportuno chiarire quanto previsto
all'articolo 28, comma 8, nono periodo, precisando in
particolare se la disposizione intenda escludere, in via
generale, la titolarità del diritto di prelazione in capo ai
soggetti che si avvalgono del regime d'aiuto di Stato,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 giugno
2001 (n. 110/2001).