XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4332-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4332,

              rilevato che numerose disposizioni introdotte nel decreto-legge, a seguito dell'approvazione di specifici emendamenti, riprendono analoghe previsioni contenute del disegno di legge S. 2421, già approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, e che talune di queste disposizioni rivestono carattere prettamente ordinamentale (ad esempio: articolo 1-quater),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

          all'articolo 1, commi 2 e 3 del disegno di legge di conversione, volti a conferire due distinte deleghe legislative al Governo, si sopprimano le relative disposizioni in quanto il loro inserimento in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

          agli articoli 1-ter, commi 1, 2 e 4, 1-quinquies, commi 2, 7 e 9, nonché 1-sexies, comma 2, si valuti la compatibilità delle relative disposizioni con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1-sexies, comma 8, che dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica si applichino le disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda attribuire carattere permanente alla richiamata disciplina, che attualmente riveste carattere transitorio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 1-ter, comma 2, ove si affida al Ministro delle attività produttive il compito di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e di approvare i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la forma e la natura dei provvedimenti di competenza del Ministro stesso. Analogamente all'articolo 1-quinquies, comma 9, non sono specificate forma e natura dell'atto di approvazione dei programmi per l'adeguamento ed eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico;

          all'articolo 1-quinquies, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di rendere in italiano l'espressione inglese price cap;

          all'articolo 1-quinquies, comma 8, lettera d), che modifica l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ove si prevede, con riferimento a tutti i contratti bilaterali - e non più esclusivamente a quelli autorizzati in deroga al sistema delle offerte - il versamento di un corrispettivo aggiuntivo in favore del gestore della rete, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, in conseguenza di tale disposizione, il corrispettivo aggiuntivo diverrà esigibile con riferimento a tutti i contratti bilaterali attualmente in essere;

          all'articolo 1-sexies, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la natura regolamentare o meno delle norme da emanare con decreto del Presidente della Repubblica in relazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge A.C. 4332, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità;

              rilevato che le disposizioni recate dal suddetto disegno di legge appaiono, in linea generale, riconducibili alle materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia" e "governo del territorio" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nell'esercizio della quale spetterebbe allo Stato esclusivamente dettare i principi fondamentali della materia;

              rilevato altresì che le predette disposizioni interessano anche le materie "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", "sicurezza" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) h) e s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              ritenuto che le disposizioni recate dal decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, per la parte in cui incidono su materie in relazione alle quali lo Stato è titolare esclusivamente di competenza legislativa limitata alla definizione dei principi fondamentali sono essenzialmente volte a regolare l'esercizio di funzioni amministrative assunte dallo Stato in presenza di un interesse pubblico all'esercizio centralizzato e unitario;

              rilevato che secondo i più recenti indirizzi interpretativi della Corte costituzionale, enucleati in particolare dalla sentenza n. 303 del 2003, l'assunzione di funzioni amministrative da parte dello Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in materie per le quali esso non sia titolare di competenze legislative esclusive comporta, in applicazione del principio di legalità, che l'esercizio di tali funzioni sia regolato in via generale dalla legge statale, essendo da escludere che le singole regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale;

              rilevato inoltre che, sulla base del predetto indirizzo interpretativo, la disciplina statale adottata in deroga al riparto delle competenze legislative stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, deve prefigurare "un iter procedimentale in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge, introdotto dal Senato, valuti la Commissione se la disciplina dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale da esso recata soddisfi il requisito di forme collaborative e concertative indicato dalla Corte costituzionale come presupposto per l'assunzione della funzione amministrativa da parte dello Stato.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge,

          esprime

NULLA OSTA

          
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          
Sul testo del provvedimento:


PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1-quinquies, sia soppresso il comma 4.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4332, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 239/03, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4332, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 239 del 2003 in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale e recupero di potenza di energia elettrica;

            ritenuto che il provvedimento d'urgenza si renda necessario in mancanza di efficaci rimedi alla complessa situazione creatasi nel settore energetico, anche al fine di non dover ricorrere a distacchi di carico programmati, che potrebbero determinare una crisi di sicurezza del sistema, con gravissimi effetti economici, materiali e sociali per le imprese e le famiglie;

            osservato che il testo all'esame della Camera, rispetto a quello originariamente adottato dal Governo, si propone l'obiettivo, più generale, di garantire la funzionalità del settore elettrico e di ridurre i rischi potenziali;

            rilevato che è rimasto sostanzialmente invariato il contenuto dell'originario articolo 1 del provvedimento, che risulta modificato dal Senato in punti marginali e prevede la possibilità di circostanziate deroghe alla normativa in materia di limiti di emissione in atmosfera o di qualità dell'aria o di temperatura degli scarichi di raffreddamento;

            preso atto che, con riferimento al citato articolo 1, sono autorizzate deroghe molto dettagliate, circondate dalle necessarie cautele di ordine ambientale, che garantiranno in ogni caso, ai sensi del comma 2, il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea;

            considerato altresì che il Senato ha introdotto un nuovo comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (comma 3), che conferisce una delega al Governo per l'adozione di modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche;

            osservato, al riguardo, che i principi e i criteri direttivi dettati dal Senato potrebbero rivelarsi insufficienti ad orientare l'intervento del legislatore delegato, in una materia delicata e complessa quale quella dell'espropriazione per pubblica utilità, che investe direttamente il campo del diritto di proprietà;

            osservato inoltre che l'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, nel dettare norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia, prevede al comma 7 un differimento al 30 giugno 2004 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, limitatamente alle sole reti energetiche, e che la sopra citata delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del predetto testo unico, come disciplinata dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dovrà invece essere esercitata in tempi brevissimi, ossia in due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

            osservato infine che l'istituto della "licenza edilizia", richiamato dall'articolo 1-quater, comma 2, non è più previsto dalla normativa vigente, in quanto dal 1^ luglio 2003 è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede solo due tipologie di titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia, ossia il "permesso di costruire" e la "denuncia di inizio attività";

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti condizioni:

            a) sia dettato un contenuto più dettagliato dei principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, mediante l'indicazione - almeno in linea di principio - delle modalità di applicazione, allo specifico settore delle infrastrutture lineari energetiche, della disciplina generale in tema di espropriazione per pubblica utilità, nonché tramite la concreta definizione dei criteri di massima per garantire uno standard di tutela del diritto di proprietà, eventualmente prevedendo di contemperare l'accelerazione delle procedure di esproprio con il contestuale snellimento delle fasi di liquidazione degli indennizzi dovuti ai privati;

            b) all'articolo 1-quater, comma 2, sia sostituito il riferimento alla "concessione edilizia" con quello al "permesso di costruire", conformemente a quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

        e con le seguenti osservazioni:

        1. all'articolo 1-bis, si valuti la possibilità di elencare, all'interno della disposizione, alcuni criteri direttivi di massima per l'adozione dei previsti decreti interministeriali, finalizzati tra l'altro alla riprogrammazione delle centrali idroelettriche ed alla possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata;
        2. al comma 7 dell'articolo 1-sexies, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una modifica della disposizione di proroga, per le sole reti energetiche, del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al sopra citato testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, eventualmente coordinando tale termine con quello fissato per la delega all'emanazione di disposizioni integrative e correttive del predetto testo unico, che dovrà essere esercitata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto,

            considerato che il comma 5 dell'articolo 1-quinquies attribuisce la competenza ad individuare modalità e condizioni di importazione di energia elettrica al Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, modificando in tal modo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999, che attribuiva tale competenza all'Autorità medesima;

            tenuto conto che l'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE affida all'Autorità di regolazione il compito di fissare le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali (ivi comprese le tariffe e le metodologie) nonché le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento (paragrafo 2), attribuendo comunque allo Stato membro la facoltà di prevedere che la predetta Autorità presenti le proposte indicate all'organo competente "affinché adotti una decisione formale" (paragrafo 3);

            rilevato che il comma 6 dell'articolo 1-quinquies, disciplinando la realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale, prevede la facoltà - per i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee - di richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

            tenuto conto che tale esenzione è accordata, caso per caso, dal Ministero delle attività produttive sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un periodo di tempo limitato e per quote determinate;

            sottolineato che tale materia è oggetto di specifica disciplina da parte dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento comunitario n. 1228 del 2003, che affida all'Autorità di regolamentazione la competenza a concedere l'esenzione ovvero a presentare, un parere all'organo competente dello Stato membro "per la decisione formale",

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
            con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 1-quinquies, in modo da attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ordine all'individuazione delle modalità e delle condizioni di importazione di energia elettrica, quantomeno un compito di proposta, anziché una funzione meramente consultiva, in linea con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



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