XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4375-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4375,

              rilevato un uso della novellazione non conforme a quanto previsto dal punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che prevede che l'unitą minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (si veda l'articolo 1 bis, introdotto dal Senato, che interviene sull'articolo 5 bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133),

              rilevato infine che il provvedimento risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformitą ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il disegno di legge A.C. 4375, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalitą dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile;

              condivisa la finalitą di accelerare l'ampliamento di organico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

              
esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunitą di chiarire l'articolo 1-bis, che a sua volta modifica l'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, in quanto:

                non appare sicuro, nonostante il comma 6 del citato articolo 5-bis, che l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalitą non possa comportare - eventualmente a seguito di un contenzioso - il diritto alla corresponsione di un compenso, anche sotto forma di eventuale indennitą di funzione;

                l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dovrebbe essere subordinata - oltre che al rispetto di specifici criteri soggettivi e professionali dei conducenti, gią previsti dalla legge - anche ad un parere dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

                occorre individuare criteri predeterminati per l'individuazione delle personalitą che utilizzano veicoli i cui conducenti debbano assumere la qualifica di pubblico ufficiale.



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