XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4332-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4332,
rilevato che numerose disposizioni introdotte nel
decreto-legge, a seguito dell'approvazione di specifici
emendamenti, riprendono analoghe previsioni contenute del
disegno di legge S. 2421, già approvato dalla Camera ed in
corso di esame al Senato, e che talune di queste disposizioni
rivestono carattere prettamente ordinamentale (ad esempio:
articolo 1-quater),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 1, commi 2 e 3 del disegno di legge di
conversione, volti a conferire due distinte deleghe
legislative al Governo, si sopprimano le relative disposizioni
in quanto il loro inserimento in un disegno di legge di
conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello
specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia
di legge;
agli articoli 1-ter, commi 1, 2 e 4,
1-quinquies, commi 2, 7 e 9, nonché 1-sexies,
comma 2, si valuti la compatibilità delle relative
disposizioni con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale i
decreti-legge devono contenere misure di immediata
applicazione.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1-sexies, comma 8, che dispone che
per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia
elettrica si applichino le disposizioni di cui al
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda attribuire
carattere permanente alla richiamata disciplina, che
attualmente riveste carattere transitorio;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1-ter, comma 2, ove si affida al
Ministro delle attività produttive il compito di emanare gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale e di approvare i relativi
piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle
reti di trasporto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
specificare la forma e la natura dei provvedimenti di
competenza del Ministro stesso. Analogamente all'articolo
1-quinquies, comma 9, non sono specificate forma e
natura dell'atto di approvazione dei programmi per
l'adeguamento ed eventuale miglioramento dei sistemi di difesa
per la sicurezza del sistema elettrico;
all'articolo 1-quinquies, comma 7, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di rendere in italiano l'espressione
inglese price cap;
all'articolo 1-quinquies, comma 8, lettera
d), che modifica l'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ove si prevede, con
riferimento a tutti i contratti bilaterali - e non più
esclusivamente a quelli autorizzati in deroga al sistema delle
offerte - il versamento di un corrispettivo aggiuntivo in
favore del gestore della rete, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire se, in conseguenza di tale
disposizione, il corrispettivo aggiuntivo diverrà esigibile
con riferimento a tutti i contratti bilaterali attualmente in
essere;
all'articolo 1-sexies, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare la natura regolamentare o meno
delle norme da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica in relazione al procedimento di rilascio
dell'autorizzazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge A.C. 4332,
approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 239
del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di
remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e
di espropriazione per pubblica utilità;
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto
disegno di legge appaiono, in linea generale, riconducibili
alle materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
di energia" e "governo del territorio" che l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
nell'esercizio della quale spetterebbe allo Stato
esclusivamente dettare i principi fondamentali della
materia;
rilevato altresì che le predette disposizioni
interessano anche le materie "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale", "sicurezza" e "tutela dell'ambiente" che
l'articolo 117, secondo comma, lettere m) h) e s),
della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato;
ritenuto che le disposizioni recate dal decreto-legge,
come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, per
la parte in cui incidono su materie in relazione alle quali lo
Stato è titolare esclusivamente di competenza legislativa
limitata alla definizione dei principi fondamentali sono
essenzialmente volte a regolare l'esercizio di funzioni
amministrative assunte dallo Stato in presenza di un interesse
pubblico all'esercizio centralizzato e unitario;
rilevato che secondo i più recenti indirizzi
interpretativi della Corte costituzionale, enucleati in
particolare dalla sentenza n. 303 del 2003, l'assunzione di
funzioni amministrative da parte dello Stato, in base ai
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di
cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in
materie per le quali esso non sia titolare di competenze
legislative esclusive comporta, in applicazione del principio
di legalità, che l'esercizio di tali funzioni sia regolato in
via generale dalla legge statale, essendo da escludere che le
singole regioni, con discipline differenziate, possano
organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a
livello nazionale;
rilevato inoltre che, sulla base del predetto indirizzo
interpretativo, la disciplina statale adottata in deroga al
riparto delle competenze legislative stabilito dall'articolo
117 della Costituzione, deve prefigurare "un iter
procedimentale in cui assumano il dovuto risalto le
attività concertative e di coordinamento orizzontale",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1-sexies, comma 6, del
decreto-legge, introdotto dal Senato, valuti la Commissione se
la disciplina dei procedimenti autorizzativi delle opere
inserite nel programma triennale di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale da esso recata soddisfi il
requisito di forme collaborative e concertative indicato dalla
Corte costituzionale come presupposto per l'assunzione della
funzione amministrativa da parte dello Stato.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1-quinquies, sia soppresso il
comma 4.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4332, approvato dal
Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge n. 239/03, recante disposizioni urgenti per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4332, recante la
conversione in legge del decreto-legge n. 239 del 2003 in
materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale e
recupero di potenza di energia elettrica;
ritenuto che il provvedimento d'urgenza si renda
necessario in mancanza di efficaci rimedi alla complessa
situazione creatasi nel settore energetico, anche al fine di
non dover ricorrere a distacchi di carico programmati, che
potrebbero determinare una crisi di sicurezza del sistema, con
gravissimi effetti economici, materiali e sociali per le
imprese e le famiglie;
osservato che il testo all'esame della Camera, rispetto
a quello originariamente adottato dal Governo, si propone
l'obiettivo, più generale, di garantire la funzionalità del
settore elettrico e di ridurre i rischi potenziali;
rilevato che è rimasto sostanzialmente invariato il
contenuto dell'originario articolo 1 del provvedimento, che
risulta modificato dal Senato in punti marginali e prevede la
possibilità di circostanziate deroghe alla normativa in
materia di limiti di emissione in atmosfera o di qualità
dell'aria o di temperatura degli scarichi di
raffreddamento;
preso atto che, con riferimento al citato articolo 1,
sono autorizzate deroghe molto dettagliate, circondate dalle
necessarie cautele di ordine ambientale, che garantiranno in
ogni caso, ai sensi del comma 2, il rispetto dei valori limite
di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea;
considerato altresì che il Senato ha introdotto un nuovo
comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione
(comma 3), che conferisce una delega al Governo per l'adozione
di modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001), al fine di adattarne le
disposizioni alle particolari caratteristiche delle
infrastrutture lineari energetiche;
osservato, al riguardo, che i principi e i criteri
direttivi dettati dal Senato potrebbero rivelarsi
insufficienti ad orientare l'intervento del legislatore
delegato, in una materia delicata e complessa quale quella
dell'espropriazione per pubblica utilità, che investe
direttamente il campo del diritto di proprietà;
osservato inoltre che l'articolo 1-sexies,
introdotto dal Senato, nel dettare norme per la
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell'energia, prevede al comma 7 un
differimento al 30 giugno 2004 dell'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al citato testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità, limitatamente alle sole
reti energetiche, e che la sopra citata delega per
l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del
predetto testo unico, come disciplinata dal comma 3
dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dovrà
invece essere esercitata in tempi brevissimi, ossia in due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione;
osservato infine che l'istituto della "licenza
edilizia", richiamato dall'articolo 1-quater, comma 2,
non è più previsto dalla normativa vigente, in quanto dal 1^
luglio 2003 è entrato in vigore il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, che prevede solo due tipologie di titoli abilitativi
all'esercizio dell'attività edilizia, ossia il "permesso di
costruire" e la "denuncia di inizio attività";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia dettato un contenuto più dettagliato dei
principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui
all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione,
mediante l'indicazione - almeno in linea di principio - delle
modalità di applicazione, allo specifico settore delle
infrastrutture lineari energetiche, della disciplina generale
in tema di espropriazione per pubblica utilità, nonché tramite
la concreta definizione dei criteri di massima per garantire
uno standard di tutela del diritto di proprietà,
eventualmente prevedendo di contemperare l'accelerazione delle
procedure di esproprio con il contestuale snellimento delle
fasi di liquidazione degli indennizzi dovuti ai privati;
b) all'articolo 1-quater, comma 2, sia
sostituito il riferimento alla "concessione edilizia" con
quello al "permesso di costruire", conformemente a quanto
stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 1-bis, si valuti la possibilità di
elencare, all'interno della disposizione, alcuni criteri
direttivi di massima per l'adozione dei previsti decreti
interministeriali, finalizzati tra l'altro alla
riprogrammazione delle centrali idroelettriche ed alla
possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga
durata;
2. al comma 7 dell'articolo 1-sexies, valuti altresì
la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una
modifica della disposizione di proroga, per le sole reti
energetiche, del termine per l'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al sopra citato testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità, eventualmente coordinando
tale termine con quello fissato per la delega all'emanazione
di disposizioni integrative e correttive del predetto testo
unico, che dovrà essere esercitata entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in esame.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
considerato che il comma 5 dell'articolo 1-quinquies
attribuisce la competenza ad individuare modalità e
condizioni di importazione di energia elettrica al Ministero
delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, modificando in tal modo
l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del
1999, che attribuiva tale competenza all'Autorità medesima;
tenuto conto che l'articolo 23 della direttiva
2003/54/CE affida all'Autorità di regolazione il compito di
fissare le condizioni di connessione e accesso alle reti
nazionali (ivi comprese le tariffe e le metodologie) nonché le
condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento
(paragrafo 2), attribuendo comunque allo Stato membro la
facoltà di prevedere che la predetta Autorità presenti le
proposte indicate all'organo competente "affinché adotti una
decisione formale" (paragrafo 3);
rilevato che il comma 6 dell'articolo 1-quinquies,
disciplinando la realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione del sistema elettrico nazionale, prevede la
facoltà - per i soggetti non titolari di concessioni di
trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano
a proprio carico nuove linee - di richiedere un'esenzione
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi;
tenuto conto che tale esenzione è accordata, caso per
caso, dal Ministero delle attività produttive sentito il
parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un
periodo di tempo limitato e per quote determinate;
sottolineato che tale materia è oggetto di specifica
disciplina da parte dell'articolo 7, paragrafo 4, del
regolamento comunitario n. 1228 del 2003, che affida
all'Autorità di regolamentazione la competenza a concedere
l'esenzione ovvero a presentare, un parere all'organo
competente dello Stato membro "per la decisione formale",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di modificare il
comma 5 dell'articolo 1-quinquies, in modo da attribuire
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ordine
all'individuazione delle modalità e delle condizioni di
importazione di energia elettrica, quantomeno un compito di
proposta, anziché una funzione meramente consultiva, in linea
con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.