XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4220-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4220 di ratifica del Protocollo aggiuntivo sull'Accordo tra Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);

              rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" e "sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi", che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              osservato che l'articolo 4 reca alcune disposizioni di carattere sanzionatorio da applicarsi nel caso in cui si forniscano dati ed informazioni non veritieri oppure si impediscano od ostacolino le attività degli ispettori incaricati dall'AIEA;

              rilevato che la disposizione di cui sopra non specifica che le norme sanzionatorie ivi previste trovano applicazione solo qualora il fatto non costituisca più grave reato, per cui vi è il rischio che in sede di applicazione la norma venga considerata come una fattispecie speciale rispetto alle norme penali che già sanzionano in generale i comportamenti vietati dall'articolo 4;

              ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi circa l'ambito applicativo dell'articolo 4, specificare che la disposizione in questione trova applicazione unicamente nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              all'articolo 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare che le disposizioni previste da tale norma trovano applicazione unicamente nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


PARERE FAVOREVOLE



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