XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4220-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4220 di ratifica del
Protocollo aggiuntivo sull'Accordo tra Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, la
Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA);
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono
riconducibili alla materia "politica estera e rapporti
internazionali dello Stato" e "sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi", che le lettere a) e d)
del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
osservato che l'articolo 4 reca alcune disposizioni di
carattere sanzionatorio da applicarsi nel caso in cui si
forniscano dati ed informazioni non veritieri oppure si
impediscano od ostacolino le attività degli ispettori
incaricati dall'AIEA;
rilevato che la disposizione di cui sopra non specifica
che le norme sanzionatorie ivi previste trovano applicazione
solo qualora il fatto non costituisca più grave reato, per cui
vi è il rischio che in sede di applicazione la norma venga
considerata come una fattispecie speciale rispetto alle norme
penali che già sanzionano in generale i comportamenti vietati
dall'articolo 4;
ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili dubbi
interpretativi circa l'ambito applicativo dell'articolo 4,
specificare che la disposizione in questione trova
applicazione unicamente nel caso in cui il fatto non
costituisca più grave reato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 4, valuti la Commissione l'opportunità di
precisare che le disposizioni previste da tale norma trovano
applicazione unicamente nel caso in cui il fatto non
costituisca più grave reato.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE