XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4199-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4199,

              sottolineata la particolare eterogeneità delle materie in esso disciplinate, relative rispettivamente al versamento e alla riscossione di tributi per l'adesione alla definizione degli obblighi tributari secondo le modalità disposte dagli articoli 8, 9, 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), alla proroga - e contestualmente alla modifica - della disciplina del cosiddetto "scudo fiscale", ai compensi per la riscossione di tributi, alle fondazioni bancarie, alle gare indette dalla Consip S.p.a, all'alienazione di aree del patrimonio e del demanio dello Stato, nonché ai versamenti del tributo dovuto dalle imprese alle camere di commercio,

              rilevato che il provvedimento incide sulle diverse discipline vigenti, talvolta senza utilizzare la tecnica della novellazione, talaltra ricorrendo alla suddetta tecnica in modo non coerente con quanto disposto dalla circolare del Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Camere del 2001, di tal che la lettura del provvedimento risulta particolarmente gravosa,

              constatato che, soprattutto con riferimento alla materia tributaria, la legislazione dovrebbe tendere ad una individuazione quanto più possibile chiara degli adempimenti e dell'ambito di applicazione delle norme,

              rilevato che tanto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, quanto l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione sono volti a far salvi - il primo in modo più limitato, il secondo in modo più ampio - gli effetti del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, non convertito nei termini costituzionalmente previsti,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, seconda parte, ove si prevedono più modifiche incidenti sul medesimo comma 8 dell'articolo 16 della citata legge finanziaria per il 2003, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere alla novellazione integrale dell'intero comma,

              all'articolo 1, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare espressamente gli articoli 11 e 12 della legge finanziaria per il 2003,

              all'articolo 1, comma 2-terdecies, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riscrivere la disposizione in questione come novella all'articolo 9 della legge finanziaria per il 2003, non essendo chiara l'identificazione dei soggetti cui tali nuove previsioni si applicano,
              all'articolo 2, comma 3-bis, che sembra far riferimento alle diverse tipologie di attività rimpatriate, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare espressamente il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modifificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409,

              all'articolo 4, comma 2, che reca più modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 135, e - in particolare - al comma 4 di tale articolo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere alla tecnica della novellazione sostituendo l'intero comma,

              sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 1, comma 2-septies, dovrebbe verificarsi se la relativa disposizione costituisca effettivamente una norma di interpretazione autentica, ovvero se non si configuri come una modifica con effetti retroattivi dell'ambito di applicazione della norma interpretata; in ogni caso le norme di interpretazione autentica dovrebbero essere contenute in autonomi articoli opportunamente rubricati. Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al comma 2-decies del medesimo articolo 1,

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la portata della disposizione, sia indicando, attraverso il riferimento agli specifici articoli, a quali "fattispecie previste dalla legge" finanziaria per il 2003 ci si riferisca, sia meglio precisando il senso dell'inciso "la proroga è efficace",

              all'articolo 1, comma 2-undecies, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia la connessione esistente tra la previsione delle proroghe disposte dall'articolo 1 per l'adesione alle diverse fattispecie di "regolarizzazioni" e il rinvio del termine per l'invio telematico dei dati da inserire nel registro delle imprese,

              all'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso 6-bis, con riferimento al termine "marketplace" dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere - ove possibile - ad una traduzione del termine ovvero ad una definizione del termine in questione, che non appare normativamente definita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali,

              esaminato il disegno di legge C. 4199, di conversione del decreto-legge n. 143 del 2003, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip spa,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alle materie "sistema tributario e contabile dello Stato" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 5-bis, nella parte in cui prevede che l'alienabilità di aree demaniali interessate da sconfinamento di opere, e dunque la perdita della qualifica di bene demaniale delle medesime, consegua direttamente da una attività privata, senza prevedere ulteriori criteri diretti a verificare la sussistenza dell'interesse alla finalizzazione pubblica del bene.



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